Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di pace, rilevata la irritualità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis D.Lgs. n. 274 del 2000, ne disponga la rinnovazione tramite la polizia giudiziaria, restituendo gli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2010, n. 30504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30504 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/06/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1740
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 41687/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia;
avverso la ordinanza in data 30.9.2009 del Giudice di pace della Spezia;
nel procedimento a carico di:
AL UA, nato il [...] a [...] - Albania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace della Spezia dichiarava, nella prima udienza dibattimentale del procedimento a carico di UA AL, la irritualità della notificazione della citazione a giudizio disposta mediante le forme della "presentazione immediata", a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20-bis, e disponeva procedersi al rinnovo tramite la Polizia giudiziaria, restituendo gli atti al Pubblico ministero.
2. Ricorre il Pubblico ministero e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziandone l'abnormità. Osserva che nel caso in esame non v'era alcuna nullità e che, in ogni caso, il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica a cura del suo Ufficio, la restituzione degli atti comportando una indebita regressione e una situazione di stallo per il decorso del termine di 15 giorni previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20-bis (recte, n. 274 del 2000).
DIRITTO
1. Il Giudice di pace ha accolto la eccezione difensiva che sosteneva la invalidità della notifica della citazione a "presentazione immediata" sull'assunto che essa era stata effettuata presso un domicilio eletto in altro procedimento e non aveva raggiunto il suo scopo. Sostiene il Pubblico ministero anzitutto che la notifica era stata validamente effettata perché l'elezione di domicilio era avvenuta all'atto dell'arresto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e nell'ambito di procedimento originariamente unitario. Il ricorso non allega l'elezione di domicilio e i documenti dai quali dovrebbe risultare la storia processuale evocata (separazione della notizia di reato dopo la dichiarazione di elezione di domicilio) e non dunque è in relazione a tale aspetto autosufficiente. Come giustamente rileva lo stesso ricorrente, la circostanza che la dichiarazione di nullità della notificazione fosse o meno corretta non rileva ai fini del ricorso, giacché l'unico problema che può porsi, a fronte di ordinanza dibattimentale di per sè non impugnabile, è se essa possa essere considerata abnorme.
Ora secondo i più recenti arresti di questa Corte (cfr. S.U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni), per definirsi abnorme un provvedimento che impone la regressione del procedimento occorre che esso non sia espressione dei poteri riconosciuti al giudice in relazione alla situazione presa in esame (sia emanato in carenza di potere in astratto e sia avulso dal sistema); ovvero risulti, eccedendo ogni ragionevole limite connesso all'esercizio di tali poteri, idoneo a produrre una stasi irreversibile o risultati capaci di pregiudicare lo sviluppo processuale imponendo atti impossibili o adempimenti che concretizzerebbero atti nulli rilevabili nel corso futuro (sia emanato in carenza di potere in concreto).
Ai fini del ricorso ciò che interessa è perciò soltanto se il giudice del dibattimento aveva il potere di disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero perché curasse la rinnovazione della vocatio in iudicium dell'imputato ad opera della Polizia. E non importa, ai fini della valutazione della abnormità dell'atto denunziato, se tale potere abbia esercitato bene o male, perché se l'aveva il regresso era fisiologico e il suo provvedimento non costringeva comunque il Pubblico ministero a procedere ad atti impossibili o in violazione di norme previste a pena di nullità. Nè, per quanto si dirà, è idoneo a produrre alcuna irreversibile situazione di stallo.
2. Afferma il Pubblico ministero ricorrente che nel caso in esame il Giudice di pace non aveva il potere di disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero, perché spettava invece a lui disporre, a cura della sua cancelleria, la rinnovazione della notificazione della citazione a giudizio. Il Procuratore generale sostiene la tesi del ricorrente richiamando i principi affermati da S.U. n. 28807 del 29/05/2002, Manca. Il Collegio non condivide tale impostazione.
I moduli procedimentali previsti per il procedimento dinnanzi al giudice di pace dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 20 bis e 20 ter, frutto delle innovazioni recate dalla L. n. 94 del 2009, ricalcano il modello del giudizio direttissimo per l'imputato a piede libero o detenuto dinanzi al Tribunale: la citazione a giudizio ordinaria ad opera del Pubblico ministero (art. 20) è sostituita (per le ipotesi di "flagranza" e prova evidente) dalla richiesta di presentazione immediata della polizia giudiziaria e autorizzazione del P.m. alla presentazione nei quindici giorni successivi, notificate senza ritardo all'imputato e al difensore nominato (art. 20-bis), ovvero (ricorrendo le stesse ipotesi e i casi di urgenza o di imputato a qualsiasi titolo soggetto a limitazione della libertà) è sostituita da richiesta della Polizia di citazione contestuale e da autorizzazione del P.m., eseguite con "conduzione" dell'imputato davanti al giudice o notificazione di richiesta e autorizzazione (art. 20-ter); non sono previsti termini dilatori a favore dell'imputato; i testimoni, persona offesa e consulenti possono essere citati oralmente nel corso del giudizio e presentati direttamente a dibattimento, l'imputato può chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni nel caso di citazione immediata e di quarantotto ore nel caso di citazione contestale (art. 32-bis). Come nel giudizio direttissimo è dunque soltanto mediante la presentazione dell'imputato dinanzi al giudice, attuata mediante la sua materiale conduzione ovvero, se l'imputato è libero, la notificazione della richiesta della Polizia e della autorizzazione del Pubblico ministero, che questo può legittimamente pretendere l'instaurazione dei giudizi speciali sommariamente prima descritti, scaturenti da modalità alternative d'esercizio dell'azione penale e connotati da drastica riduzione dei termini per la difesa e da profonda alterazione delle cadenze per l'articolazione e l'assunzione delle prove.
Come per le ipotesi di giudizio direttissimo (cfr. Sez. 1, n. 17706 del 20/04/2010, Medhi) deve di conseguenza ritenersi che, se non c'è la presentazione a giudizio, attuata mediante la conduzione o la notificazione, il Giudice di pace non può procedere al giudizio speciale.
D'altronde l'art. 32-bis, che regola lo ®svolgimento del giudizio a presentazione immediata e detta le regole particolari per termini a difesa e presentazione di testimoni (persona offesa e consulenti) prima ricordate, richiama soltanto l'art. 32 e non anche l'art. 29, che al comma 3 prevede la rinnovazione della citazione o delle relative notificazioni a cura del giudice di pace. Mentre il collegamento sistematico delle varie disposizioni non può che condurre alla conclusione che il legislatore ha anzi chiaramente inteso escludere l'applicabilità di detto articolo, che reca previsioni tutte incompatibili con i tempi e le scansioni nei procedimenti speciali instaurabili ex artt. 20-bis e 20-ter. Nè può condurre a conclusioni diverse l'affermazione del ricorrente, che la restituzione degli atti al suo Ufficio gli impedirebbe di procedere, come prescrive il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20-bis perché
sarebbero oramai decorsi i termini della richiesta. La ratio legis è evidentemente di assicurare la celebrazione a brevissimo tempo dei procedimenti per il reato di "immigrazione illegale" e soltanto tale finalità può giustificare i tempi sincopati concessi alla difesa degli imputati.
Lo scopo della legge sarebbe di fatto completamente eluso e i diritti di difesa sarebbero ingiustificatamente compressi se, paradossalmente, si riconoscesse che la instaurazione del giudizio nel termine massimo di quindici giorni si risolve per il Pubblico ministero in una pura formalità, quella di spedire le richieste, e si assegnasse al giudice di pace il compito di procedere alla rinnovazione di citazioni e notificazioni, con indubitabile dilatazione di tempi e scarsa garanzia di risultati, dal momento che il giudice di pace e la sua cancelleria non hanno modo di conoscere con la necessaria tempestività l'effettiva condizione - di libero, trattenuto in un centro o già espulso - dello straniero e neppure hanno a loro immediata disposizione le risorse della polizia giudiziaria che consentirebbero di ricercarlo e raggiungerlo rapidamente.
Di conseguenza, poiché il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis non dice espressamente che il ricorso ai procedimenti speciali in esame ha carattere obbligatorio, è da ritenere che quando il Pubblico ministero non è in grado di assicurare la presentazione nei quindici giorni dello straniero imputato di tale reato, può comunque procedere nelle forme ordinarie, seguendo la via più breve ma coniugandola al rispetto delle garanzie dell'imputato. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010