Sentenza 15 settembre 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la previsione di cui all'art. 6, comma quarto lett. c), L. 22 aprile 2005, n. 69 non impone, ai fini di determinare l'identità della persona della quale è domandata la consegna, un'allegazione formale al M.A.E. della scheda dattiloscopica o di altri dati tecnici, dovendosi considerare sufficiente che tali oggettive tracce identificative siano desumibili dal complesso degli atti integranti l'intera procedura di consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 15/09/2009, n. 35907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35907 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/09/2009
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 167
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31002/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ID RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18/08/2009 dalla Corte di Appello di GE ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Riello Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fusaro Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'11.7.2009 il cittadino EN ID RI GA è stato arrestato a GE da ufficiali di p.g. della locale Questura a fini di consegna comunitaria perché attinto da due mandati di arresto europeo emessi nella stessa data del 30.6.2009, con i numeri 7 e 10, dalla Pretura rumena di TA (distretto di Timisoara) per l'esecuzione delle condanne definitive alla complessiva pena di quattro anni e sei mesi di reclusione oggetto dei mandati di esecuzione di pena emessi dalla stessa Pretura di TA il 27.6.2005 (n. 160/05: pena di un anno di reclusione) ed il 25.5.2006 (n. 298/05: pena di tre anni e sei mesi di reclusione). Condanne divenute entrambe irrevocabili per effetto delle sentenze pronunciate nei confronti del GA nei vari gradi di giudizio e specificamente: 1) sentenza n. 135 dell'8.6.2005 della Pretura di TA, non impugnata, per il reato di furto aggravato in abitazione commesso il 17.1.2005 (pena di un anno di reclusione); 2) sentenza 22.5.2006 della Corte di Appello di Timisoara per i reati (attuati in tempi diversi) di truffa (25.3.2005) e di furto aggravato (due episodi: 29.3.2005 e 29.4.2005) a seguito di ricorso contro la sentenza 31.1.2006 del Tribunale di Caras Severin pronunciata in grado di appello avverso la sentenza n. 239 del 7.10.2005 della Pretura di TA (pena di tre anni e sei mesi di reclusione). L'arresto di ID RI GA ("sentito" dal Presidente della Corte di Appello di GE e non consenziente ad una sua consegna senza formalità) è stato ritualmente convalidato ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13, il 15.5.2009 con contestuale applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere. Con la sentenza pronunciata il 18.8.2009, indicata in epigrafe, la Corte di Appello di GE (Sezione Feriale) ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti e le condizioni di legge per dare esecuzione ai due euromandati di arresto nn. 7/09 e 10/09 dell'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania: completezza documentale dei mandati, sorretti da relazioni sui fatti addebitati e surrogati dalle copie delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti del GA nonché dei due connessi mandati di esecuzione delle pene;
punibilità anche in Italia dei reati di truffa e di furto per i quali il prevenuto è stato condannato in Romania. Per tanto la Corte territoriale ha deliberato la consegna del GA all'autorità giudiziaria di Romania ai fini dell'espiazione in detto Stato delle pene detentive per cui ha riportato condanna.
2.- Avverso la decisione della Corte di Appello ligure ha proposto ricorso per Cassazione personalmente il consegnando GA ID RI, deducendo unitario vizio di violazione di legge e di insufficienza di motivazione con riferimento al disposto della L. n.69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. a), che include tra le
"informazioni" che debbono essere contenute in un mandato di arresto europeo i dati relativi alla "identità e cittadinanza del ricercato". Tali elementi non sono compiutamente desumibili dai due mandati di arresto rumeni, cui non sono stati allegati i rilievi dattiloscopici eseguiti dalle autorità rumene nei confronti del condannato richiesto per fini di esecuzione penale. Ad avviso del ricorrente le sue generalità anagrafiche coincidono con quelle del soggetto condannato, ma non vi sono dati di certezza per ritenere che si tratti della medesima persona nei cui confronti sono stati emessi gli euromandati di arresto. La Corte di Appello di GE si limita ad affermare che il consegnando è stato identificato con il passaporto EN e attraverso i rilievi dattiloscopici eseguiti dalla polizia giudiziaria italiana. Ma ciò non giova a superare il problema della compiuta identificazione del soggetto, che avrebbe potuto essere risolto soltanto attraverso la comparazione dei rilievi dattiloscopici italiani con quelli, se disponibili, dell'autorità rumena.
Sicché "permane il forte dubbio che si tratti di un mero caso di omonimia".
3.- Il ricorso di ID RI GA va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo di censura sul quale si basa, motivo altresì privo di reale specificità (essendo integrato dalla riproposizione di rilievi già sottoposti all'attenzione della Corte di Appello di GE e da questa sufficientemente vagliati e disattesi).
L'impugnata sentenza della Corte ligure ha specificamente evidenziato che, alla stregua della documentazione trasmessa o acquisita a corredo della richiesta di consegna formalizzata con i due mandati di arresto rumeni, non sussistono ragioni per supporre che possa essersi in presenza, come sostenuto e ribadito con l'odierno ricorso dal GA, di un eventuale errore sulla persona del GA quale destinatario dei provvedimenti di esecuzione della pena detentiva emessi dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania. La previsione della necessità dei dati informativi concernenti l'esatta "identità" del soggetto ("ricercato") di cui l'autorità estera invoca la consegna dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. a) si coniuga necessariamente alla successiva specificazione della stessa L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. c), secondo cui al m.a.e. debbono essere acclusi i "dati segnaletici" ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna. Tale combinato disposto normativo presuppone l'esistenza, come si afferma nel ricorso, di elementi di affidabile certezza sulla identità personale del soggetto richiesto in consegna dall'autorità giudiziaria straniera. Sfugge, tuttavia, al ricorrente che tali dati conoscitivi sono presenti o comunque rilevabili nella documentazione relativa ai due euromandati rumeni, che per tal verso non mostrano le lacune ipotizzate dal GA. La previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. c), in relazione all'art. 6, comma
1, lett. a), non impone un'allegazione formale al m.a.e. della scheda dattiloscopica o di altri dati tecnici sul profilo personale del soggetto chiesto in consegna, dovendosi considerare sufficiente - e soddisfatta la condizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. c), che tali oggetti ve tracce identificati ve siano desumibili dal complesso degli atti integranti l'intera procedura di consegna susseguente all'emissione di un m.a.e. cui l'A.G. italiana sia chiamata a dare attuazione.
Orbene, precisato che - come si evince dalle sentenze di condanna di cui i due m.a.e. rumeni sollecitano l'esecuzione espiativi - il GA ha riportato numerose condanne per furto in Romania (tant'è che la recidiva reiterata è computata nella dosimetria sanzionatoria delle due sentenze rumene) sì da dar luogo alla formazione di rilievi dattiloscopici da parte degli organi di polizia giudiziaria rumena, è agevole osservare che tali dati tecnici identificativi (rilievi) sono stati portati a conoscenza dell'autorità italiana nella fase conoscitiva preliminare, propedeutica al poi eseguito arresto di p.g. per fini di consegna (L. n. 69 del 2005, art. 11). In vero nel verbale di arresto del
GA, eseguito da personale del Commissariato di P.S. di GE- Prè, si puntualizza che l'ufficio nazionale Interpol-Europol SIRENE ha segnalato l'avvenuto inserimento il 9.7.2009 nel sistema informatico della rete Europol del nominativo del GA sulla base dei dati identificativi (e, dunque, anche di quelli di natura dattiloscopica) forniti dall'Interpol di Bucarest ai fini dell'arresto provvisorio dello stesso GA. Contestualmente all'avvenuto arresto di p.g. del GA i rilievi dattiloscopici eseguiti nei suoi confronti hanno permesso di accertarne l'odierna identità personale in virtù di raffronti comparativi, suffragati - d'altro canto - dallo stesso passaporto EN a suo nome risultato in possesso il GA.
Giova rimarcare, infatti, che il codice univoco identificativo (CUI) assegnato al GA è scandito da ben 23 operazioni di "identificazione" del prevenuto (che il più delle volte ha fornito generalità false) compiute in territorio italiano da uffici di p.g. nazionali a far data dal 2002 fino al maggio 2009. Ne discende che, sotto l'aspetto della compiuta identificazione del consegnando GA i due mandati di arresto rumeni che lo riguardano non presentano lacune suscettibili di incidere (o ritardarla) sulla sua effettiva consegna alle autorità della Repubblica di Romania. È possibile, per altro, nell'ambito della specifica cognizione di questo giudice di legittimità in materia di mandato di arresto europeo (estesa "anche al merito" della vicenda oggetto di m.a.e.: L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1), enunciare un ulteriore rilievo che non lascia incertezze sulla corretta identificazione del GA con la persona giudicata e condannata in Romania con le due sentenze presupposte dai due mandati di arresto rumeni. Senza sottacere che l'effigie del GA riportata sul suo passaporto con le attuali generalità corrisponde perfettamente a quella del fotosegnalamento del cittadino EN avvenuto al momento del suo arresto di p.g. (nessun dubbio essendo insorto sull'autenticità del suo passaporto), deve osservarsi che i reati giudicati dalle due sentenze rumene sono stati commessi in Romania nel periodo compreso tra il 17.1.2005 e il 29.4.2005.
In questo periodo non si registra alcuna presenza del GA sul territorio italiano, dal momento che vi è una interruzione nelle sue plurime identificazioni di p.g. italiane dalla fine del 2003 sino al 26.5.2005, data in cui il GA ricompare in Italia con il passaporto EN (appena rilasciatogli il 3.5.2005), avendo verosimilmente ritenuto di abbandonare la Romania dopo i reati colà commessi (non è casuale che entrambi i processi celebrati a suo carico in Romania e conclusisi con le eseguende condanne si siano ritualmente svolti nella sua contumacia).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di Euro 1.000,00 (mille). La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n.69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009