Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 881
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di minorata difesa

    Il ricorso è inammissibile. Si applica l'art. 629-bis c.p.p. vigente. Il ricorrente non contesta la ritualità della dichiarazione di assenza né di non essere stato a conoscenza del processo, ma lamenta di non essere stato notiziato dell’intervenuta rinuncia al mandato difensivo e della nomina di un difensore d’ufficio. Tali eventi non costituiscono presupposto per la rescissione del giudicato. Il ricorrente non ha provato di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all’art. 420 bis c.p.p. e di non aver avuto effettiva conoscenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Non è possibile la conversione della richiesta di rescissione in istanza di restituzione nel termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 881
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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