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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2977/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420259000550804000 CONTRIBUTO 2017
- INTIMAZIONE n. 09420259000550804000 CONTRIBUTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 30.04.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9000550804/000 notificata il 04.02.2025, relativa a due cartelle di pagamento per contributi consortili, assumendo che per ciò che concerne l'annualità 2017 aveva provveduto a rateizzare il relativo importo e che con riferimento all'annualità 2021 la sottesa cartella di pagamento era stata già annullata con sentenza n.1020/20254 dell'11.02.2025.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva che la rateizzazione era intervenuta dopo la notifica dell'atto qui impugnato e che la sentenza che aveva annullata l'annualità 2021 non era ancora definitiva.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata, con riferimento alla cartella di pagamento n.094 2019 0026426146000, così come peraltro statuito recentemente dalla Suprema Corte (Cass. n.24428/2024; Cass. n.20626/2024) l'estinzione del processo a seguito della presentazione da parte del contribuente della richiesta di rateizzazione del debito, accolta dall'agente della riscossione, e della conseguente cessata materia del contendere.
Il ricorso va poi accolto con riguardo alla rimanente cartella di pagamento n.094 2023 0027609400000, già annullata con sentenza di questa Corte n.1020/20254 dell'11.02.2025, versata in atti.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla cartella di pagamento n.094 2019 0026426146000; accoglie il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n.094 2023 0027609400000. Condanna
l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte ricorrente, in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2977/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420259000550804000 CONTRIBUTO 2017
- INTIMAZIONE n. 09420259000550804000 CONTRIBUTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 30.04.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9000550804/000 notificata il 04.02.2025, relativa a due cartelle di pagamento per contributi consortili, assumendo che per ciò che concerne l'annualità 2017 aveva provveduto a rateizzare il relativo importo e che con riferimento all'annualità 2021 la sottesa cartella di pagamento era stata già annullata con sentenza n.1020/20254 dell'11.02.2025.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva che la rateizzazione era intervenuta dopo la notifica dell'atto qui impugnato e che la sentenza che aveva annullata l'annualità 2021 non era ancora definitiva.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata, con riferimento alla cartella di pagamento n.094 2019 0026426146000, così come peraltro statuito recentemente dalla Suprema Corte (Cass. n.24428/2024; Cass. n.20626/2024) l'estinzione del processo a seguito della presentazione da parte del contribuente della richiesta di rateizzazione del debito, accolta dall'agente della riscossione, e della conseguente cessata materia del contendere.
Il ricorso va poi accolto con riguardo alla rimanente cartella di pagamento n.094 2023 0027609400000, già annullata con sentenza di questa Corte n.1020/20254 dell'11.02.2025, versata in atti.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla cartella di pagamento n.094 2019 0026426146000; accoglie il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n.094 2023 0027609400000. Condanna
l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte ricorrente, in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna