Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
Il sopravvenuto rinvio a giudizio non costituisce, di per sé, fatto idoneo a giustificare l'attenuazione delle esigenze sottese all'applicazione di una misura cautelare personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 42919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42919 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1216
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 023400/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT LU, nato il [...];
avverso la ordinanza del 17.4.2009 del Tribunale di Lecce;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentitele conclusioni del P.G., Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 17 aprile 2009 il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'appello del P.M. ed in riforma del provvedimento emesso dal GUP di Brindisi il 17.3.2009, disponeva il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AT LU, sospendendo l'esecuzione fino alla definitività della decisione ex art. 310 c.p.p., comma 3. Premetteva il Tribunale che il AT era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP in data 10.10.2008, per i reati di concorso in furto in abitazione, spaccio continuato di stupefacenti, detenzione e porto di arma comune da sparo e che, successivamente, il Gip in data 17.3.2009 aveva sostituito la misura di massimo rigore con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che l'intervenuto rinvio a giudizio, cui genericamente aveva fatto riferimento il GIP, era assolutamente irrilevante sul piano cautelare e che non sussisteva alcun elemento da cui desumere l'affievolimento delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
Risultava piuttosto dagli atti, in particolare dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, la obiettiva gravita dei fatti desumibile dalla reiterazione di reati, la personalità incline al delitto del soggetto ed il suo inserimento in circuiti criminali (confermata del resto da un precedente specifico in materia di traffico di droga). La misura cautelare degli arresti domiciliari, fondata su un giudizio di affidabilità del soggetto, risultava assolutamente inadeguata nei confronti di un soggetto abitualmente dedito a delinquere. 2) Propone ricorso per cassazione il difensore del AT, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 310 c.p.p., art. 274 c.p.p., lett. a), b) e c), artt. 275 e 299 c.p.p.. Avendo riformato in peius il provvedimento del GUP, l'onere motivazionale doveva essere particolarmente rigoroso. Al contrario il percorso motivazionale è mancante e si risolve in mere clausole di stile. Essendo stato disposto il rinvio a giudizio, il quadro probatorio era ormai cristallizzato ed il decorso del tempo non è elemento neutro. Nel provvedimento del GUP venivano puntualmente indicate in maniera analitica le ragioni per cui non erano più concrete le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e b) e quella di cui alla lett. c) doveva ritenersi grandemente scemata ed affievolita. Il Tribunale per contro non ha fornito alcuna motivazione idonea a contrastare il provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare i precedenti penali che di per sè non sono manifestazione di una indiscriminata propensione a delinquere. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con o senza rinvio.
3) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, era proprio il provvedimento del GIP, con il quale veniva sostituita la misura della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari, ad essere caratterizzato da una motivazione apodittica e meramente apparente. Il Gip "motivava" così: "Rilevato che allo stato, tenuto conto della posizione processuale dell'imputato di cui è stato disposto il rinvio a giudizio, la esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), ancora persistente, può ugualmente, essere salvaguardata, sostituendo la misura in atti con quella richiesta". La idoneità della misura meno afflittiva a salvaguardare l'esigenza cautelare (ancora persistente) di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) e l'adeguatezza della stessa veniva cioè giustificata esclusivamente in relazione alla posizione processuale dell'imputato di cui era stato disposto il rinvio a giudizio. Non vi era, invece, il benché minimo accenno alle imputazioni ed alla personalità del prevenuto. Tale percorso motivazionale assolutamente carente viene correttamente censurato dal Tribunale che ricorda come il rinvio a giudizio sia assolutamente irrilevante sul piano cautelare, trattandosi dell'evoluzione ordinaria di un procedimento.
Il Tribunale non si limita a tale ineccepibile rilievo, ma provvede ad argomentare in ordine alla insussistenza dell'affievolimento delle esigenze cautelari ed alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
Evidenzia, infatti, come le imputazioni, di cui deve rispondere il AT, siano gravi e di diversa natura e come il predetto sia un soggetto incline al delitto.
Non si tratta, invero, di condotte criminose occasionali;
dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali emerge infatti il quadro allarmante di un soggetto che spazia nei suoi interessi criminali ed è inserito in circuiti criminali.
Siffatto quadro,già di per sè preoccupante, trova conferma nel precedente penale specifico (traffico di droga) e nel fatto che il AT, nonostante abbia già beneficiato più volte della sospensione della pena e dell'indulto, ha continuato a delinquere. Il che attesta che si tratta di un soggetto ormai radicato nel mondo criminale.
Sulla base di siffatta analisi puntuale ed attenta, ritiene ineccepibilmente il Tribunale che la misura degli arresti domiciliari sia assolutamente inadeguata a salvaguardare le esigenze cautelari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009