CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22139 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Caltanissetta nel procedimento iscritto nei confronti di TI EP, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 05/01/2023 del Tribunale del riesame di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Nocera;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Assunta Coccomello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza 2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 22139 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/01/2023 il Tribunale di Caltanissetta - sezione riesame rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta avverso l'ordinanza del GIP presso il tribunale di Caltanissetta, emessa in data 6 dicembre 2022, limitatamente a capi nn. 28 e 59 della rubrica (artt. 110, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dopo averla acquistata da soggetto non identificato, in data 18.3.2021; artt. 113, 586 cod. pen., in relazione all'art. 589 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché in cooperazione con BE AN, istigando FE TA, già sotto l'effetto di stupefacenti ed alcol, ad ingerire un involucro non ermeticamente sigillato contenente stupefacente del tipo cocaina, al fine di occultare lo stupefacente trasportato, ne cagionavano la morte, avvenuta per overdose, in data 3.04.2022) per i quali era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere per carenza di gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata confermava il provvedimento appellato che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di TI EP in relazione ad una pluralità di episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990). Il Tribunale di Caltanissetta evidenzia, quanto all'episodio della morte di FE TA (capo 59 della rubrica), che non sussiste un nesso di causalità tra il trasporto dello stupefacente, in assenza di evidenze indiziarie di un previo accordo o di una consuetudine tra i soggetti sulle pericolose modalità di trasporto della cocaina, e l'evento morte, verificatosi per una autonoma serie causale innescata dal controllo stradale delle forze dell'ordine. Inoltre, il Tribunale ha condiviso la riconduzione della fattispecie nell'ambito dell'omicidio colposo con riferimento alla posizione del BE, in relazione alla istigazione da questi rivolta al FE, captata a bordo dell'autovettura, con conseguente inutilizzabilità della intercettazione, stante il limite di cui all'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta lamentando, dopo una analitica ricostruzione della vicenda, oggetto di contestazione al capo n. 59, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 586, 40 e 41 cod. pen., nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, poichè la pronuncia impugnata non esplicita le ragioni di esclusione del nesso causale tra la condotta 3 di trasporto dello stupefacente e la morte del FE, che avrebbe concordato con i correi BE e TI di occultare nel cavo orale l'involucro contenente la cocaina acquistata e da questi indotto ad ingerirla alla vista di una pattuglia di carabinieri, non potendo ritenersi l'attività delle forze dell'ordine elemento eccezionale ed imprevedibile, ex se idoneo ad innescare un autonomo decorso causale. Contesta, in particolare, che l'episodio in questione possa costituire un unicum, quanto alle modalità di trasporto dello stupefacente, tra i vari episodi di detenzione/cessione di cocaina in cui gli indagati sono coinvolti, alla luce delle dichiarazioni rese da AL OU, ex compagna del FE, circa la condivisione tra i soggetti delle modalità di occultamento dello stupefacente trasportato, pronto ad essere ingerito in caso di controllo delle forze di polizia;
prospetta un'interpretazione alternativa dei dialoghi intercorsi a bodo della vettura tra TI, BE e FE, da intendersi riferiti all'accordo sulle modalità per disfarsi dello stupefacente alla vista della pattuglia dei carabinieri. Ritenendo, dunque, correttamente configurata la fattispecie contestata di cui all'art. 586 cod. pen., per la natura dolosa del delitto di concorso nel trasporto dello stupefacente ed il profilo colposo dell'evento morte del FE conseguente alla commissione del delitto, rileva la piena utilizzabilità delle intercettazioni per i delitti preterintenzionali, non operando per essi il limite di cui all'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La prima questione posta in ricorso riguarda la configurabilità del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. nella condotta tenuta dal BE/TI, alla luce della ricostruzione del fatto e del suo sviluppo, nei termini appena sinteticamente richiamati. 2.1. La vicenda relativa alla responsabilità del TI per la morte di FE, unica contestazione alla quale si riferisce il ricorso proposto dal pubblico ministero, è stata così ricostruita nel provvedimento impugnato. In data 3 Aprile 2022, BE AN e FE TA, quest'ultimo allocato sul sedile posteriore, viaggiavano a bordo dell'autovettura condotta da TI EP, sottoposta ad intercettazione, di rientro da Catania, dopo aver proceduto all'acquisto di grammi 12 di cocaina. Oltre alla cocaina, a bordo dell'autovettura veniva trasportato un involucro contenente sostanza 4 stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 2 Kg. occultato sotto il tappetino. Lungo il tratto autostradale il TI, accortosi della presenza di una pattuglia della Polizia di Stato, invitava FE e BE a prepararsi a buttare via "il fumo" laddove fossero stati fermati, ottenendone un diniego. Successivamente, in concomitanza con un posto di blocco dei carabinieri, veniva captata a bordo dell'auto l'esortazione "mangiatilla", rivolta dal BE al FE. Fermati i tre soggetti per il controllo, il FE, dopo essere sceso dal veicolo, si accasciava sul cordolo della strada accusando un malore. I carabinieri, notato che il FE masticava violentemente qualcosa, io invitavano ad espellere il boccone. Notavano, quindi, che il FE, dopo aver sputato un involucro lo ingoiava, per poi accasciarsi in preda a tremore. Trasportato in ospedale, il soggetto decedeva per overdose da assunzione di stupefacenti. 3. Sulla questione della configurabilità del reato di cui all'art. 586 cod. pen., giova richiamare il principio espresso da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381-01, che, con riferimento alla condotta illecita di cessione di stupefacenti, ha affermato che, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. Le Sezioni Unite propongono, nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 586 cod. pen., come unica interpretazione compatibile con il principio costituzionale di colpevolezza, connotato da finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (C. cost. nn. 322 del 2007, 364 e 1085 del 1988), quella che richiede, anche nella fattispecie delittuosa in esame, una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata alla violazione di una regola cautelare (diversa, evidentemente, dalla norma penale dolosa che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto destinatario ed assuntore della sostanza stupefacente. Le Sezioni Unite puntualizzano, quanto alla prevedibilità e evitabilità dell'evento morte, che le stesse devono essere apprezzate con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi cioè in una prospettiva ex ante, riferita al momento di verificazione del fatto, ed effettuato "in concreto", ponendosi cioè dal punto di 5 vista di un "agente modello", ovvero di un agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell'agente reale, non essendo influenzata la fisionomia della colpa dalla circostanza che l'agente reale versi in una situazione di illiceità. Inoltre, il grado di apprezzamento della colpa, nel caso di violazione della disciplina in materia di stupefacenti (la condotta di cessione, nella fattispecie soggetta al vaglio delle Sezioni Unite), per la rilevanza costituzionale dei beni (vita ed incolumità fisica) tutelati e per la natura astrattamente e genericamente pericolosa dell'attività, deve essere interpretato in modo rigoroso, imponendo l'impianto normativo all'agente un particolare grado di attenzione ed un obbligo di conoscenza maggiori di quelli normalmente richiesti. Di qui, le Sezioni Unite fanno discendere che il cedente potrà ritenersi esente da colpa, con conseguente insussistenza dell'addebito ex art. 586 cod. pen., quando una attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto non faccia prevedere l'evento morte o lesioni. La colpa potrà invece essere ravvisabile, con configurabilità del delitto quando la morte sia prevedibile in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il soggetto era o poteva essere a conoscenza e che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale a seguito dell'assunzione di una determinata dose di droga da parte dello specifico soggetto. Così, con riferimento alla condotta di cessione, in ragione della pericolosità della attività sottostante e degli interessi tutelati, si è ipotizzata la configurabilità della colpa qualora l'agente non si sia astenuto dal cedere lo stupefacente dinanzi ad una circostanza dal significato equivoco o comunque quando abbia ignorato o erroneamente valutato per colpa una circostanza pericolosa (particolari condizioni fisiche pregiudicate del cessionario, contestuale assunzione di alcool o di altre droghe, età particolare giovane dell'acquirente, particolare "pericolosità" della sostanza ceduta, perché adulterata o tagliata in modo particolarmente "puro ecc.), tale da maggiormente esporre l'assuntore al rischio di overdose. Di contro, dovrà escludersi la responsabilità del cedente per la morte dell'assuntore in tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili al cedente, come nel caso, ad esempio, di cessione di una sostanza "normale" per qualità e quantità e di morte dovuta alla contemporanea, non conosciuta né conoscibile, assunzione di alcool che abbia accentuato gli effetti della droga ovvero alla contemporanea, non conosciuta né conoscibile, assunzione di psicofarmaci ovvero a causa di un pregresso, ma non evidente e conosciuto, precario stato di salute del cessionario. 6 Il principio espresso dalle Sezioni Unite è stato ribadito da successivi arresti della Corte, sempre con riferimento alla condotta di cessione di stupefacenti (da ultimo, Sez. 6, n. 49573 del 19/09/2018, Bruno Matteo, Rv. 274277 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la prevedibilità dell'evento essendo emerso che l'imputato era consapevole del fatto che la sostanza stupefacente ceduta presentava un'elevata concentrazione di principio attivo, tale da essere potenzialmente pericolosa per gli assuntori;
in senso conforme, Sez. 4, n. 8058 del 23/09/2016, dep. 20/02/2017, AJ e altri, Rv. 269127 - 01, che ha ritenuto integrata la violazione di una regola cautelare idonea a configurare la colpa in capo allo spacciatore e, quindi, ad imputare psicologicamente allo stesso l'evento morte dell'acquirente, in un caso di ripetuta vendita di cocaina, a breve distanza di tempo e destinata all'assunzione dello stesso soggetto;
Sez. 3, n. 41462 del 02/10/2012, De Witt, Rv. 253606 - 01, che ha valorizzato, ai fini della prevedibilità del rischio, la circostanza che la stessa vittima avesse dichiarato allo spacciatore di essere alla sua prima esperienza di assuntore di droga). 3.2. Nel caso di specie, come rilevato nell'ordinanza impugnata, la vittima non riveste il ruolo di cessionario dello stupefacente, ma di concorrente materiale nella condotta di trasporto, realizzata occultando nella propria bocca l'involucro che conteneva la sostanza, onde impedirne il rinvenimento in caso di controllo delle forze dell'ordine. In proposito, il Tribunale del riesame ha ritenuto, in conformità con la valutazione operata dal Gip, anche se ai soli fini cautelari, non sussistere un immediato nesso eziologico tra la condotta delittuosa di concorso nel trasporto dello stupefacente, con le descritte modalità, e il successivo decesso del FE, sul presupposto della insufficienza di elementi indiziari indicativi di "un preventivo accordo su tale modalità di trasporto di stupefacente, giacché si tratta dell'unico caso di ingestione tra i numerosi episodi emersi in questa operazione". Il Tribunale compie una approfondita analisi delle dichiarazioni della ex compagna del FE, richiamate dal pubblico ministero a sostegno della gravità indiziaria in ordine alla condivisione delle modalità di trasporto dello stupefacente ed in particolare alla consuetudine di occultare lo stesso all'interno della bocca, evidenziando la genericità del tessuto dichiarativo e la prospettazione di tale peculiare modalità di occultamento solo in termini di mera "possibilità", atteso che solitamente la droga era trasportata all'interno della vettura. Richiama, infine, lo sviluppo della vicenda e l'improvvisazione del comportamento tenuto dal FE, non corrispondente ad una prassi consolidata o previamente concordata con i complici, per il mutare delle circostanze esterne: il TI aveva ricevuto inizialmente una risposta negativa dai suoi complici alla 7 richiesta di disfarsi del "fumo", alla vista della volante della polizia che li seguiva, mentre l'invito del BE al FE di inghiottire l'involucro con lo stupefacente celato in bocca, captato a bordo della autovettura, nasceva dal successivo controllo dei carabinieri. In tale sequenza, il comportamento del FE non poteva, secondo il Tribunale, rappresentare espressione attuativa dell'accordo sulla necessità di ingestione dello stupefacente quale modalità per assicurare il definitivo occultamento all'atto del controllo. Di qui la conclusione per lo sviluppo dei fatti secondo un iter del tutto difforme rispetto al programma concordato dalla vittima e dai correi, tale da determinare una serie di eventi del tutto autonomi rispetto alla condotta di trasporto, con conseguente autonomo decorso causale dell'evento morte, intervenuta per "overdose" da ingestione di un quantitativo rilevante di cocaina da parte di soggetto che aveva da poco assunto stupefacente ed alcol, rispetto alla condotta concorsuale di illecito trasporto della droga tenuta dal BE e dal TI. Infine, il Tribunale evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la interruzione dello sviluppo causale tra l'ipotizzato accordo o comando al FE di "mangiare" lo stupefacente e la materiale ingestione dello stesso, atteso che, come riportato dai carabinieri intervenuti, il FE aveva inizialmente sputato l'involucro, dopo averlo masticato, per poi ingoiarlo, circostanze che attesterebbero come l'ingestione costituisca l'esito di una scelta comportamentale del FE non concordata con i suoi complici. Sulla base di tali dati il Tribunale ha tratto, con argomentazioni congrue e non illogiche, la labilità del tessuto indiziario circa il previo accordo BE, TI e FE sulle pericolose modalità di disfarsi in modo definitivo dello stupefacente trasportato, con conseguente assenza di gravi elementi indiziari indicativi della consapevolezza da parte dei correi della decisione di ingerire lo stupefacente, dalla vittima autonomamente assunta. 4. Dall'esclusione della gravità indiziaria in ordine alla contestata fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. e la riconduzione, quantomeno per la posizione del BE, della condotta nell'ambito della fattispecie di reato di omicidio colposo con colpa cosciente, il Tribunale ha fatto discendere la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali a bordo della vettura del TI, stante il limite di cui all'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 5. Alla luce delle suindicate considerazioni si impone il rigetto del ricorso. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, lì 3 aggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Nocera;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Assunta Coccomello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza 2 Penale Sent. Sez. 4 Num. 22139 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/01/2023 il Tribunale di Caltanissetta - sezione riesame rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta avverso l'ordinanza del GIP presso il tribunale di Caltanissetta, emessa in data 6 dicembre 2022, limitatamente a capi nn. 28 e 59 della rubrica (artt. 110, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dopo averla acquistata da soggetto non identificato, in data 18.3.2021; artt. 113, 586 cod. pen., in relazione all'art. 589 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché in cooperazione con BE AN, istigando FE TA, già sotto l'effetto di stupefacenti ed alcol, ad ingerire un involucro non ermeticamente sigillato contenente stupefacente del tipo cocaina, al fine di occultare lo stupefacente trasportato, ne cagionavano la morte, avvenuta per overdose, in data 3.04.2022) per i quali era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere per carenza di gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata confermava il provvedimento appellato che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di TI EP in relazione ad una pluralità di episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990). Il Tribunale di Caltanissetta evidenzia, quanto all'episodio della morte di FE TA (capo 59 della rubrica), che non sussiste un nesso di causalità tra il trasporto dello stupefacente, in assenza di evidenze indiziarie di un previo accordo o di una consuetudine tra i soggetti sulle pericolose modalità di trasporto della cocaina, e l'evento morte, verificatosi per una autonoma serie causale innescata dal controllo stradale delle forze dell'ordine. Inoltre, il Tribunale ha condiviso la riconduzione della fattispecie nell'ambito dell'omicidio colposo con riferimento alla posizione del BE, in relazione alla istigazione da questi rivolta al FE, captata a bordo dell'autovettura, con conseguente inutilizzabilità della intercettazione, stante il limite di cui all'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta lamentando, dopo una analitica ricostruzione della vicenda, oggetto di contestazione al capo n. 59, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 586, 40 e 41 cod. pen., nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, poichè la pronuncia impugnata non esplicita le ragioni di esclusione del nesso causale tra la condotta 3 di trasporto dello stupefacente e la morte del FE, che avrebbe concordato con i correi BE e TI di occultare nel cavo orale l'involucro contenente la cocaina acquistata e da questi indotto ad ingerirla alla vista di una pattuglia di carabinieri, non potendo ritenersi l'attività delle forze dell'ordine elemento eccezionale ed imprevedibile, ex se idoneo ad innescare un autonomo decorso causale. Contesta, in particolare, che l'episodio in questione possa costituire un unicum, quanto alle modalità di trasporto dello stupefacente, tra i vari episodi di detenzione/cessione di cocaina in cui gli indagati sono coinvolti, alla luce delle dichiarazioni rese da AL OU, ex compagna del FE, circa la condivisione tra i soggetti delle modalità di occultamento dello stupefacente trasportato, pronto ad essere ingerito in caso di controllo delle forze di polizia;
prospetta un'interpretazione alternativa dei dialoghi intercorsi a bodo della vettura tra TI, BE e FE, da intendersi riferiti all'accordo sulle modalità per disfarsi dello stupefacente alla vista della pattuglia dei carabinieri. Ritenendo, dunque, correttamente configurata la fattispecie contestata di cui all'art. 586 cod. pen., per la natura dolosa del delitto di concorso nel trasporto dello stupefacente ed il profilo colposo dell'evento morte del FE conseguente alla commissione del delitto, rileva la piena utilizzabilità delle intercettazioni per i delitti preterintenzionali, non operando per essi il limite di cui all'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La prima questione posta in ricorso riguarda la configurabilità del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. nella condotta tenuta dal BE/TI, alla luce della ricostruzione del fatto e del suo sviluppo, nei termini appena sinteticamente richiamati. 2.1. La vicenda relativa alla responsabilità del TI per la morte di FE, unica contestazione alla quale si riferisce il ricorso proposto dal pubblico ministero, è stata così ricostruita nel provvedimento impugnato. In data 3 Aprile 2022, BE AN e FE TA, quest'ultimo allocato sul sedile posteriore, viaggiavano a bordo dell'autovettura condotta da TI EP, sottoposta ad intercettazione, di rientro da Catania, dopo aver proceduto all'acquisto di grammi 12 di cocaina. Oltre alla cocaina, a bordo dell'autovettura veniva trasportato un involucro contenente sostanza 4 stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 2 Kg. occultato sotto il tappetino. Lungo il tratto autostradale il TI, accortosi della presenza di una pattuglia della Polizia di Stato, invitava FE e BE a prepararsi a buttare via "il fumo" laddove fossero stati fermati, ottenendone un diniego. Successivamente, in concomitanza con un posto di blocco dei carabinieri, veniva captata a bordo dell'auto l'esortazione "mangiatilla", rivolta dal BE al FE. Fermati i tre soggetti per il controllo, il FE, dopo essere sceso dal veicolo, si accasciava sul cordolo della strada accusando un malore. I carabinieri, notato che il FE masticava violentemente qualcosa, io invitavano ad espellere il boccone. Notavano, quindi, che il FE, dopo aver sputato un involucro lo ingoiava, per poi accasciarsi in preda a tremore. Trasportato in ospedale, il soggetto decedeva per overdose da assunzione di stupefacenti. 3. Sulla questione della configurabilità del reato di cui all'art. 586 cod. pen., giova richiamare il principio espresso da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381-01, che, con riferimento alla condotta illecita di cessione di stupefacenti, ha affermato che, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. Le Sezioni Unite propongono, nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 586 cod. pen., come unica interpretazione compatibile con il principio costituzionale di colpevolezza, connotato da finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (C. cost. nn. 322 del 2007, 364 e 1085 del 1988), quella che richiede, anche nella fattispecie delittuosa in esame, una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata alla violazione di una regola cautelare (diversa, evidentemente, dalla norma penale dolosa che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto destinatario ed assuntore della sostanza stupefacente. Le Sezioni Unite puntualizzano, quanto alla prevedibilità e evitabilità dell'evento morte, che le stesse devono essere apprezzate con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi cioè in una prospettiva ex ante, riferita al momento di verificazione del fatto, ed effettuato "in concreto", ponendosi cioè dal punto di 5 vista di un "agente modello", ovvero di un agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell'agente reale, non essendo influenzata la fisionomia della colpa dalla circostanza che l'agente reale versi in una situazione di illiceità. Inoltre, il grado di apprezzamento della colpa, nel caso di violazione della disciplina in materia di stupefacenti (la condotta di cessione, nella fattispecie soggetta al vaglio delle Sezioni Unite), per la rilevanza costituzionale dei beni (vita ed incolumità fisica) tutelati e per la natura astrattamente e genericamente pericolosa dell'attività, deve essere interpretato in modo rigoroso, imponendo l'impianto normativo all'agente un particolare grado di attenzione ed un obbligo di conoscenza maggiori di quelli normalmente richiesti. Di qui, le Sezioni Unite fanno discendere che il cedente potrà ritenersi esente da colpa, con conseguente insussistenza dell'addebito ex art. 586 cod. pen., quando una attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto non faccia prevedere l'evento morte o lesioni. La colpa potrà invece essere ravvisabile, con configurabilità del delitto quando la morte sia prevedibile in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il soggetto era o poteva essere a conoscenza e che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale a seguito dell'assunzione di una determinata dose di droga da parte dello specifico soggetto. Così, con riferimento alla condotta di cessione, in ragione della pericolosità della attività sottostante e degli interessi tutelati, si è ipotizzata la configurabilità della colpa qualora l'agente non si sia astenuto dal cedere lo stupefacente dinanzi ad una circostanza dal significato equivoco o comunque quando abbia ignorato o erroneamente valutato per colpa una circostanza pericolosa (particolari condizioni fisiche pregiudicate del cessionario, contestuale assunzione di alcool o di altre droghe, età particolare giovane dell'acquirente, particolare "pericolosità" della sostanza ceduta, perché adulterata o tagliata in modo particolarmente "puro ecc.), tale da maggiormente esporre l'assuntore al rischio di overdose. Di contro, dovrà escludersi la responsabilità del cedente per la morte dell'assuntore in tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili al cedente, come nel caso, ad esempio, di cessione di una sostanza "normale" per qualità e quantità e di morte dovuta alla contemporanea, non conosciuta né conoscibile, assunzione di alcool che abbia accentuato gli effetti della droga ovvero alla contemporanea, non conosciuta né conoscibile, assunzione di psicofarmaci ovvero a causa di un pregresso, ma non evidente e conosciuto, precario stato di salute del cessionario. 6 Il principio espresso dalle Sezioni Unite è stato ribadito da successivi arresti della Corte, sempre con riferimento alla condotta di cessione di stupefacenti (da ultimo, Sez. 6, n. 49573 del 19/09/2018, Bruno Matteo, Rv. 274277 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la prevedibilità dell'evento essendo emerso che l'imputato era consapevole del fatto che la sostanza stupefacente ceduta presentava un'elevata concentrazione di principio attivo, tale da essere potenzialmente pericolosa per gli assuntori;
in senso conforme, Sez. 4, n. 8058 del 23/09/2016, dep. 20/02/2017, AJ e altri, Rv. 269127 - 01, che ha ritenuto integrata la violazione di una regola cautelare idonea a configurare la colpa in capo allo spacciatore e, quindi, ad imputare psicologicamente allo stesso l'evento morte dell'acquirente, in un caso di ripetuta vendita di cocaina, a breve distanza di tempo e destinata all'assunzione dello stesso soggetto;
Sez. 3, n. 41462 del 02/10/2012, De Witt, Rv. 253606 - 01, che ha valorizzato, ai fini della prevedibilità del rischio, la circostanza che la stessa vittima avesse dichiarato allo spacciatore di essere alla sua prima esperienza di assuntore di droga). 3.2. Nel caso di specie, come rilevato nell'ordinanza impugnata, la vittima non riveste il ruolo di cessionario dello stupefacente, ma di concorrente materiale nella condotta di trasporto, realizzata occultando nella propria bocca l'involucro che conteneva la sostanza, onde impedirne il rinvenimento in caso di controllo delle forze dell'ordine. In proposito, il Tribunale del riesame ha ritenuto, in conformità con la valutazione operata dal Gip, anche se ai soli fini cautelari, non sussistere un immediato nesso eziologico tra la condotta delittuosa di concorso nel trasporto dello stupefacente, con le descritte modalità, e il successivo decesso del FE, sul presupposto della insufficienza di elementi indiziari indicativi di "un preventivo accordo su tale modalità di trasporto di stupefacente, giacché si tratta dell'unico caso di ingestione tra i numerosi episodi emersi in questa operazione". Il Tribunale compie una approfondita analisi delle dichiarazioni della ex compagna del FE, richiamate dal pubblico ministero a sostegno della gravità indiziaria in ordine alla condivisione delle modalità di trasporto dello stupefacente ed in particolare alla consuetudine di occultare lo stesso all'interno della bocca, evidenziando la genericità del tessuto dichiarativo e la prospettazione di tale peculiare modalità di occultamento solo in termini di mera "possibilità", atteso che solitamente la droga era trasportata all'interno della vettura. Richiama, infine, lo sviluppo della vicenda e l'improvvisazione del comportamento tenuto dal FE, non corrispondente ad una prassi consolidata o previamente concordata con i complici, per il mutare delle circostanze esterne: il TI aveva ricevuto inizialmente una risposta negativa dai suoi complici alla 7 richiesta di disfarsi del "fumo", alla vista della volante della polizia che li seguiva, mentre l'invito del BE al FE di inghiottire l'involucro con lo stupefacente celato in bocca, captato a bordo della autovettura, nasceva dal successivo controllo dei carabinieri. In tale sequenza, il comportamento del FE non poteva, secondo il Tribunale, rappresentare espressione attuativa dell'accordo sulla necessità di ingestione dello stupefacente quale modalità per assicurare il definitivo occultamento all'atto del controllo. Di qui la conclusione per lo sviluppo dei fatti secondo un iter del tutto difforme rispetto al programma concordato dalla vittima e dai correi, tale da determinare una serie di eventi del tutto autonomi rispetto alla condotta di trasporto, con conseguente autonomo decorso causale dell'evento morte, intervenuta per "overdose" da ingestione di un quantitativo rilevante di cocaina da parte di soggetto che aveva da poco assunto stupefacente ed alcol, rispetto alla condotta concorsuale di illecito trasporto della droga tenuta dal BE e dal TI. Infine, il Tribunale evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la interruzione dello sviluppo causale tra l'ipotizzato accordo o comando al FE di "mangiare" lo stupefacente e la materiale ingestione dello stesso, atteso che, come riportato dai carabinieri intervenuti, il FE aveva inizialmente sputato l'involucro, dopo averlo masticato, per poi ingoiarlo, circostanze che attesterebbero come l'ingestione costituisca l'esito di una scelta comportamentale del FE non concordata con i suoi complici. Sulla base di tali dati il Tribunale ha tratto, con argomentazioni congrue e non illogiche, la labilità del tessuto indiziario circa il previo accordo BE, TI e FE sulle pericolose modalità di disfarsi in modo definitivo dello stupefacente trasportato, con conseguente assenza di gravi elementi indiziari indicativi della consapevolezza da parte dei correi della decisione di ingerire lo stupefacente, dalla vittima autonomamente assunta. 4. Dall'esclusione della gravità indiziaria in ordine alla contestata fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. e la riconduzione, quantomeno per la posizione del BE, della condotta nell'ambito della fattispecie di reato di omicidio colposo con colpa cosciente, il Tribunale ha fatto discendere la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali a bordo della vettura del TI, stante il limite di cui all'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 5. Alla luce delle suindicate considerazioni si impone il rigetto del ricorso. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, lì 3 aggio 2023