Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 1
In sede di incidente di esecuzione, il giudice non può procedere alla restituzione dei beni sequestrati al soggetto nei cui confronti sia stata applicata la pena concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di ricettazione, qualora questi non abbia provato di esserne proprietario ed abbia fondato la sua richiesta unicamente sul fatto che non siano state presentate altre istanze di restituzione, in quanto, in assenza di prova contraria, la illecita provenienza dei beni in sequestro deve ritenersi accertata in base alla sentenza di patteggiamento (la Corte ha altresì osservato che una diversa conclusione determinerebbe la aberrante conseguenza di trasferire, con provvedimento giudiziale, al detentore illegittimo la proprietà di beni che sono stati sequestrati proprio perché di provenienza illecita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2002, n. 15724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15724 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 27/03/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 1346
3. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 038491/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI COSTABILE N. IL 01/12/1951
avverso ORDINANZA del 15/02/2001 TRIBUNALE di CAVA DEI TIRRENI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 15 febbraio 2001 il tribunale di Salerno, sezione distaccata di cava dei Tirreni, giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di restituzione del "materiale elencato nel verbale di sequestro dell'8 luglio 1906 afferente al procedimento penale n. 13846/96, in quanto l'istante non ha fornito la prova positiva della esistenza di un diritto legittimo alla restituzione dei beni, non ritenendosi sufficiente la mancanza di richieste altrui o la mancanza di prova della altruità del bene".
2. Ha proposito ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, il IN rilevando che ai sensi dell'art. 262 c.p.p. "dopo la sentenza non pili soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca".
Di conseguenza, poiché il procedimento nel corso del quale tali cose sono state sequestrate, che lo vedeva imputato del reato di cui all'art. 648 c.p., è stato definito con sentenza di applicazione della pena pronunziata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ormai irrevocabile, e soltanto alcuni degli oggetti sequestrati sono stati restituiti a coloro che hanno provato di averne diritto, il giudice avrebbe dovuto accogliere la sua richiesta.
Trattandosi, infatti, di "beni mobili ed in particolare di piccoli oggetti, il possesso degli stessi" da parte del ricorrente "come anche la mancanza di reclami da parte degli aventi diritto, costituisce prova sufficiente della legittimità richiesta.. e della sua rivendica titolarità" alla restituzione, quale legittimo detentore e proprietario.
Il procuratore generale presso questa corte con requisitoria scritta del 17 dicembre 2001 ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in considerazione del fatto che "la mancata indicazione (nell'ordinanza) del titolo di reato in ordine al quale è intervenuta la sentenza di condanna che ha concluso il procedimento nel corso del quale le cose in questione sono state sequestrate, sia della natura delle cose in questione, preclude ogni possibilità di valutare l'esattezza del ragionamento posto alla base della decisione impugnata".
3.1. Deve preliminarmente esaminarsi la richiesta del procuratore genarle.
La stessa non può essere condivisa.
Va al riguardo rilevato che il codice di rito, a differenza di quanto prevede per le sentenze (art. 546 c.p.p.), non indica - salvo che per alcuni tipi di ordinanza (cfr. art. 292 c.p.p.) - i requisiti che il provvedimento deve possedere, limitandosi a prescrivere. che le ordinanze debbono essere motivate a pena di nullità (art. 125, comma 3, c.p.p.). È di tutta evidenza, quindi, che la mancata indicazione nel testo del provvedimento di elementi noti alle parti e che possono essere agevolmente desunti dalla semplice consultazione del fascicolo processuale, non costituisce causa di nullità, essendo questa, peraltro, prevista per la sola mancanza della motivazione - circostanza che nella specie non sussiste.
Va, d'altra parte, osservato che nessuna incertezza ha prodotto la mancata indicazione degli elementi indicati dal procuratore generale nei riguardi del ricorrente, che non si è affatto doluto di tali omissioni, dimostrando con i motivi di impugnazione di ben conoscere il thema decidendum.
3.2. Il motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente si duole che non oli siano stati restituiti gli oggetti (anelli, braccialetti, catenelle e fermagli d'oro indicati nel verbale di sequestro allegato alla sentenza di patteggiamento del 9 luglio 1996), dei quali assume di esserne il legittimo detentore e quindi il proprietario in forza della legge civile (art. 1153 cc.), in considerazione della circostanza che nessuno si è, presentato a reclamarne la proprietà (va precisato che alcuni degli oggetti, come riconosce lo stesso interessato, sono stati restituiti dai carabinieri ai legittimi proprietari ai quali erano stati rubati) e che non gli si può chiedere di provarne la legittima provenienza, - "a meno che non si voglia parlare di una vera e propria probatio diabolica".
La legge civile è male invocata.
Il principio di diritto richiamato dal IN presuppone, infatti, che l'acquisto del bene sia avvenuto in buona fede circostanza che certamente non ricorre nel caso di specie in cui il ricorrente ha patteggiato la pena in ordine al reato di ricettazione degli oggetti in questione sul presupposto che gli stessi provenissero da reato, presupposto che non è venuto meno con la scelta del giudizio di cui all'art. 444 C.P.P.. Come, infatti, affermato da questa corte, l'imputato, facendo richiesta di applicazione della pena, rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova (cfr. cass., sez. unite, 27 marzo 1992, n. 5777, RV. 191134). Di conseguenza la restituzione all'agente di cose di cui egli non ha giustificato la proprietà e che anzi deve ritenersi siano state acquistate dall'interessato nella consapevolezza della loro illegittima provenienza produrrebbe la aberrante conseguenza di trasferire con provvedimento del giudice al detentore illegittimo la proprietà degli oggetti che gli sono stati sequestrati proprio perché di provenienza illecita.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del IN al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002