Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2002, n. 15724
CASS
Sentenza 27 marzo 2002

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In sede di incidente di esecuzione, il giudice non può procedere alla restituzione dei beni sequestrati al soggetto nei cui confronti sia stata applicata la pena concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di ricettazione, qualora questi non abbia provato di esserne proprietario ed abbia fondato la sua richiesta unicamente sul fatto che non siano state presentate altre istanze di restituzione, in quanto, in assenza di prova contraria, la illecita provenienza dei beni in sequestro deve ritenersi accertata in base alla sentenza di patteggiamento (la Corte ha altresì osservato che una diversa conclusione determinerebbe la aberrante conseguenza di trasferire, con provvedimento giudiziale, al detentore illegittimo la proprietà di beni che sono stati sequestrati proprio perché di provenienza illecita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2002, n. 15724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15724
    Data del deposito : 27 marzo 2002

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