Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2026, proposto da
Standartex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ato-Ufficio D’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Ato Monza Brianza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Sovico (Mb), non costituiti in giudizio;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla "domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne" presentata in data 20 febbraio 2012;
nonché per l’annullamento della deliberazione n. 1 del 15.10.2012 del Consiglio di Amministrazione di AT MB (recante “Adeguamento dei limiti allo scarico alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06”), nonché della prescrizione di “non prevedere deroghe ai limiti allo scarico in pubblica fognatura previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06”, come previsto dal punto 1) del dispositivo della summenzionata deliberazione n. 1 del 15.10.2012 del Consiglio di Amministrazione dell’AT della Provincia di Monza e della Brianza, nonché le conseguenti previsioni di cui al punto 2) della medesima cit. deliberazione n. 1/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ato-Ufficio D’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 la dott.ssa VA BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Parte ricorrente con il presente ricorso, notificato in data 26.1.2026 e depositato il 28.1.2026, ha chiesto in via principale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne presentata in data 20 febbraio 2012 all’Ente erogatore del servizio idrico del Comune di Sovico (l’AT della provincia di Monza e Brianza).
Con deliberazione n. 1 del 15.10.2012 “ Adeguamento dei limiti allo scarico alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 ” il Consiglio di Amministrazione dell’AT della Provincia di Monza e della Brianza ha disposto “ di non prevedere deroghe ai limiti allo scarico in pubblica fognatura previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 ”.
Parte ricorrente lamenta di non aver mai avuto riscontro all’istanza del 20.2.2012, nonostante abbia puntualmente riscontrato, nel corso degli anni, alle richieste di aggiornamento dell’AT “ relativamente al piano di rientro dalle deroghe, con particolare riferimento alla progettazione del nuovo impianto di depurazione, finalizzato al rispetto dei limiti allo scarico, previsti dalla normativa vigente e dalla Delibera n. 1 del 15.10.2012 dello scrivente Ufficio ”.
Chiede quindi l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, evidenziando di aver sollecitato con istanza del 28 ottobre 2025 la conclusione del procedimento avviato nel 2012, al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico “ nei termini e per i parametri suindicati, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.” .
Impugna altresì la deliberazione n. 1 del 15.10.2012 del Consiglio di Amministrazione di AT MB (recante “Adeguamento dei limiti allo scarico alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06”), nella parte in cui prescrive di “ non prevedere deroghe ai limiti allo scarico in pubblica fognatura previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 ”, nonché le conseguenti previsioni di cui al punto 2) della medesima cit. deliberazione n. 1/2012.
Si è costituto in giudizio l’Ufficio D’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza, sollevando preliminarmente una serie di eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda di accertamento del silenzio, il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il ricorso proposto ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. avverso il silenzio serbato sulla richiesta presentata dalla ricorrente in data 20 febbraio 2012 è irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 31 comma 2 c.p.a., di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, termine scaduto ampiamente nel caso in esame (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2024, n. 2419).
Né può valere come nuova domanda il sollecito presentato via pec in data 13.10.2025, trattandosi solo di una mera richiesta di aggiornamento della richiesta originaria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 aprile 2025, n. 6733).
2.1 Residua l’esame della domanda di annullamento, per la quale è necessario procedere alla conversione del rito da camerale ad ordinario (cfr. art. 32, comma 2, c.p.a.), con conseguente fissazione dell’udienza pubblica del 18.12.2026.
La pronuncia sulle spese viene rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibile per tardività il ricorso, nella parte in cui viene chiesto l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’AT sulla richiesta presentata in data 20 febbraio 2012 dalla ricorrente.
Dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. sulla domanda di annullamento e, per l’effetto, fissa l’udienza pubblica del 18.12.2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
VA BI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BI | AN LL |
IL SEGRETARIO