Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGLIAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17576/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 6/06/00 - R.G.N. 41085/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/09/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, RI Orlandi, premesso di essere stata incaricata dalle Ferrovie dello Stato, con convenzione risalente al 1968 stipulata in base all'articolo 26 della legge 1236/59 di svolgere servizio di vigilanza con presenziamento di passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Torino-Modane, e di essere stata successivamente inquadrata, a decorrere dal maggio 1970, nei ruoli delle Ferrovie dello Stato con il profilo di guardiano, dedusse che il rapporto di lavoro in corso con le ferrovie sin dal primo luglio 1968, data di stipula della prima convenzione, aveva natura subordinata e chiese il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento determinato dalla maggiore anzianità di servizio nonché alle relative differenze retributive, contributive e di indennità di buonuscita.
Nella resistenza delle Ferrovie il pretore ha accolto la domanda, e la sentenza è stata confermata in sede di appello dal tribunale. Nel pervenire a tale conclusione il giudice di appello, premesso che a sostegno del gravame le Ferrovie dello Stato, senza criticare in alcun modo la "ricostruzione "dei-fatti-operata" dal primo giudice, - avevano dedotto esclusivamente che il rapporto di lavoro instaurato tra le parti non poteva che avere natura di lavoro autonomo, data l'espressa previsione legislativa in tal senso, contenuta nell'articolo 26, primo comma della legge 30 dicembre 1959, n. 1326 (mantenuta espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967, n. 668) ha osservato che, per contro, la qualificazione legale del rapporto non può vincolare il giudice una volta che li abbia verificato come le concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso inducano a considerarlo quale lavoro subordinato anziché autonomo. Quindi, risultando corretta la qualificazione in tal senso contenuta nella sentenza di primo grado, l'appello delle ferrovie non poteva trovare accoglimento.
Contro questa sentenza le Ferrovie dello Stato, società per azioni, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ricorre per Cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato con memoria. L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 2094 e seguenti, 2222 e seguenti e 2697 codice civile, in relazione all'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; carenza e contradditorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che se è vero che quando le parti hanno determinato il contenuto e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nei termini della collaborazione autonoma il lavoratore ricorrente può dedurre e provare di aver prestato la sua opera restando assoggettato al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quando invece è la stessa legge a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, secondo il contenuto e le modalità tipiche di svolgimento d'attività lavorativa, non è consentito al giudice stabilire, disapplicando la disposizione legislativa, che il rapporto deve considerarsi subordinato. Il motivo è infondato.
La più recente giurisprudenza di questa Corte, che qui si intende ribadire, afferma che il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato dei servizi indicati dall'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 (mantenuta espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967, n. 668) ha carattere autonomo giusta la qualificazione in tal senso offerta dalla stessa norma (che fa riferimento ai fini della costituzione allo strumento della convenzione la quale ultima parifica tale rapporto a quello subordinato ai soli effetti dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti) non essendo incompatibili con la natura autonoma (parasubordinata) la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Ma tale affermazione è accompagnata dalla essenziale precisazione che, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento, l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità del rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato, ove, secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito, risulti l'avvenuta introduzione in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori, tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con la detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da esso disciplinata.(Cass. 6 luglio 2002, n. 9839; 29 gennaio 1999, n. 818, ed, in un ordine di idee non troppo lontano, benché con più accentuata valorizzazione dei poteri d'indagine del giudice di merito diretti a verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato, Cass. 20 novembre 1988 n. 11756 e 7 ottobre 1997, n. 9722). Ora, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, la ricostruzione in fatto del rapporto, effettuata dal giudice di primo grado conduceva alla qualificazione del rapporto stesso nel senso della subordinazione. Tale assunto, come del resto emerge dallo stesso tenore del ricorso ora in esame, non è stato censurato con l'atto d'appello nei suoi passaggi argomentativi, e ciò ha permesso al giudice di secondo grado di concentrare la propria attenzione sull'argomentazione giuridica dell'appellante, poi ribadita anche nel presente ricorso, considerando invece acquisiti i dati di fatto che avevano orientato il primo giudice ad accogliere la domanda. Ne, d'altra parte è possibile in questa sede sottoporre a critica le affermazioni del primo giudice, ed assumere quindi, come fa ricorrente, che i tratti da esso considerati come tipici della subordinazione sarebbero in realtà compatibili anche con lo schema del lavoro autonomo senza allegare e dimostrare che siffatta censura era stata già formulata con l'appello contro la sentenza di primo grado.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, 13,50 oltre ad euro 2500 per onorati. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004