Articolo 12 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 marzo 1968
Art. 12.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1968, in lire 12.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968