Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
A N IA L A IT C.C. 66301 E A IC N BL O I 8 Z . A A N I 4 / R 6 - R T 2 B 01 / 020 1 3 2 Z AZIONE S . I . R G L . U L P E B . A R I D . R B L A T E A D D T TE SUPREMA DI CASSAZIONE : A Oggetto 3 I 1 R . E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T N IVA ACCERTAMENTO A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 17946/99 3626 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Cron. - Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 04/06/01 Dott. Achille MELONCELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66301 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
FALL MESTRE CARNI SRL, MESTRE CARNI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 104/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2001 22/06/98; 1392 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/06/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- - Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale del Veneto 28 aprile 1998, n. 104/98, depositata il 22 giugno 1998, con la quale è stato respinto il ricorso in appello proposto dall'Ufficio IVA di Venezia contro la società Mestre RN Srl per l'annullamento della sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Venezia 20 ottobre 1993, n. 350/XI/93, che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento n. 601320-94 in tema di IVA 1985. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: con processo verbale di constatazione ed avviso di accertamento 601320-94 l'Ufficio IVA di Venezia contesta alla contribuente la violazione dell'obbligo della fatturazione in acquisto per l'anno 1985, oltre alla cessione di merci in assenza di fattura e la presentazione della dichiarazione annuale con dati inesatti;
relativamente alle operazioni presuntivamente effettuate in evasione, l'Ufficio ha determinato le somme dovute come segue: per acqui- sti di merce senza fattura, imponibile lire 2.077.608.287 e IVA lire 311.535.376; per violazione all'obbligo di fatturazione, imponibile lire 302.400 e IVA lire 27.216; per cessioni di beni non fatturate lire 516.670.332 e IVA relativa;
-l'atto di accertamento è motivato sulla scorta del verbale della Guardia di finanza che, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del signor IZ AR, socio di maggioranza e amministratore unico in carica, avrebbe rinvenuto copiosa documentazione extracontabile relativa a taluni conti correnti bancari intestati al signor LO 3 AR, padre di IZ, sui quali sarebbero stati addebitati importi di notevole valore derivanti da operazioni commerciali effettuate dalla Mestre RN;
-- dal raffronto fra la documentazione bancaria e quella relativa agli acquisti sarebbe emerso l'occultamento di ricavi;
- la Commissione tributaria di primo grado di Venezia accoglie il ri- corso della società, fermo il recupero e gli accessori di cui al punto sub 2) : dell'accertamento, ritenendo non utilizzabile la documentazione rinvenuta in sede di accesso domiciliare presso l'abitazione del socio amministratore;
- l'Ufficio propone appello, contestando la decisione e affermando la correttezza delle proprie presunzioni.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale è così moti- vata: - la presunzione su cui si basa l'assunto dell'amministrazione inerisce a documentazione extracontabile rinvenuta presso il domicilio di soggetti, taluni dei quali sono soci, mentre altri sono estranei alla società, e si è so- stanziata nell'imputazione all'attività sociale di tutti i movimenti bancari rin- venuti nei conti correnti di costoro;
- la sentenza impugnata ha escluso che le operazioni presuntivamen- te determinate siano state effettuate dalla società, in quanto il signor Tar- ghetta non poteva essere ritenuto neppure socio di fatto della società; tale assunto è da disattendere, ben potendo un terzo estraneo effettuare opera- zioni imputabili ad una società di capitali con il consenso di quest'ultimo; - la sentenza di primo grado ha, inoltre, ritenuto che dalle operazioni contenute nel verbale non era possibile ricostruire il procedimento logico deduttivo seguito dai verificatori;
dal verbale risulta che la società avrebbe fatto acquisto di beni e servizi non documentati, in parte alterando i quanti- tativi delle merci, in parte intrattenendo rapporti con un commissionario e in parte dando luogo a fattispecie di vendita senza fattura, la cui esistenza sa- rebbe stata ricavata solo dai predetti documenti bancari, come risultanti da- gli allegati;
se ne deduce che sicuramente vi sono stati movimenti bancari che la società non riesce a pieno a giustificare negli scritti difensivi del pri- mo grado, ma che neppure l'Ufficio riesce ad imputare a movimenti di mer- ce effettuati in evasione di imposta;
- nel procedimento in esame non si ravvisano i requisiti di gravità, previsione e concordanza dei fatti presuntivi, perché la Guardia di finanza ha semplicemente collegato i movimenti contabili rinvenuti all'attività di impresa, senza peraltro stabilire la fonte genetica di tale collegamento.
2.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale del Veneto 28 aprile 1998, n. 104/98, adducendo due motivi di impugnazione.
2.2. Il Ministero delle finanze conclude il suo ricorso chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento.
3. La società non si è costituita. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero delle finanze denun- : cia l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti di fatto de- cisivi, in relazione all'art. 360, n. 5 cpc, e violazione e falsa applicazione de- gli art. 2697, 2727 e 2729 cc.
4.2. Il Ministero delle finanze sostiene, al riguardo, che la Commis- 5 sione tributaria regionale sarebbe incorsa in omissione di esame e di moti- vazione su profili di fatto decisivi, perché non avrebbe assolutamente affrontato il tema della valutazione complessiva e della relazione reciproca tra tutte le fonti documentali acquisite. In secondo luogo la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente, perché non verrebbe spiegato quali ulteriori dimostrazioni del- l'imputabilità dei movimenti bancari all'attività di impresa l'Ufficio avrebbe dovuto dare e, soprattutto, perché non avesse dato la dimostrazione di tale imputabilità. La motivazione addotta dalla Commissione tributaria regionale sa- rebbe, infine, contraddittoria e, comunque, contrastante con le regole di giu- dizio desumibili dagli art. 2697, 2727 e 2729 cc.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero delle finanze de- nuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 51.2, n. 2, DPR 26 otto- bre 1972, n. 73 e, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
2.2. Al riguardo il Ministero delle finanze osserva che una parte rile- vante delle operazioni, sia attive sia passive, non fatturate emergevano dalle risultanze del conto corrente di cui la Mestre RN RL era titolare presso l'a- genzia di Mestre della Banca nazionale delle comunicazioni e dalle infor- mazioni fornite in proposito all'amministrazione dalla stessa banca. La sen- tenza impugnata sarebbe viziata da violazione dell'art. 51.2, n. 2, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, perché non avrebbe dato rilievo alla mancata
contro
- prova da parte della contribuente.
3. Poiché entrambi i motivi addotti nel ricorso per cassazione atten- gono a vizi della motivazione della sentenza impugnata, che sono oggetti- vamente connessi, essi possono essere esaminati congiuntamente.
4. I motivi sono fondati. Risulta chiaramente che la Commissione tributaria regionale non ha spiegato per quali ragioni la connessione presuntiva tra i fatti rilevati dal- l'amministrazione tributaria in sede istruttoria amministrativa non potesse ritenersi fondata. La Commissione tributaria regionale ha esaminato l'affer- mazione della Commissione tributaria provinciale, secondo cui dalle opera- zioni contenute nel verbale non era possibile ricostruire il procedimento lo- gico seguito dai verificatori, e ha ritenuto che dall'esame dell'intero verbale si desume che vi sono stati movimenti bancari che né la società riesce giusti- ficare né l'Ufficio riesce a imputare a movimenti di merci effettuate in eva- sione di imposta. Secondo la Commissione tributaria regionale i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza non sarebbero ravvisabili nei fatti, accertati dalla Guardia di finanza, dai quali si è risaliti per presun- zione all'evasione di imposta. Poiché questa affermazione non è suffragata da alcuna spiegazione, la sentenza non è stata sufficientemente motivata.
5. La sentenza impugnata dev'essere, conseguentemente, cassata e la causa dev'essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che provvederà anche per le spese relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Com- missione tributaria regionale del Veneto, altra Sezione, anche per le spese relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2001. राम 7 Il Presidente CORT Il relatore ed estensore CUP Meknall E S B M CANCELLIERE C1 TO Aristel Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1-1 FEB. 2002 Oggi CANCELLIERE C 1 Arnaldo Casano E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / - R I 6 T 2 B R S . . I A R L . G T L P . E A U D R . B L B I E A A R D D T A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M 8