Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2002, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA04 05 0/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ✓ RESPONSABILITA SEZIONE PRIMA CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23876/99 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - 567/00 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere 9513 Cron. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere 958 Rep. Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Ud. 07/12/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL. SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da:
1.55 per diritti L. INTERNAZIONALE ORSA MAGGIORE Srl, in persona 21 MAR 2002 CAMPING IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati OSCAR LOJODICE e NICOLA LOJODICE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
GAROFALO TEOBALDO;
intimato e sul 2° ricorso n 00567/00 proposto da:2001 2521 GAROFALO TEOBALDO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato BRUNO unitamenteGUARDASCIONE, che lo rappresenta e difende all'avvocato LUCA BUTTARO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CAMPING INTERNAZIONALE ORSA MAGGIORE Srl intimata avversO la sentenza n. 201/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 02/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, UT, che ha chiesto l'accoglimento dell'Avvocato ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società s.r.l. Camping Internazionale Orsa Mag- giore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, DO OF, che aveva ricoperto la carica 2 di presidente del consiglio di amministrazione della società dal 9 gennaio 1984 al 22 marzo 1985, chiedendo- ne la condanna al risarcimento dei danni per avere po- sto in essere atti non conformi a legge o statuto e contrari agli interessi della società. DO GA 10 si costituiva contestando l'indeterminatezza della domanda ed eccependo la prescrizione del preteso dirit- to. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 21 ottobre 1996, rigettava la domanda. In particolare, per l'atti- vità svolta dal OF fino al 12 marzo 1985, ritene- va fondata l'eccezione di prescrizione, considerato che la citazione introduttiva del giudizio era stata noti- ficata il 12 marzo 1990, mentre per l'attività succes- siva affermava che la società attrice aveva lasciato de l tutto indeterminati gli atti dai quali derivava la pretesa responsabilità. La s.r.l. Camping Internazionale Orsa Maggiore proponeva gravame chiedendo la totale riforma della de- cisione. Il OF proponeva appello incidentale con- dizionato in ordine alle eccezioni proposte in prime cure e non prese in esame dal Tribunale. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 marzo 1999, riget- tava il gravame osservando che: 1) la prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c. e per il periodo in cui 3 il OF aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. Camping In- ternazionale Orsa Maggiore, "rimase sicuramente sospesa fino alla data delle dimissioni di quest'ultimo (e cioè fino al 22 marzo 1985) e riprese a decorrere da tale data, per cui allorquando l'azione venne effettivamente proposta (con atto notificato il 12 marzo 1990), la prescrizione si era già sicuramente maturata per tutti gli atti di amministrazione posti in essere fino al 12 marzo 1985"; 2) la s.r.l. Camping Internazionale Orsa Maggiore, la cui domanda poteva essere apprezzata sol- tanto per il periodo non coperto dalla prescrizione, si era limitata ad indicare una serie di fatti e comporta- menti, chiedendo che sulla loro legittimità e pregiudi- zievolezza si pronunziasse un consulente tecnico, ve- nendo così meno al preciso onere di specificazione con- nesso alla domanda proposta tanto in ordine alla alle- gazione dei fatti posti a base della pretesa azionata quanto in ordine alla concreta indicazione del danno patito;
tale omissione era, poi, particolarmente signi- ficativa considerato che nel periodo dal 12 al 22 marzo 1985 nessuno specifico atto era stato posto in essere dal OF;
3) tali conclusioni rendevano inutile l'esame delle censure espresse in via incidentale con- dizionata dall'appellato principale. 4 Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione la s.r.l. Camping Internazionale Orsa Maggiore, deducendo due motivi. DO OF resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condiziona- to, deducendo un motivo, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo la ricorrente principale dedu- ce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 2941 n. 7 e 2949 c.C., in relazione alla affermata pre- scrizione dell'azione di responsabilità per gli atti compiuti anteriormente al 12 marzo 1985; in particola- re, una volta affermata la sospensione della prescri- zione per il periodo in cui il OF aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazio- ne, del tutto contraddittoriamente ed illogicamente la Corte di merito aveva concluso per la prescrizione del- l'azione di responsabilità per gli atti anteriori al 12 marzo 1985, omettendo di dare consequenziale rilievo alla circostanza che la cessazione dalla carica era av- venuta soltanto il 22 marzo 1985. Il motivo è fondato. Infatti, quando, come nel ca- so di azione di responsabilità contro gli amministrato- ri, la causa di sospensione già sussiste nel momento in 5 cui il diritto può essere fatto valere, la sospensione determina un differimento della data di decorrenza del- la prescrizione al momento in cui la causa di sospen- pertanto, evidente che, salva E', sione viene meno. l'ipotesi in cui la carica sia stata ricoperta in di- stinti e non consecutivi periodi, per tutti gli atti compiuti dall'amministratore di società durante il suo mandato la prescrizione inizia a decorrere soltanto do- po la sua cessazione dalla carica. Nella specie, poiché è pacifico che il OF è cessato dalla carica il 22 marzo 1985, alla data della citazione, e cioè al 12 marzo 1990, non era maturata la prescrizione per gli atti compiuti prima del 12 marzo 1985. Con il secondo motivo la ricorrente principale la- menta il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 2392 e 2393 c.c. nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione alla affermata indetermina- tezza della domanda. In particolare, la ricorrente de- duce di avere "elencato una serie di operazioni, atti ed omissioni riferibili al OF, anche e prevalen- temente nel periodo dal 12 marzo 1985 al 22 marzo 1985 e concretizzanti le inadempienze dello stesso OF ai doveri di diligenza imposti dalla legge e dall'atto costitutivo (dimissioni senza redazione del bilancio 6 1984 o quanto meno di una relazione del proprio opera- to;
omessa consegna della documentazione contabile e della stessa giacenza di cassa ai nuovi amministratori;
attribuzione ai soci di quote sociali in sostitu- zione di crediti in realtà inesistenti;
approvazione di una transazione con la quale venivano riconosciute somme superiori a quelle dovute .."). Inoltre, premesso che si deve considerare danno in senso giuridico la le- sione del diritto o violazione dell'obbligo, la ricor- rente deduce che nella specie non mancava neppure l'al- legazione del danno, comunque individuato, nell'atto di appello, nella intervenuta declaratoria di invalidità della delibera di approvazione del bilancio. Pertanto, la consulenza tecnica richiesta, lungi dall'essere di- retta a provare l'illegittimità e pregiudizievolezza degli atti, delle omissioni e dei comportamenti riferi- bili al OF, intendeva solo quantificarne le con- # seguenze dannose. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Occorre premettere che nella sentenza impugna- ta, pur con qualche considerazione di carattere genera- l'indeterminatezzale, della domanda è stata nei limiti temporali appena precisati" "apprezzata (pag. 5) e cioè soltanto in relazione all'attività del OF successiva al 12 marzo 1985. Pertanto, l'af- 7 fermata indeterminatezza non rappresenta neppure una ratio decidendi subordinata con riferimento alla atti- vità dell'amministratore anteriore al 12 marzo 1985. Da ciò consegue che, una volta esclusa la prescrizione dell'azione per tale attività, la determinatezza della domanda deve essere apprezzata complessivamente in re- lazione alle allegazioni relative а tutta l'attività dell'amministratore. Con il ricorso incidentale DO OF dedu- ce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2393 C.C. nonché il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'azione di responsabi- lità, da esso negati sin dal giudizio di primo grado con eccezioni non esaminate e ritenute assorbite dalla sentenza impugnata, in ordine a pretesi vizi della de- liberazione con cui l'assemblea della s.r.l. Camping Internazionale Orsa Maggiore aveva approvato l'azione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Infatti, il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per pre- supposto una statuizione sfavorevole al ricorrente, cioè una soccombenza;
esso, pertanto, deve essere con- siderato inammissibile quando proposto dalla parte vit- toriosa. Naturalmente, peraltro, le tesi, considerate 8 assorbite e, quindi, non considerate dalla sentenza im- pugnata, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio, quando, come nella specie, viene accolto il ricorso principale (cfr. ex pluribus e da ultimo Cass. 16 luglio 2001, n. 9637). In conclusione, accolto il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del- la Corte di appello di Bari. P M. . riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo;
di- chiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2001 Il Presidente car 120 Il Consigliere estensore Rosario De Musis 4 T 30,91 Sergio Di Amato АматьSergio Di Anato 阳Peely unis 16012 SUNTE SUPNEMA IN Prime Sezon ie IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti Vibe Formined 21 2002 ALLIERE 9