Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
In tema di tutela dei prodotti alimentari l'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283, cosiddetta "pubblicità ingannevole", si configura offrendo in vendita sostanze alimentari presentate in modo da indurre in errore gli acquirenti circa la sostanza e la qualità della sostanza stessa. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare il reato l'avere indicato fra gli ingredienti il burro in luogo della margarina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/1998, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 26.03.1998
Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 1090
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 46282/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TT GI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 7.11.1997 dalla corte di appello di Messina. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 13 della legge 283/1962 - così qualificata la imputazione - è estinto per prescrizione,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 13.2.1996 il pretore di Messina dichiarava GI TT colpevole del reato p. e p. dagli artt. 5 lett. a) e b) e 6 legge 283/1962, perché aveva "detenuto per la vendita sostanze alimentari trattate in modo da alterarne la composizione naturale ("occhi di bue" contenenti oltre agli acidi grassi caratteristici del burro e del latte, anche acidi grassi di natura diversa): in Messina il 3.11.1993".
Per l'effetto il pretore condannava il TT alla pena di un mese di arresto e lire 1.000.000 di ammenda, con i benefici di legge.
2 - Su gravame dell'imputato, la corte di appello di Messina, con sentenza del 7.11.1997, ha confermato la sentenza pretorile. Ha osservato che risultava pacifico n causa che il TT aveva posto in vendita nella sua pasticceria i pasticcini detti "occhi di bue" confezionati con burro misto a margarina. Ha aggiunto che ciò non è consentito dall'art. 5 lett. a) della legge 283/1962, perché priva la sostanza alimentare dei suoi elementi nutritivi e la mescola con sostanza di qualità inferiore. Nè può sostenersi che il fatto è punito solo come illecito amministrativo dagli artt. 2 e 18 D.Lgs.27.1.1992 n. 109, giacché tale norma si applica "salvo che il fatto costituisca reato".
3 - Avverso la sentenza di secondo grado il TT ha proposto ricorso, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. Sostiene che nessuna norma di legge impone di confezionare le paste de quibus (c.d. occhi di bue) con burro piuttosto che con margarina;
che pertanto la condotta realizzata (aver indicato nel cartellino degli ingredienti usati il burro anziché la margarina) rientrava nella violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 109/1992, punita dall'art. 18 dello stesso decreto con una sanzione amministrativa pecuniaria. Motivi della decisione
4 - E ricorso è fondato.
Vero è - come sottolinea la corte territoriale - che a norma degli artt. 2 e 18 del citato D.Lgs, 109/1992 chiunque confezioni o detenga per la vendita prodotti alimentari presentati in modo da indurre in errore l'acquirente sulla qualità o sulla composizione del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500.000 a 9.000.000 di lire, salvo che il fatto costituisca reato. Ma è altrettanto vero che i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, non hanno affatto accertato che il fatto commesso dall'imputato costituiva il reato contestatogli. Entrambe le sentenze di merito hanno semplicemente appurato che il TT aveva indicato il burro, anziché la margarina, nel cartellino degli ingredienti usati. Ma non hanno minimamente verificato se in tal modo era stata alterata la composizione naturale del prodotto (come recita il capo di imputazione) ovvero se il prodotto era stato privato dei suoi elementi nutritivi o mescolato con sostanze di qualità inferiore (come ha del tutto apoditticamente ritenuto la sentenza d'appello). La manifesta illogicità della motivazione in cui sono incorsi entrambi i giudici sta appunto nel ritenere - senza il conforto di alcuna base normativa, sia legislativa sia regolamentare - che usare la margarina al posto del burro comporti una variazione della composizione "naturale" del prodotto, ovvero la privazione dei suoi "elementi nutritivi" o infine il mescolamento con ingredienti di "qualità inferiore": tutte circostanze che dovevano essere alternativamente, ma rigorosamente, provate per accertare la sussistenza della contravvenzione alla lettera a) dell'art. 5 legge 283/1962 (peraltro contestata solo come alterazione della composizione "naturale" del prodotto). In altri termini, l'errore giuridico che supporta il giudizio di responsabilità sta nel ritenere - al di là di qualsiasi base positiva - che il burro sia ingrediente "naturale" dei pasticcini de quibus, e che la margarina sia invece un ingrediente di qualità inferiore e privo di elementi nutritivi.
5 - Piuttosto - conformemente a quanto prospettato dal procuratore generale requirente - il comportamento pacificamente tenuto dall'imputato, e cioè l'aver indicato fra gli ingredienti il burro anziché la margarina, configura la contravvenzione prevista dall'art. 13 della legge 283/1962, il quale punisce con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000 chiunque offra in vendita sostanze alimentari presentate in modo da indurre in errore gli acquirenti circa la sostanza e la qualità delle sostanza stesse (c.d. pubblicità ingannevole). Non ricorre invece l'illecito amministrativo di cui ai predetti artt. 2 e 18 del D.Lgs. 27.1.1992 n. 109, proprio perché esso presuppone esplicitamente che il fatto non costituisca reato.
Ma cosa qualificato il fatto commesso (e ammesso) dal TT, esso va dichiarato estinto per prescrizione, giacché è stato commesso in data 3.11.1993 e si è prescritto il 3.11.1996 ai sensi degli artt. 157 n. 6 e 160, ult. comma, c.p..
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 13 della legge 283/1962 - così qualificata l'imputazione - è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998