CASS
Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LG AR, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 19 ottobre 2020, della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Antonio Mondelli, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Monza, a carico di AR LG, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di amministratore della Alsa Servzi s.r.I., dichiarata fallita il 7 dicembre 2011, dei Penale Sent. Sez. 5 Num. 3441 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 06/12/2022 reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni per euro 1.878.890) e documentale (per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio). 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, formulando un unico articolato motivo di censura, strutturato sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità della motivazione. La corte d'appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di argomentare in ordine alle questioni supposte dall'appellante e di valutare la relativa documentazione (in parte del tutto pretermessa, in altra travisata). In particolare, - con riferimento alla bancarotta documentale, sarebbe stato omesso ogni riferimento alla possibilità di ricostruire comunque il patrimonio, utilizzando il software contabile (profis) in dotazione all'azienda, contenente le scritture, il bilancio ed i registri IVA;
così come avrebbe omesso di motivare, specificamente, in ordine all'effettiva esistenza del dolo specifico, illogicamente dedotto da un'inesistente distrazione patrimoniale, pur in presenza di contrarie conclusioni dello stesso Procuratore Generale;
- con riferimento alla contestazione di bancarotta patrimoniale, la corte non avrebbe considerato che il bene riscattato dal leasing era stato venduto nel 2004 e che le altre quattro macchine, pur richiamate da una precedente locazione, non erano rimaste in proprietà della società, ma erano state restituite al concedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La bancarotta fraudolenta documentale. Appare opportuno premettere che all'imputato è contestato di aver tenuto tale documentazione in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti contabili (artt. 223, 216, comma 1, n. 2, ultima parte). La previsione normativa, diretta a tutelare l'interesse dei terzi all'esatta e completa conoscenza delle vicende patrimoniali, economiche e finanziarie della società, è costruita, sotto il profilo oggettivo, come reato di evento (rappresentato dall'impossibilità di ricostruire con esattezza, completezza ed attendibilità, il patrimonio e i movimenti contabili della società), quale conseguenza della irregolare tenuta della documentazione adottata in concreto dall'amministratore. Il ricorrente deduce, preliminarmente, che la documentazione contabile sarebbe stata facilmente ricostruibile attraverso l'utilizzo del software gestionale in uso alla società. 2 La circostanza è irrilevante in quanto rimasta quale mera allegazione. Sotto questo profilo, infatti, tutte le scritture, unitamente alla relativa documentazione, possono essere conservate sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, ma occorre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (art. 2220 cod. civ., alla quale fa eco, sotto il profilo fiscale, il comma 4-ter dell'art. l'art. 7 del d.l. n. 357 del 10 giugno 1994, così come introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 489 del 1994). Presupposto essenziale, sotto tale profilo, quindi, è che la documentazione informativa sia, ove richiesto, immediatamente leggibile attraverso la messa a disposizione del supporto documentale utilizzato. In concreto, a fronte delle esplicite dichiarazioni rese dal curatore (che, per come ricostruito dalla corte territoriale, ha riferito di essere riuscito a reperire documentazione dal commercialista parte della documentazione necessaria, ma di non aver potuto ricostruire, attraverso essa, il patrimonio e la movimentazione degli affari), il ricorrente non ha dedotto di aver messo a disposizione la documentazione (seppur sotto forma di supporto informatico), ma si è limitato ad indicare il software utilizzato, dal quale, in ipotesi, si sarebbero potuti estrarre i dati necessari. E tanto rende irrilevante la deduzione. Quanto al profilo soggettivo, per il consolidato insegnamento di questa Corte, questa particolare forma di bancarotta fraudolenta documentale (c.d. generale) è strutturata intorno al solo dolo generico, ossia alla consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo come specifico (ex multis Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/ 2010, Rv. 247444). Ogni censura, quindi, attinente al ritenuto dolo specifico è inconferente. 2. Quanto alla censura relativa al profilo relativo alla bancarotta patrimoniale, costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, (ex multis, Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Ebbene, il ricorrente si limita a riferire che la prova dell'effettiva destinazione dei beni ritenuti sottratti sia desumibile "dalla documentazione versata in atti ed in particolare dal Profis" (il software di gestione aziendale). 3 Prospettato in questi termini, il motivo è genericamente formulato, in quanto non indica alcuna documentazione a supporto della propria allegazione (pur necessaria in relazione alla natura dell'atto e del bene), ma solo un software gestionale (inidoneo a provare l'effettiva destinazione dei beni concessi in leasing o trasferiti), e non è autosufficiente, in quanto non c:ontiene l'integrale trascrizione o l'allegazione della diversa fonte di prova (tanto più che si tratterebbe di eventuali ipotetiche risultanze del predetto software). 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Antonio Mondelli, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Monza, a carico di AR LG, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di amministratore della Alsa Servzi s.r.I., dichiarata fallita il 7 dicembre 2011, dei Penale Sent. Sez. 5 Num. 3441 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 06/12/2022 reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni per euro 1.878.890) e documentale (per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio). 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, formulando un unico articolato motivo di censura, strutturato sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità della motivazione. La corte d'appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di argomentare in ordine alle questioni supposte dall'appellante e di valutare la relativa documentazione (in parte del tutto pretermessa, in altra travisata). In particolare, - con riferimento alla bancarotta documentale, sarebbe stato omesso ogni riferimento alla possibilità di ricostruire comunque il patrimonio, utilizzando il software contabile (profis) in dotazione all'azienda, contenente le scritture, il bilancio ed i registri IVA;
così come avrebbe omesso di motivare, specificamente, in ordine all'effettiva esistenza del dolo specifico, illogicamente dedotto da un'inesistente distrazione patrimoniale, pur in presenza di contrarie conclusioni dello stesso Procuratore Generale;
- con riferimento alla contestazione di bancarotta patrimoniale, la corte non avrebbe considerato che il bene riscattato dal leasing era stato venduto nel 2004 e che le altre quattro macchine, pur richiamate da una precedente locazione, non erano rimaste in proprietà della società, ma erano state restituite al concedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La bancarotta fraudolenta documentale. Appare opportuno premettere che all'imputato è contestato di aver tenuto tale documentazione in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti contabili (artt. 223, 216, comma 1, n. 2, ultima parte). La previsione normativa, diretta a tutelare l'interesse dei terzi all'esatta e completa conoscenza delle vicende patrimoniali, economiche e finanziarie della società, è costruita, sotto il profilo oggettivo, come reato di evento (rappresentato dall'impossibilità di ricostruire con esattezza, completezza ed attendibilità, il patrimonio e i movimenti contabili della società), quale conseguenza della irregolare tenuta della documentazione adottata in concreto dall'amministratore. Il ricorrente deduce, preliminarmente, che la documentazione contabile sarebbe stata facilmente ricostruibile attraverso l'utilizzo del software gestionale in uso alla società. 2 La circostanza è irrilevante in quanto rimasta quale mera allegazione. Sotto questo profilo, infatti, tutte le scritture, unitamente alla relativa documentazione, possono essere conservate sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, ma occorre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (art. 2220 cod. civ., alla quale fa eco, sotto il profilo fiscale, il comma 4-ter dell'art. l'art. 7 del d.l. n. 357 del 10 giugno 1994, così come introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 489 del 1994). Presupposto essenziale, sotto tale profilo, quindi, è che la documentazione informativa sia, ove richiesto, immediatamente leggibile attraverso la messa a disposizione del supporto documentale utilizzato. In concreto, a fronte delle esplicite dichiarazioni rese dal curatore (che, per come ricostruito dalla corte territoriale, ha riferito di essere riuscito a reperire documentazione dal commercialista parte della documentazione necessaria, ma di non aver potuto ricostruire, attraverso essa, il patrimonio e la movimentazione degli affari), il ricorrente non ha dedotto di aver messo a disposizione la documentazione (seppur sotto forma di supporto informatico), ma si è limitato ad indicare il software utilizzato, dal quale, in ipotesi, si sarebbero potuti estrarre i dati necessari. E tanto rende irrilevante la deduzione. Quanto al profilo soggettivo, per il consolidato insegnamento di questa Corte, questa particolare forma di bancarotta fraudolenta documentale (c.d. generale) è strutturata intorno al solo dolo generico, ossia alla consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo come specifico (ex multis Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/ 2010, Rv. 247444). Ogni censura, quindi, attinente al ritenuto dolo specifico è inconferente. 2. Quanto alla censura relativa al profilo relativo alla bancarotta patrimoniale, costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, (ex multis, Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Ebbene, il ricorrente si limita a riferire che la prova dell'effettiva destinazione dei beni ritenuti sottratti sia desumibile "dalla documentazione versata in atti ed in particolare dal Profis" (il software di gestione aziendale). 3 Prospettato in questi termini, il motivo è genericamente formulato, in quanto non indica alcuna documentazione a supporto della propria allegazione (pur necessaria in relazione alla natura dell'atto e del bene), ma solo un software gestionale (inidoneo a provare l'effettiva destinazione dei beni concessi in leasing o trasferiti), e non è autosufficiente, in quanto non c:ontiene l'integrale trascrizione o l'allegazione della diversa fonte di prova (tanto più che si tratterebbe di eventuali ipotetiche risultanze del predetto software). 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Presidente