Sentenza 19 gennaio 1994
Massime • 1
In virtù dell'art. 17 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 (emanato in attuazione della direttiva C.E.E. n. 389/1989 concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), il quale ha abrogato la legge 29 marzo 1951, n. 327, la violazione delle norme sulla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e dietetici contenenti additivi non autorizzati nonché sulla pubblicità di tali prodotti è attualmente sanzionata come illecito amministrativo. (Nella specie, relativa alla vendita di un prodotto alimentare dietetico contenente acido ascorbico - additivo non previsto ne' autorizzato dal Ministero della Sanità - accompagnato con stampati illustrativi idonei a sorprendere la buona fede degli acquirenti, la Corte ha trasmesso gli atti alla competente autorità amministrativa per l'applicazione delle eventuali sanzioni preesistenti alla commissione dei fatti).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/1994, n. 10371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10371 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 3
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Guido GUASCO " REGISTRO GENERALE
2.Dott. Arnaldo VALENTE " N. 13968/93
3.Dott. Vincenzo ARCHIDIACONO Consiglire
4.Dott. Vito ALIANO "
5.Dott. Giuseppe CONSOLI "
6.Dott. Pasquale LA CAVA "
7.Dott. Umberto FELICIANGELI "
8.Dott. Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON NI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del Pretore di Giulianova in data 3.2.1993. Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Giuseppe Consoli;
Udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del dott. Claudio Aponte, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato e trasmissione degli atti alla Autorità amministrativa competente;
Dato atto dell'assenza del difensore.
Osserva la Corte:
1.- NN NI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Pretore di Giulianova lo aveva condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena complessiva di L.600.000 di ammenda (L.200.000 per il capo a) e L.400.000 per il capo b) avendolo dichiarato responsabile: a)del reato di cui agli artt.11 D.P.R.30.5.1953 n.578 e 5 legge 29.3.1951 n.327 (così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art.5 lett. g legge n.283/1962) per aver posto in vendita un prodotto
(alimento dietetico denominato "Body Drink") contenente acido sorbico (additivo non previsto e non autorizzato dal Ministero per la Sanità); b)del reato di cui agli artt.10 d.P.R.30.5.1953 n.578, 5 legge 29.3.1951 n.327 e 16/2 d.P.R.18.5.1982 n.322 (così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art.13 legge n.283/1962) per avere venduto il suddetto prodotto accompagnandolo con foglietti stampati illustrativi idonei a sorprendere la buona fede degli acquirenti.
2.- Il ricorrente ha denunziato la nullità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione della legge penale, deducendo cinque mezzi di gravame: oltre a lamentare inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza (essendo state originariamente contestate violazioni diverse da quelle ritenute nella decisione), ha sostenuto, in relazione al capo a), l'abrogazione della norma ritenuta dal Pretore, in virtù della nuova regolamentazione dei prodotti dietetici di cui al D.Lgs.n.111/1992 e la liceità dell'impiego dell'acido sorbico negli alimenti dietetici (v. allegato 1 al D.Lgs.n.107/1992, in particolare art.3 che indica una dose massima di impiego superiore a quella riscontrata nel "Body. Drink") e, in relazione al capo b), che l'art.13 legge n.289/1962 era stato depenalizzato, sia dagli artt.2 e 16 del d.P.R.n.322/1982 che dagli artt.2 e 18 del D.Lgs.n.109/1992 e che comunque nella fattispecie non ricorrevano gli elementi della pubblicità ingannevole in mancanza di indicazioni devianti ed in presenza di una generica esaltazione del prodotto, inidonea a trarre in inganno il consumatore. 3.- Con decisione del 5.11.199 3, la 3 sezione penale di questa Corte ha rimesso ex art.618 c. p. p. - il ricorso alle sezioni unite per il profilarsi di un possibile contrasto di giurisprudenza, avendo precedenti decisioni della Corte sostenuto l'esclusione della depenalizzazione delle norme sugli alimenti dietetici. 4.-Il ricorso è fondato.Deve ritenersi,invero,che la violazione delle norme sulla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari dietetici contenenti additivi non autorizzati e sulla pubblicità di tali prodotti è attualmente prevista e sanzionata come illecito amministrativo, in applicazione della intervenuta normativa di attuazione di direttiva CEE. La sentenza impugnata, pur intervenuta dopo l'approvazione di tale normativa e pur occupandosi, per negarla in materia di prodotti dietetici, della depenalizzazione di cui al d.P.R.n.322/1982, non ha tenuto conto dell'art.17 del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.111, emanato in attuazione della direttiva
CEE n.389/1989 (concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), che ha abrogato la legge 29 marzo 1951 n.327: le violazioni relative ad additivi e pubblicità dei prodotti dietetici, pertanto, sono sanzionate solo in via amministrativa. 5.-Non può ignorarsi l'iter legislativo, che, iniziato con la legge n.689/1981 (con la depenalizzazione di numerosi illeciti sanzionati penalmente dalla legge n.283/1962), è proseguito con il d.P.R.n.322/1982, in attuazione delle direttiva CEE n.79/112 e 77/94. A tale decreto deve attribuirsi valore depenalizzante degli altri reati residui in materia alimentare: in particolare, del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R.n.578/1953 e dell'art.13 legge n.283/1962 in tema di pubblicità ingannevole (con salvezza dei fatti illeciti relativi ai prodotti dietetici e per la prima infanzia, sempre considerati reati ex art.1612 del d.P.R.n.322/1982). 6.- È appena il caso di rilevare che, comunque, a risolvere ogni dubbio interpretativo, i decreti legislativi del 1992, attuativi di direttive C.E.E., hanno allargato, se non completato, la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati previsti nel settore alimentare, secondo una linea di tendenza volta ad una maggiore uniformità con la normativa degli altri Stati membri della Comunità europea (l'art.29/2 del D.Lgs.n.109/1992 ha espressamente abrogato il D.P.R. n.322/1982 e l'art.18/2 dello stesso decreto prevede una sanzione pecuniaria per chiunque violi le disposizioni dell'art.2 relative alla etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari).
7.- La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato. Gli atti vanno trasmessi alla competente Autorità amministrativa (Presidente della regione Abruzzo) per l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative preesistenti al momento in cui i fatti sono stati commessi.
P. T. M.
La Corte di cassazione, sezioni penali unite, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato;
ordina la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa competente.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 1994.