Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
L'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 concernente la cosiddetta pubblicità ingannevole non risulta depenalizzato in quanto l'art. 2 lett. d) della legge 29 dicembre 1990 n.428, nel dettare i criteri informatori delle direttive C.E.E., stabilisce che i decreti delegati (n.109 e n. 111 del 1992)possono prevedere sanzioni amministrative facendo salve le norme penali vigenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/1998, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dai sig. Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 27.2.1998
2)Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
3)Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere N. 711
4)Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO Consigliere N. 33417/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA LB, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza del 2.6.1997 del RE di Crema Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Udito l'Avv.to A. Angelucci - Roma - e l'Avv.to Andreis G. Carlo - Torino -
Fatto e motivi
Con sentenza del 2.6.1997,il RE di Crema ha condannato alla pena di L.
5.000.000 di ammenda GA LB, n.q. di responsabile della s.p.a. Danone per aver posto in vendita il prodotto "yogurt Danone Junior", apponendo sulle confezioni etichetta pubblicitaria riportante a caratteri marcati "senza conservanti" nonostante detto prodotto contenesse lattato di calcio (art.13 della legge 283 del 1962). Il GA ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione ed erronea applicazione della legge penale in quanto: a) l'art. 13 della legge 283 del 1962 è stato depenalizzato dal d.leg.vo 109 del 1992;
b) il d.m. 209 del 1996 ha escluso che il lattato di calcio fosse un conservante, definendolo un acidificante o correttore di umidità; c) era da considerare del tutto arbitraria l'interpretazione del RE per cui la comunicazione "senza conservanti" fosse percepita dal consumatore nel senso di prodotto "senza additivi", invece in esso presenti;
d)in ogni caso il lattato di calcio aveva nella specie funzione non additiva, ma nutrizionale, tale riconosciuta dal Ministero della Sanità, cui il prodotto era stato notificato ai sensi del d.leg.vo n.111 del 1992; e)doveva comunque essere riconosciuta la buona fede della società inconsapevole, anche per lo sviluppo normativo della materia, della possibile ingannevolezza della frase utilizzata con ben altra finalità.
Il primo motivo è infondato.
È vero, infatti, che la sentenza n. 3 del 1994 delle Sezioni Unite di questa Corte ha ritenuto che i d.leg.vi 109 e 111 del 1992 avessero depenalizzato la contravvenzione prevista dall'art.5 della legge 327 del 1951; ed ha aggiunto che la depenalizzazione doveva considerarsi estesa alle violazioni dell'art.13 della legge 283 del 1962. Sennonché la decisione è rimasta isolata, avendo la Corte ulteriormente approfondito la questione ed essendo successivamente pervenuta alla conclusione, ormai costante e del tutto consolidata, che le menzionate norme così come già il d.p.r. 322 del 1982 (emanate per l'attuazione di talune direttive della Comunità Economica Europea) hanno abrogato le disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari contenute negli artt. 8 della legge 30 aprile 1962 n. 283 e 64, 65, 66 e 67 del regolamento approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, e le violazioni alla normativa concernente la materia dettata in via generale dal suddetto decreto n. 322;ma non anche l'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n.283 che concerne, in via generale, la cosiddetta "pubblicità
ingannevole" (peraltro espressamente escluso dalla depenalizzazione dall'art. 34, lett. e) , della legge 24 novembre 1981 n. 689) anche perché la norma comunitaria contenuta nell'art. 2, lett. d) , della legge 29 dicembre 1990 n. 428, nel dettare i criteri informatori delle direttive C.E.E., stabilisce che i decreti delegati possono prevedere sanzioni amministrative (o penali) facendo "salve le norme penali vigenti" (sent. n. 10432 del 05-10-1994; 3953 del 12-04-1995;
7351 del 30-06-1995).
Fondati sono, invece, gli altri motivi di ricorso.
Giova, anzitutto, rilevare che al ricorrente è stato contestato il reato di cui all'art.13 della legge 283 del 1962,sotto il solo profilo che sulla confezione dello "Yogurt Danone Junior" era apposta l'etichetta pubblicitaria "senza conservanti", peraltro a caratteri marcati, malgrado fosse stato poi accertato che il prodotto contiene lattato di calcio, rientrante invece, nella categoria suddetta;
e ciò anche perché il procedimento, come si legge nella prima parte della sentenza, è sorto a seguito di analisi del prodotto compiuta dalla U.S..L. n.38 di Milano la quale aveva ritenuto che lo stesso dovesse ricomprendersi fra i conservanti, o che, comunque, contenesse ingredienti annoverati dalla normativa attuale in tale categoria. Sennonché il RE dopo aver premesso che durante la vigenza del d.m. 31.3.1965 il calcio lattato veniva classificato fra gli additivi e che si riteneva che lo stesso avesse un effetto conservativo secondario, ha dato atto che nessun dubbio più sussiste a seguito del sopravvenuto d.m. 27.2.1996 n.209. Il quale esclude inequivocabilmente che il prodotto in questione rientri tra i conservanti (art.14 lett. a),riconoscendogli, invece, la funzione di acidificante o correttore di acidità, perciò rientrante nelle diverse disposizioni contenute sotto le lett. d) ed e) della norma. Così come lo escludeva il d.m. 525 del 6.11.1992 comprendendo il lattato di calcio, proprio per la sua funzione nutritiva tra gli ingredienti.
E tanto è sufficiente, al lume della contestazione, ad escludere la sussistenza del reato, ritenuta, invece dalla sentenza impugnata sotto il profilo che il messaggio sarebbe comunque ingannevole per non essere il consumatore medio in grado di distinguere se non a grandissime linee la differenza tra i vari tipi di additivi;
ne' di comprendere la differenza tra conservante ed acidificante sicché sarebbe portato a percepire la comunicazione "senza conservanti" come equivalente a quella "senza additivi", perciò del tutto ingannevole. Ma, poiché siffatta conclusione è fondata su una presunzione ("essendo, invece, lecito presumere che il detto consumatore non sia in grado..."),il RE era tenuto, quanto meno ad indicare gli elementi oggettivi su cui si fondava il giudizio, altrimenti meramente soggettivo, di non appropriata comprensione del termine "senza conservanti" ed a maggior ragione quello per cui il consumatore è portato a percepirlo quale sinonimo del messaggio "senza additivi". E tale onere doveva nel caso essere assolto in maniera puntuale e rigorosa dato che il primo termine ("conservante") ha un significato perfettamente aderente al tenore letterale della parola che lo enuncia e non abbisogna di alcun'altra nozione per essere compreso;
che lo stesso è entrato da anni nel linguaggio comune dei consumatori nonché di qualsiasi esercizio di generi alimentari;
ed, infine che l'art.14 lett. a) del d.m.209 del 1996 lo utilizza proprio nel significato di sostanza che prolunga il periodo di conservazione dei prodotti alimentari, fatto palese dalla lettera dell'espressione.
Laddove è il termine "additivo" a disorientare il consumatore medio, anzitutto, perché il suo tenore letterale non fornisce alcuna informazione utile se non ai soggetti in possesso di adeguate nozioni merceologiche (se non di chimica organica): e, quindi, perché, come riconosce la sentenza impugnata, l'art.14 del menzionato d.m. "contiene ben 23 definizioni di additivi cui sono da aggiungere quelle contenute in altri articoli dello stesso decreto", nonché le 228 pagine dedicate dalla G.U. 69 del 1996 al loro regolamento. Per cui si deve concludere che semmai proprio il messaggio "senza conservanti" si presta, a differenza di quello "senza additivi", a poter essere percepito dal comune consumatore privo delle suddette nozioni, nel significato indicato dal menzionato art.14 lett.a),cui lo stesso RE ha accertato essere del tutto rispondente lo yogurt della soc. Danone.
Nè il reato è configurabile sotto l'ultimo profilo (non contestato, ma) esaminato dal RE secondo cui la comunicazione, pur veritiera, sarebbe comunque idonea a sorprendere la buona fede dei consumatori e ad indurli ad acquistare un prodotto che senza il particolare messaggio pubblicitario non avrebbero acquistato;
perché proprio le esemplificazioni e la casistica ricordate dalla sentenza impugnata dimostrano l'errore ulteriore in cui la stessa è incorsa. Questa Corte, infatti, ha più volte enunciato il principio che la norma regolando la propaganda in materia di alimenti, fa divieto di usare denominazioni improprie o frasi ingannevoli atte a sorprendere la buona fede ed a distorcere l'attenzione normale del consumatore in ordine alle caratteristiche e alle qualità del prodotto. Ma ciò si verifica ogni volta che l'uso di una denominazione sia tale da ingenerare la convinzione che quel prodotto sia di qualità superiore a quella effettivamente riscontrabile ("extra", "super") , ovvero rispetto a prodotti analoghi ("di alta qualità" "senza coloranti"), o che contenga speciali caratteri che, invece, devono corrispondere ai requisiti normativamente stabiliti ("fresco", "naturale");ma non già quando essa, invece del profilo qualitativo, riguarda il processo di lavorazione nonché le caratteristiche specifiche del prodotto ed è rivolta ad informare i consumatori della sua composizione per distinguerla da altra (anche dello stesso imprenditore) e ad orientarli nella scelta più rispondente a possibili diverse esigenze: quali quella di privilegiare i soli ingredienti naturali ed originari, incorrendo però nel pericolo di un più rapido deterioramento dell'alimento (peculiare dei prodotti senza conservanti) e quella opposta (propria dei prodotti che li contengono) di sacrificare detta esigenza in cambio della possibilità di consumarlo in tempi più lunghi, oppure in condizioni climatiche meno favorevoli. E ciò senza che l'una aggettivazione possa considerarsi attributiva di qualità di tipo superiore rispetto all'altra.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto addebitato al ricorrente non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza del 2.6.1997 del RE di Crema senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998