Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 06IONE TERZA CIVILE Transazione Composta dagli 111. Magi rati:02 R.G.N. 6894/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consig03 VITTORIA Dott. Paolo 1. 1315 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigner Rep. 207 · Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud. 20/09/02 TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: NE VED DE, DE AN, DE PROFETI elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO MARCO, VISCONTI 10, presso 10 studio dell'avvocato QUIRINO ZINI ADOLFO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CASA & AZIENDA SRL (già CASA 21 S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. Russo Silvio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato CASCINO GIOVANNI, che la 2002 difende unitamente all'avvocato RAMALLI ROLANDO, giusta 1690 delega in atti;
r u z controricorrente avverso la sentenza n. 162/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, prima sezione civile emessa il 4/12/1998, depositata il 01/02/99, RG.1778/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIOVANNI CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 5.5.1984 OV DE conferiva alla società Casa 21 spa l'incarico di vendi- ta dell'azienda in comproprietà con la moglie AM FE. Le parti stabilivano in sei mesi la durata dell'incarico e determinavano il compenso spettante al- la società in misura diversa a seconda della conclusio- ne della vendita, della revoca о recesso dall'incarico da parte del conferente ovvero della mancata conclusio- ne dell'affare nel termine fissato. Al contratto pre- stava il suo consenso anche la comproprietaria, coniuge del DE. A seguito del successivo recesso del DE, essen- do insorte contestazioni circa le modalità di pagamento 2 и з e l'importo del compenso dovuto alla società, le parti in data 3.7.1984 stipulavano contratto di transazione, con cui davano atto che la pretesa della società veniva determinata nella misura residua di lire 7.580.000, in pagamento della quale OV DE rilasciava quattro titoli cambiari. Con ricorso del 25.9.1984 al presidente del tribu- nale di Firenze, OV DE ed AM FE chie- devano il sequestro giudiziario dei suddetti titoli di credito (assumendo la invalidità della intercorsa tran- sazione per temerarietà della pretesa creditoria della società in ragione della somma di lire 7.580.000) e, ottenuta l'autorizzazione ad eseguire la richiesta mi- sura cautelare, instauravano, innanzi al medesimo tri- bunale, giudizio per la convalida del sequestro ex art. e per l'annullamento del contratto di tran- 680 c.p.c. sazione. L'adito tribunale, con sentenza pubblicata il 7.10.1995, convalidava la misura cautelare ed annullava la transazione, ritenendo univoco il significato della clausola dell'originaria scrittura privata di conferi- mento dell'incarico di vendita, nel senso che anche in caso di revoca o recesso il compenso dovuto alla socie- tà era pari alla somma di un milione di lire. Sulla impugnazione della società soccombente (in- 3 зня tanto trasformata in Casa e Azienda srl), la Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 1° feb- braio 1999, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di annullamento della transazione;
negava di conseguenza la convalida del sequestro;
ri- gettava ogni altra istanza degli attori DE e Profe- ti, che condannava a pagare il residuo del debito di cui alla transazione. I giudici di appello consideravano che non vi erano elementi né per affermare la sussistenza dell'assoluta ed obiettiva infondatezza della pretesa fatta valere dalla società; né per assumere che la società stessa avesse agito con dolo. Ritenevano, in particolare, in- certa la interpretazione della clausola contrattuale circa la determinazione del compenso in misura identi- ca, sia in caso di mancata conclusione dell'affare che in caso anche di revoca recesso dal contratto, e, nella equivocità della stipulazione pattizia, rilevava- no che ciò era sufficiente ad escludere la temerarietà della pretesa senza la necessità, in sede di impugna- zione della transazione, di dovere stabilire l'esatta portata della predetta clausola. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso IA e MA DE, nella qualità di eredi di OV DE, nonché AM FE, i quali affi- zu dano la impugnazione a quattro mezzi di doglianza. Resiste con controricorso la società Casa e Azienda srl, che ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione -denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)- i ricorrenti assumono che sarebbe as- solutamente immotivata, oltre che in contrasto con il contenuto della prova documentale, l'affermazione del giudice di appello secondo cui non apparterrebbe all'oggetto del giudizio la questione della interpreta- zione delle clausole contrattuali in rapporto alle qua- li era intervenuta la transazione. Specificano i ricor- renti sul punto che, poiché la controversia in oggetto riguardava il tema della applicabilità della norma di cui all'art. 1971 cod. civ., il giudice di merito avreb- be dovuto accertare se la pretesa fatta valere dalla società era obiettivamente ed assolutamente infondata e se della sua temerarietà la stessa società era piena- mente consapevole. Il motivo non è fondato. I giudici di appello, in motivazione coerente e conforme alla esatta interpretazione delle norme di cui agli artt. 1963 e 1971 cod.civ., hanno ritenuto che F 5 зи accertata la non assoluta infondatezza della pretesa (derivante, a favore della società, dalla stipulazione pregressa, rispetto alla quale era intervenuta la tran- sazione), la domanda di annullamento della transazione medesima doveva essere rigettata senza la necessità di compiere altra indagine. In particolare, la Corte territoriale ha escluso sia la sussistenza dell'assoluta ed obiettiva infonda- tezza della pretesa, sia la sussistenza del dolo da parte della società nell'avanzare la pretesa, su cui le successivamente pervenute alla transazio- parti erano In tal modo il giudice di merito ha ravvisato come ne. realizzato il presupposto della transazione consistente nella "res dubia", intendendosi per tale (secondo prin- cipio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legit- timità, su cui da ultimo Cass. n. 1980/2000; Cass. n. 11117/99) un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza quanto al suo stato di fatto o di diritto e tale da comportare la discordante valutazione delle parti stesse in ordine alle rispettive situazioni giuridiche ed ai rispettivi diritti e doveri. L'ordinamento, perciò, attribuisce rilevanza all'attualità del contrasto quale presupposto del negozio transattivo e, nella esclusione di ogni contraria incidenza della conoscenza dell'esatto conte- 6 ри nuto giuridico del rapporto giuridico oggetto della transazione, nega di conseguenza che si accerti "ex post" la infondatezza di una delle contrapposte prete- se. Bene a ragione, perciò, la sentenza impugnata ha declinato l'esame ulteriore, diretto a determinare qua- le fosse la portata effettiva delle clausole contrat- tuali controverse, una volta stabilito che di esse le parti assumevano la discordante valutazione che deter- minava la sussistenza della "lite" in atto. Con il secondo motivo di impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1321, 1322 e 1326 cod.civ. nonché la omessa motivazione in ordine al valore negoziale attribuito al documento in data 10.5.1984- i ricorrenti assumono che il giudice di appello avrebbe erroneamente attribuito efficacia contrattuale ad un atto unilaterale, il cui contenuto non era chiarificativo, ma ripetitivo della proposta contrattuale formulata in precedenza. Il motivo non può essere accolto. Il giudice di merito ha ritenuto che il contratto, in relazione al quale tra le parti insorse la lite transatta, si perfezionò in data 11.5.1984 con da parte della società della propostal'accettazione contrattuale formulata da OV DE ed AM Pro- 7 $2 8 feti in data 5.5.1984 e dopo che in data 10.5.1984 (giorno precedente a quello della accettazione) le stesse parti avevano redatto un verbale "contenente ri- lievi sul contenuto del contratto intesi ad illustrarne ed interpretarne le clausole". На, inoltre, aggiunto che la "res dubia" continuava a sussistere pur in virtù del documento in data 10.5.1984, sia perché il suo con- tenuto in deroga non faceva riferimento ai casi di com- penso dovuto per risoluzione, revoca о recesso dal con- tratto;
sia perché l'accettazione del giorno successivo ben poteva essere stata riferita alle clausole così co- me erano state interpretate consensualmente prima della accettazione. In tale situazione la doglianza, che sostanzialmen- te critica il punto della decisione relativo all'accertamento giudiziale sull'avvenuta conclusione del contratto, non è ammissibile, giacchè è principio generale che è incensurabile in cassazione la valuta- zione compiuta dal giudice di merito diretta a stabili- re se le parti siano rimaste nell'ambito delle tratta- tive contrattuali ovvero abbiano voluto concludere un contratto. Sicchè, quando anche il giudice di appello avesse inteso ritenere concluso il contratto in virtù della dichiarazione in data 10.5.1985, la statuizione non sarebbe stata censurabile in questa sede. 8 зи La Corte territoriale, tuttavia, ha affermato che dichiarazione del 10.5.1984 rientrava nell'ambito la delle trattative e costituiva componente aggiuntiva e completiva della iniziale proposta in data 5.5.1984 ed anche detta statuizione non è sindacabile nella sede di legittimità. Nell'uno o nell'altro caso, comunque, ciò che rile- va è la ritenuta esistenza della discordante valutazio- ne delle parti in ordine al significato delle clausole ed alla entità del compenso dovuto per la risoluzione, il recesso o la revoca del contratto;
incertezza deri- vante precipuamente dalla dichiarazione 10.5.1984 sia che questa integri chiarificazione della iniziale pro- posta (siccome afferma il giudice di merito); sia che essa fosse stata ritenuta quale atto di accettazione e conclusione del negozio oggetto di successiva transa- zione. Con il terzo motivo del ricorso -denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. cod.civ.- si assume che il giu- dice di appello, sul punto relativo alla misura del compenso dovuto, non avrebbe tenuto conto della effet- tiva intenzione delle parti, in quanto, alla luce della deroga di cui alla dichiarazione 10.5.1984, dalla clau- sola contrattuale n. 6 avrebbe dovuto fare derivare и 9 з che la misura del compenso non era quella pretesa dalla società. Anche detto motivo non ha pregio, giacchè, una vol- ta chiarita la sussistenza della "res dubia" sul punto, non occorreva procede all'accertamento di cui si denun- cia la erroneità per violazione delle norme di ermeneu- tica contrattuale. Con il quarto motivo -denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1971 cod. civ. i ricorrenti deducono che se il giudice di merito avesse interpretato esattamente la deroga, che le parti richiamavano in sede di accettazione della proposta contrattuale, avrebbe dovuto, di conseguenza, ritenere la temerarietà della pretesa della società, in quanto la richiesta del compenso nella misura reclamata era assolutamente ed oggettivamente infondata e di ciò la istante era del tutto consapevole. Anche detta censura non è fondata. La temerarietà della pretesa, che ai sensi dell'art. 1971 cod. civ. consente l'annullamento della transazione, suppone che una parte, ben sapendo di non potere nulla opporre alla pretesa contraria dell'altra, sfrutti in malafede la possibilità, attuale o virtuale, di difesa giudiziale per ottenere in tal modo vantaggi ingiusti. 10 م ا La malafede, intesa come temerarietà consapevole, è concetto, perciò, che ontologicamente è in contrasto con la situazione di "res dubia" derivante dalla incer- tezza soggettiva della situazione giuridica o di fatto, cui con la transazione si intende porre fine, secondo quanto il giudice di merito ha definitivamente accerta- to a seguito del rigetto degli altri motivi di impugna- zione. Il ricorso è pertanto rigettato con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassa- zione come da liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 154,00. oltre € 700 (settecento) per onorari. Roma, 20 settembre 2002 IL PRESIDENTEPRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Агре Урмівінна зирои IL CANCELLIERE C1 NO IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 GEN. 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 NO IS Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13-3-2003 serie 4 al n. 10932 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U: n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricoi 11