Sentenza 5 settembre 1999
Massime • 1
È impropria e, come tale, idonea a rendere configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art.13 della legge 30 aprile 1962 n.283, la denominazione "formaggio per pizza" con la quale venga posto in commercio un prodotto che risulti in realtà contenere non formaggio ma grassi di origine vegetale; e ciò senza che in contrario possa rilevare che trattisi di prodotto destinato ad essere prevalentemente acquistato da soggetti professionalmente qualificati ("pizzaioli"), atteso che la norma anzidetta intende tutelare ogni possibile acquirente di prodotti alimentari ivi compresi, quindi, i soggetti summenzionati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/09/1999, n. 10643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10643 |
| Data del deposito : | 5 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Papadia Umberto Presidente del 3/09/1999
2. " De Roberto Giovanni Consigliere SENTENZA
3. " Morgigni Antonio Consigliere N.2962
4. " Delehaye Enrico Consigliere REGISTRO GENERALE
5. " Spagnuolo Antonio Consigliere N.29126/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LA GAIPA CALOGERO, n. 28.1.45 Agrigento
avverso la sentenza 19.2.98 del pretore di Agrigento;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale B. Ranieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 19 febbraio 1998 il pretore di Agrigento ha condannato alla pena di lire un milione e cinquecentomila d'ammenda Calogero La Gaipa, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 13 della legge n. 283 del 1962, per avere offerto al pubblico un prodotto alimentare tipo
"preparato alimentare", adottando per lo stesso la denominazione "formaggio" e "formaggio per pizzeria", in modo da indurre in errore gli acquirenti circa la qualità del prodotto, in Agrigento il 4 settembre 1996.
L'imputato ha proposto appello, da qualificare ricorso, deducendo: 1) violazione dell'art. 485 cod. proc. pen., per non avere il giudice di prime cure rinviato il dibattimento, pur in presenza del documentato impedimento del difensore;
2) insussistenza dell'illecito, poiché la dizione "cuor di pizza" sarebbe consentita, trattandosi di un nome di fantasia, dal quale sarebbe desumibile che non si trattava di formaggio;
3) in ogni caso non vi sarebbe alcun inganno per il consumatore, poiché, essendo il prodotto diretto a soggetti qualificati e, cioè, i pizzaioli, questi sarebbero in grado di conoscerne le caratteristiche in base all'indicazione esterna "Formaggio per pizzeria". Il consumatore della pizza - assume - non può essere vittima della pubblicità asseritamente ingannevole, in quanto il prodotto gli viene fornito cotto sulla pizza;
inoltre il sostantivo "formaggio" si riferirebbe non al la qualità, bensì al processo di lavorazione.
Motivi della decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione processuale è pretestuosa, poiché lo stesso ricorrente precisa che il documento del difensore non era pervenuto al giudice. Nel resto deve rilevarsi che la decisione assunta è corretta sotto ogni profilo.
In particolare è pubblicità ingannevole, punita in virtù dell'art.13 della legge 30 aprile 1962, n. 283 l'offerta in vendita di sostanze alimentari con denominazioni o nomi impropri. È tale l'espressione "formaggio per pizza", laddove si accerti che il prodotto commercializzato non contenga formaggio ma grassi di origine vegetale. Nè ha rilievo la circostanza che il prodotto stesso sia prevalentemente acquistato da soggetti professionalmente qualificati ("pizzaioli"), in quanto la tutela concerne ogni possibile acquirente, ivi compresi questi soggetti.
Ancora più grave è, poi, la ricordata osservazione del ricorrente sull'utente finale: quest'ultimo consumerà un alimento privo dei requisiti nutritivi essenziali, tratto in inganno dall'uso - che può avvenire anche in buona fede - da parte del menzionato "pizzaiolo". Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 1999