Cass. pen., sez. III, sentenza 05/09/1999, n. 10643
CASS
Sentenza 5 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È impropria e, come tale, idonea a rendere configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art.13 della legge 30 aprile 1962 n.283, la denominazione "formaggio per pizza" con la quale venga posto in commercio un prodotto che risulti in realtà contenere non formaggio ma grassi di origine vegetale; e ciò senza che in contrario possa rilevare che trattisi di prodotto destinato ad essere prevalentemente acquistato da soggetti professionalmente qualificati ("pizzaioli"), atteso che la norma anzidetta intende tutelare ogni possibile acquirente di prodotti alimentari ivi compresi, quindi, i soggetti summenzionati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/09/1999, n. 10643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10643
    Data del deposito : 5 settembre 1999

    Testo completo