CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10309 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L. M. Flamini che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10309 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2022 la Corte Militare di appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale militare di Verona, del 13 ottobre 2021, che aveva condannato NI IA, Caporale Maggiore Scelto E.I, in servizio all'epoca dei fatti presso il Reggimento logistico Julia, alla pena di mesi otto di reclusione militare per il reato di violata consegna pluriaggravata continuata (artt. 81, comma secondo cod. pen., 120 comma primo e secondo, 47 n. 2 cod. pen. m.p.), assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli al n. 5 della contestazione, rideterminando la pena in quella di mesi sette giorni quindici di reclusione militare. L'imputato è stato condannato alla pena indicata, senza il riconoscimento dei benefici di legge e delle circostanze attenuanti generiche. Nell'impugnata sentenza, è stato integralmente confermato il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado, con esclusione dell'acclarata responsabilità per il capo n. 5, ritenendo che il reato di violata consegna, quale reato di pericolo, impone l'osservanza incondizionata delle prescrizioni inerenti la consegna, la cui trasgressione è sufficiente ad integrare il reato, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento e senza che possa assumere rilievo l'offensività in concreto della condotta, richiamando giurisprudenza di legittimità (Rv.243371) e la pronuncia della Corte Cost. n. 263 del 2000. Dal punto di vista soggettivo, la Corte di appello ha evidenziato che il reato posto in essere è omissivo di mera condotta, per il quale è sufficiente il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà dell'allontanamento e comunque, della condotta non permessa, della quale vi è prova in atti, per essere peraltro, il IA, capo Muta e graduato esperto in quanto appartenente' da oltre venti anni alle Forze Armate, quindi ben al corrente delle specifiche prescrizioni connesse alle consegne. Sicché si è escluso che le trasgressioni potessero integrare mera negligenza da parte del graduato. La Corte di appello, respingendo il terzo motivo di appello, ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. valorizzando che si tratta di condotte plurime, tutte diverse e non contestuali, che peraltro in sé considerate non possono ritenersi di particolare tenuità proprio perché trattandosi di capo Muta, IA avrebbe dovuto rappresentare esempio con i suoi comportamenti, senza mai dimenticare il grado rivestito. Inoltre, si sottolinea che una delle condotte è stata posta in essere in costanza di servizio presso un deposito di munizioni quindi con grave rischio per l'incolumità. 2 A pag. 16 e ss. poi, la Corte di appello giustifica le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, valorizzando i precedenti giudiziari di IA, le sanzioni disciplinari irrogate durante il corso del servizio militare, l'assenza di elementi positivi, oltre alla qualità del sito ove era ordinata la guardia. Si prende in esame anche il comportamento processuale, diretto a rendere una versione inverosimile e contraddittoria dell'accaduto, nel corso dell'interrogatorio, ritenuto comportamento non consono ad un cittadino in armi. Si è infine, esclusa la condotta materiale del capo 5 non avendo riscontrato la Corte la sussistenza della condotta contestata (l'aver compilato dal 22 gennaio al 5 febbraio i registri gestionali in maniera errata). 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. M. Alfano, deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 120 c.p.m.p. e 43 cod. pen. e vizio di motivazione. Si evidenzia quanto all'elemento soggettivo del reato, che la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente il dolo generico, nel senso che il militare deve agire con coscienza e volontà del comportamento difforme da quello prescritto in consegna. Al punto 1 viene contestato a IA di aver effettuato due giri di pattuglia perimetrale sui quattro di cui alla consegna. Tanto senza considerare che dall'istruttoria svolta sarebbe emerso che talvolta, durante i turni, vi erano mansioni aggiuntive assegnate e, quindi, in assenza di specifico accertamento su cosa avesse fatto il militare nel tempo in cui questi avrebbe dovuto compiere i giri di pattuglia. Al punto 2 viene contestato al IA di essersi assopito nell'ultima ora di turno di Pronto impiego, sulle quattro di durata del turno. Si tratta di condotta colposa in quanto questi era stato, secondo la difesa, vinto dal sonno solo nell'ultima ora, avendo per la maggior parte assicurato il turno di servizio. Sul punto 3 si osserva che non vi era una consegna specifica e fumare durante il turno era una prassi tollerata, risultando la consegna soltanto generica essendo permesso, in talune aree, di fumare. Comunque, si tratterebbe di comportamento dovuto a mera leggerezza non a volontaria trasgressione delle prescrizioni. Infine, in relazione al punto 4 della contestazione si osserva che, durante il turno di Pronta consegna, effettivamente l'imputato si era recato in camera durante l'orario 4:00-8:00 ma avvisava i colleghi di un malessere, come emerso dall'istruttoria, dunque trovandosi in stato di necessità. 3 In generale, poi, si osserva che la motivazione sarebbe illogica e insufficiente perché ometterebbe l'esame delle testimonianze indicate nell'atto di appello (di cui a pag. 10 del ricorso ove sono riportati i nomi dei testimoni) a conferma che la condotta del militare era stata solo superficiale e negligente, non anche dolosa, peraltro concentrata in soli cinque giorni, evidentemente da ascriversi a breve periodo di personale difficoltà. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione. La condotta si concentra in soli cinque giorni e si sostanzia in quattro episodi, peraltro commessi in un periodo di difficoltà familiari ed economiche, non è abituale rispetto a oltre venti anni di servizio. Inoltre, deve essere analizzata la modalità della condotta e la particolare tenuità dell'offesa, tenuto conto che la maggior parte del servizio, quando il militare si era allontanato, era stato compiuto e che, in talune aree era permesso fumare. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione alle circostanze attenuanti generiche. L'imputato si è presentato all'interrogatorio e ha tenuto un corretto comportamento processuale oltre ad avere descritto i fatti, nella versione che ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testimoni. Comunque, non può essere escluso un trattamento sanzionatorio favorevole sulla base del tentativo dell'imputato di giustificare il proprio comportamento, avendo questi esercitato il proprio diritto di difesa. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è inammissibile per diverse ragioni. La censura risulta sostanzialmente orientata a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata. Tanto, peraltro, facendo riferimento alla deposizione resa da alcuni testimoni, che si riporta per stralcio o riferita a dichiaranti che vengono solo indicati nominativamente, donde non poterne apprezzare la decisività. Si tratta di giudizio inibito a questa Corte di legittimità. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati 4 dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). In ogni caso il motivo proposto di appalesa perplesso perché rispetto a certi comportamenti, la tesi alternativa prospettata è solo genericamente ipotizzata senza indicazione di elementi di prova specifici, atti a dimostrare le ragioni delle condotte trasgressive. Peraltro, alcuni comportamenti descritti dai giudici di merito, come l'omesso svolgimento dei giri di pattuglia o il fatto di fumare nel turno di controllo di un deposito di munizioni, si connotano per essere condotte non colpose ma evidentemente di natura dolosa. 3.2.11 secondo motivo è inammissibile. Si osserva, preliminarmente, che il giudizio relativo alla sussistenza della causa di non punibilità invocata di cui all'art. 131-bis cod. pen. è giudizio di merito che, in sede di legittimità, non può essere rivisitato, ove la motivazione sia logica e coerente. Questo dev'essere effettuato, come nel caso al vaglio, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti onde giustificare il diniego (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). Nella specie, infatti, si osserva che il giudice di merito ha esposto con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico che i fatti sono ripetuti, che risultano a carico del ricorrente procedimenti pendenti e sanzioni disciplinari durante il servizio e che, comunque, uno degli addebiti è rappresentato dal fatto di per aver fumato mentre il IA era di guardia presso un deposito di munizioni, condotta reputata, coerentemente, come espressione di una offesa consistente. Infine, esauriente e non manifestamente illogica è anche la motivazione nella parte in cui valorizza la ripetizione delle condotte nella specie indicate come abituali. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico. Correttamente la difesa evidenzia che il comportamento processuale dell'imputato che sceglie di fornire una versione dei fatti a sé favorevole non può essere valorizzato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto espressione del diritto di difesa. Tuttavia, il motivo è generico perché le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. non sono negate soltanto tenendo conto del comportamento processuale dell'imputato, ma per altre ragioni, quali l'esistenza a suo carico di precedenti giudiziari e sanzioni disciplinari (cfr. pag. 16) non attinte da specifica critica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L. M. Flamini che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10309 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2022 la Corte Militare di appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale militare di Verona, del 13 ottobre 2021, che aveva condannato NI IA, Caporale Maggiore Scelto E.I, in servizio all'epoca dei fatti presso il Reggimento logistico Julia, alla pena di mesi otto di reclusione militare per il reato di violata consegna pluriaggravata continuata (artt. 81, comma secondo cod. pen., 120 comma primo e secondo, 47 n. 2 cod. pen. m.p.), assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli al n. 5 della contestazione, rideterminando la pena in quella di mesi sette giorni quindici di reclusione militare. L'imputato è stato condannato alla pena indicata, senza il riconoscimento dei benefici di legge e delle circostanze attenuanti generiche. Nell'impugnata sentenza, è stato integralmente confermato il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado, con esclusione dell'acclarata responsabilità per il capo n. 5, ritenendo che il reato di violata consegna, quale reato di pericolo, impone l'osservanza incondizionata delle prescrizioni inerenti la consegna, la cui trasgressione è sufficiente ad integrare il reato, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento e senza che possa assumere rilievo l'offensività in concreto della condotta, richiamando giurisprudenza di legittimità (Rv.243371) e la pronuncia della Corte Cost. n. 263 del 2000. Dal punto di vista soggettivo, la Corte di appello ha evidenziato che il reato posto in essere è omissivo di mera condotta, per il quale è sufficiente il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà dell'allontanamento e comunque, della condotta non permessa, della quale vi è prova in atti, per essere peraltro, il IA, capo Muta e graduato esperto in quanto appartenente' da oltre venti anni alle Forze Armate, quindi ben al corrente delle specifiche prescrizioni connesse alle consegne. Sicché si è escluso che le trasgressioni potessero integrare mera negligenza da parte del graduato. La Corte di appello, respingendo il terzo motivo di appello, ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. valorizzando che si tratta di condotte plurime, tutte diverse e non contestuali, che peraltro in sé considerate non possono ritenersi di particolare tenuità proprio perché trattandosi di capo Muta, IA avrebbe dovuto rappresentare esempio con i suoi comportamenti, senza mai dimenticare il grado rivestito. Inoltre, si sottolinea che una delle condotte è stata posta in essere in costanza di servizio presso un deposito di munizioni quindi con grave rischio per l'incolumità. 2 A pag. 16 e ss. poi, la Corte di appello giustifica le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, valorizzando i precedenti giudiziari di IA, le sanzioni disciplinari irrogate durante il corso del servizio militare, l'assenza di elementi positivi, oltre alla qualità del sito ove era ordinata la guardia. Si prende in esame anche il comportamento processuale, diretto a rendere una versione inverosimile e contraddittoria dell'accaduto, nel corso dell'interrogatorio, ritenuto comportamento non consono ad un cittadino in armi. Si è infine, esclusa la condotta materiale del capo 5 non avendo riscontrato la Corte la sussistenza della condotta contestata (l'aver compilato dal 22 gennaio al 5 febbraio i registri gestionali in maniera errata). 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. M. Alfano, deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 120 c.p.m.p. e 43 cod. pen. e vizio di motivazione. Si evidenzia quanto all'elemento soggettivo del reato, che la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente il dolo generico, nel senso che il militare deve agire con coscienza e volontà del comportamento difforme da quello prescritto in consegna. Al punto 1 viene contestato a IA di aver effettuato due giri di pattuglia perimetrale sui quattro di cui alla consegna. Tanto senza considerare che dall'istruttoria svolta sarebbe emerso che talvolta, durante i turni, vi erano mansioni aggiuntive assegnate e, quindi, in assenza di specifico accertamento su cosa avesse fatto il militare nel tempo in cui questi avrebbe dovuto compiere i giri di pattuglia. Al punto 2 viene contestato al IA di essersi assopito nell'ultima ora di turno di Pronto impiego, sulle quattro di durata del turno. Si tratta di condotta colposa in quanto questi era stato, secondo la difesa, vinto dal sonno solo nell'ultima ora, avendo per la maggior parte assicurato il turno di servizio. Sul punto 3 si osserva che non vi era una consegna specifica e fumare durante il turno era una prassi tollerata, risultando la consegna soltanto generica essendo permesso, in talune aree, di fumare. Comunque, si tratterebbe di comportamento dovuto a mera leggerezza non a volontaria trasgressione delle prescrizioni. Infine, in relazione al punto 4 della contestazione si osserva che, durante il turno di Pronta consegna, effettivamente l'imputato si era recato in camera durante l'orario 4:00-8:00 ma avvisava i colleghi di un malessere, come emerso dall'istruttoria, dunque trovandosi in stato di necessità. 3 In generale, poi, si osserva che la motivazione sarebbe illogica e insufficiente perché ometterebbe l'esame delle testimonianze indicate nell'atto di appello (di cui a pag. 10 del ricorso ove sono riportati i nomi dei testimoni) a conferma che la condotta del militare era stata solo superficiale e negligente, non anche dolosa, peraltro concentrata in soli cinque giorni, evidentemente da ascriversi a breve periodo di personale difficoltà. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione. La condotta si concentra in soli cinque giorni e si sostanzia in quattro episodi, peraltro commessi in un periodo di difficoltà familiari ed economiche, non è abituale rispetto a oltre venti anni di servizio. Inoltre, deve essere analizzata la modalità della condotta e la particolare tenuità dell'offesa, tenuto conto che la maggior parte del servizio, quando il militare si era allontanato, era stato compiuto e che, in talune aree era permesso fumare. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione alle circostanze attenuanti generiche. L'imputato si è presentato all'interrogatorio e ha tenuto un corretto comportamento processuale oltre ad avere descritto i fatti, nella versione che ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testimoni. Comunque, non può essere escluso un trattamento sanzionatorio favorevole sulla base del tentativo dell'imputato di giustificare il proprio comportamento, avendo questi esercitato il proprio diritto di difesa. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è inammissibile per diverse ragioni. La censura risulta sostanzialmente orientata a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata. Tanto, peraltro, facendo riferimento alla deposizione resa da alcuni testimoni, che si riporta per stralcio o riferita a dichiaranti che vengono solo indicati nominativamente, donde non poterne apprezzare la decisività. Si tratta di giudizio inibito a questa Corte di legittimità. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati 4 dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). In ogni caso il motivo proposto di appalesa perplesso perché rispetto a certi comportamenti, la tesi alternativa prospettata è solo genericamente ipotizzata senza indicazione di elementi di prova specifici, atti a dimostrare le ragioni delle condotte trasgressive. Peraltro, alcuni comportamenti descritti dai giudici di merito, come l'omesso svolgimento dei giri di pattuglia o il fatto di fumare nel turno di controllo di un deposito di munizioni, si connotano per essere condotte non colpose ma evidentemente di natura dolosa. 3.2.11 secondo motivo è inammissibile. Si osserva, preliminarmente, che il giudizio relativo alla sussistenza della causa di non punibilità invocata di cui all'art. 131-bis cod. pen. è giudizio di merito che, in sede di legittimità, non può essere rivisitato, ove la motivazione sia logica e coerente. Questo dev'essere effettuato, come nel caso al vaglio, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti onde giustificare il diniego (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). Nella specie, infatti, si osserva che il giudice di merito ha esposto con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico che i fatti sono ripetuti, che risultano a carico del ricorrente procedimenti pendenti e sanzioni disciplinari durante il servizio e che, comunque, uno degli addebiti è rappresentato dal fatto di per aver fumato mentre il IA era di guardia presso un deposito di munizioni, condotta reputata, coerentemente, come espressione di una offesa consistente. Infine, esauriente e non manifestamente illogica è anche la motivazione nella parte in cui valorizza la ripetizione delle condotte nella specie indicate come abituali. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico. Correttamente la difesa evidenzia che il comportamento processuale dell'imputato che sceglie di fornire una versione dei fatti a sé favorevole non può essere valorizzato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto espressione del diritto di difesa. Tuttavia, il motivo è generico perché le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. non sono negate soltanto tenendo conto del comportamento processuale dell'imputato, ma per altre ragioni, quali l'esistenza a suo carico di precedenti giudiziari e sanzioni disciplinari (cfr. pag. 16) non attinte da specifica critica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente