Articolo 1995 del Codice civile
Articolo 1994Articolo 1956
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19 aprile 1942
Art. 1995.

(Trasferimento dei diritti accessori).

Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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