Provvedimento: […] 14. - Gli altri elementi, utilizzati dall'amministrazione ricorrente a supporto della propria tesi difensiva (supra, punto 5.3), sono inconferenti. È evidente, infatti, che la banca poteva riscuotere in proprio le bollette, essendo girataria dei titoli e, come tale, cessionaria dei relativi diritti (articolo 1995 c.c.). L'utilizzazione delle somme riscosse - eventualmente a compensazione di anticipazioni fatte dalla banca al cliente, girante delle bollette, sul credito portato dalle stesse o ad altro titolo - non può in alcun modo incidere sul giudizio circa la natura giuridica del rapporto di girata, coesistente con un rapporto causale (fra banca e cliente) cui l'amministrazione è estranea.
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