Articolo 23 della Legge 25 novembre 2024, n. 177
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14 dicembre 2024
Art. 23. Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta 1. Al codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ricarica di tali veicoli»;
1.2) alla lettera d), il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimita' di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti»;
1.3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalita' di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalita' costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , i limiti massimi delle tariffe»;
1.4) alla lettera g), la parola: «cose » e' sostituita dalla seguente: «merci»;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorche' subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio»;
b) all'articolo 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sono altresi' segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocita' dei veicoli»;
c) all'articolo 188, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita' titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento».
2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 .
Note all'art. 23:
- Per i riferimenti all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 , come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 e 188 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge.
«Art. 42 (Segnali complementari). - 1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono altresi' segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocita' dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalita' di impiego e di apposizione.».
«Art. 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide). - 1.Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalita' nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita' titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.».
- Si riporta l' articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezzadelle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre del 2021:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti). - Omissis
1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 188 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01), del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell'eventualita' in cui dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate.
Omissis.».
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024
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