Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05218/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5218 del 2025, proposto da
IA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melizzano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA RA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- e la declaratoria di illegittimità del diniego del 15/09/2025 prot. n. 5668 espresso dal Comune di Melizzano (BN) in relazione all'istanza di accesso assunta al protocollo comunale n. 4674 del 23/07/2025;
- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti richiesti; e a consentire l'accesso, esibendo e rilasciando copia della documentazione richiesta avanzata dalla ricorrente al Comune di Melizzano con la predetta istanza d'accesso del 23/07/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melizzano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RI PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente, RA IA, proprietaria dell’immobile residenziale sito in Melizzano alla località Valle Corrado n.8, confinante con l’immobile della Sig.ra RA IA, ha richiesto al Comune, con istanza del 23.07.2025, copia della SCIA Edilizia n. 11985 del 17.02.2014 e degli ulteriori titoli edilizi eventualmente rilasciati per la sopraelevazione asseritamente effettuata dalla controinteressata nella parte di fabbricato in proprietà.
I.1. Nella predetta istanza l’attuale ricorrente riportava, nello specifico:
1) che la richiedente è proprietaria della porzione di fabbricato sito in Melizzano alla località Valle Corrado n. 35 (già n. 8), composta da sei vani, cucina, disimpegno e due w.c. al piano terra, con annessa corte di esclusiva proprietà, confinante il tutto con porzione di fabbricato individuato con il subalterno catastale 5, per due lati, attribuito alla sorella, RA IA, con zona di terreno individuata con la particella catastale 146 e con la strada Provinciale, il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Melizzano al Foglio 8, particella 32, sub 4, piano T, Categoria A/4 Classe 5, vani 8;
2) che in ragione dell’atto di divisione Rep. n. 45477, Racc. 1947 del 17.07.2014, la sig.ra RA IA, controinteressata, è proprietaria della porzione di fabbricato sito in Melizzano alla località Valle Corrado 35 (già n. 8), composta da quattro vani, cucina, ingresso, disimpegno e wc al piano terra, con tetto e sottotetto ed annessa corte di esclusiva proprietà il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Melizzano al Foglio 8, particella 32, sub 5, piano T, Categoria A/4 Classe 5, vani 7;
3) che la sig.ra RA IA ha eseguito opere edilizie che potrebbero aver comportato una soprelevazione del suo fabbricato in virtù di SCIA edilizia prot. n. 11985 del 17.12.2014;
4) che la richiedente ha diritto di tutelare il proprio diritto di panorama nei confronti della costruzione realizzata dalla vicina;
5) che la giurisprudenza di legittimità qualifica tale diritto evidenziando che “la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi , non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Cassazione civile sez. II, 22 giugno 2023, n.17922);
6) che, nella specie, “La servitù di veduta panoramica è configurata quale servitù volta ad assicurare la particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò differenziandosi dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale.” (Cassazione civile sez. II, 22 giugno 2023, n.17922);
7) che è interesse evidente, ai fini della tutela giudiziaria dinanzi al Giudice civile del Tribunale di Benevento, accertare la conformità o meno dell’opera realizzata alla S.C.I.A.;
8) che infatti “qualora l'edificazione sia compiuta in conformità agli strumenti urbanistici (regolamenti edilizi) e civili (servitù, distanze), la semplice privazione del panorama non costituisce attività illecita fonte di danno ingiusto e quindi obbligo risarcitorio. Nell'ipotesi di edificazione non in conformità degli strumenti urbanistici e/o civili, il soggetto che venga privato del panorama ha diritto a essere risarcito del relativo danno conseguente, sulla base del fatto che l'immobile, a causa della limitazione o dell'esclusione del panorama goduto, subisce anche un deprezzamento commerciale ed è riconosciuta la proponibilità dell'azione risarcitoria per lesione del diritto di panorama, quando non è più possibile la tutela ripristinatoria.” (Tribunale Napoli sez. X, 01 settembre 2022, n.7772);
9) che ai sensi dell’art. 24, comma settimo, L. 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;
10) sotto altro profilo il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo, “si tratta di una posizione, qualificata, differenziata, non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, poiché motivata con riferimento ad uno specifico intervento edilizio assentito dall’amministrazione” (T.A.R. Lombardia, Sezione Seconda, n. 20.05.2025 n. 01841);
11) che nella fattispecie l’accesso risulta oltremodo necessario, atteso che una segnalazione effettuata dalla richiedente a questo stesso Ufficio al fine di procedere alla verifica della regolarità urbanistica dell’immobile del vicino non ha avuto seguito;
12) che ai sensi dell’art. 25 L. 241/1990 l’interessato ha diritto di accesso mediante estrazione di copia di tutti i documenti amministrativi relativi alla SCIA prot. n. 11985 del 17.12.2014;
13) che, pertanto, è interesse della richiedente … effettuare l’accesso ai sensi del citato art. 25 agli atti della SCIA prot. n. 11985 del 17.12.2014 allo scopo di intraprendere azioni giudiziarie civili e penali indicate in premessa, notiziando altresì: a) di tutti i provvedimenti eventualmente assunti in merito all’istanza presentata; b) in caso negativo delle eventuali ragioni della mancata assunzione degli obbligatori provvedimenti”.
I.2. Il Responsabile dell’U.T.C., con il provvedimento impugnato, ha denegato il rilascio affermando in sintesi che trattandosi di SCIA risalente al 2014 essa si era consolidata per assenza di provvedimenti inibitori o di autotutela da parte dello stesso Comune, con la conseguenza che essendo trascorso un decennio l’interesse all’ostentazione era venuto meno per la richiedente.
I.3. Parte ricorrente agisce per l’annullamento del predetto provvedimento di diniego, ritenuto comunque lesivo dei propri interessi.
II. Va preliminarmente respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione comunale resistente. Il provvedimento impugnato adottato il 15.09.2025 non rappresenta affatto un mero atto confermativo di un diniego tacito, eventualmente maturatosi il 22.08.2025 e rimasto inoppugnato, ma è un motivato rigetto dell’istanza di accesso, adottato all’esito di una specifica istruttoria e gravato nel termine di decadenza dei trenta giorni per essere il presente ricorso introdotto il 13.10.2025.
III. Ciò posto, il ricorso è fondato.
III.1. Orbene, questo Tribunale (cfr. da ultimo, n. 5134/2024) “ha espresso in materia di accesso ai titoli edilizi i seguenti condivisibili principi:
- in base al disposto dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";
- la nozione di "situazione giuridicamente tutelata" di cui al predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e, pertanto, non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 18 aprile 2024 n. 2582);
- l'accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento, atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., della legge n. 241/1990), prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando siano in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili che, ove eventualmente sussistenti, possono comunque essere oggetto di apposito oscuramento, consentendosi l'accesso nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016 n. 1978);
- in tema di edilizia, come ha già evidenziato questo Tribunale, "non può evidentemente pretendersi che chi esercita il diritto di accesso a titoli edilizi indichi data e numero dell'atto ovvero della pratica edilizia, giacché chi esercita il diritto di accesso, infatti, per definizione non ha conoscenza ovvero ha una limitata conoscenza di quanto chiede, dato che l'accesso ha proprio la funzione di permettere di conoscere gli atti dell'amministrazione" (così TAR Campania Napoli, Sez. VI, 25 febbraio 2020 n. 859);
- in particolare, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell'interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 per legittimare l'istanza di accesso agli atti (distinto dall'interesse richiesto per l'impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas , che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l'edificio (quindi ai terzi proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi o anche ivi residenti o aventi altro titolo di frequentazione), i quali sono direttamente tutelati dai limiti imposti all'esercizio dello ius aedificandi e rivestono, di conseguenza, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività in ordine all'osservanza di tali limiti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2016 n. 1156; TAR Campania Salerno, Sez. II, 5 dicembre 2023 n. 2869; TAR Puglia Bari, Sez. I, 14 agosto 2023 n. 1077; TAR Veneto, Sez. II, 5 luglio 2023 n. 990)” (TA.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 2.10.2025, n. 6547).
III.2. Tornando al caso che occupa e facendo applicazione di quanto sopra, incontestato il requisito della vicinitas , parte ricorrente è titolare di un interesse attuale e concreto all’ostensione degli atti richiesti: rivendicando l’osservanza dei limiti imposti all'esercizio dello ius aedificandi la stessa riveste una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, ininfluente il decorso di più di un decennio dalla sopraelevazione contestata. La richiesta non riveste carattere esplorativo né implica defatiganti attività di ricerca o impegno di risorse umane ed economiche.
III.3. Osserva, peraltro, il Collegio che l’accesso a fini difensivi prevale su eventuali esigenze di riservatezza di terzi controinteressati nella specie peraltro di dubbia esistenza trattandosi della richiesta di documentazione relativa a dei titoli edilizi.
Nella fattispecie, come in casi analoghi esaminati dalla giurisprudenza, con specifico riferimento al diritto alla riservatezza non vi è alcun motivo di presumere che, in concreto, la pratica edilizia in questione contenga dati personali che non siano già conosciuti (cfr. Tar Toscana cit. e, in termini, Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. 382/2022). In linea di principio va poi osservato, in accordo con altre pronunce, che per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza, in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione (i titoli edilizi e i relativi atti erano oggetto di pubblicazione nella vigenza della l. 1150/42 cosi come modificata dalla l. 765/67. L'art. 31 l. 1150/42 prevedeva la completa ostensibilità dei titoli edilizi e della relativa documentazione. Tale previsione è stata confermata dall'art. 20, comma 6, d.P.R. 380/01 che prevede la pubblicazione all'albo pretorio del permesso di costruire).
IV. In conclusione, deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti di cui all’istanza di accesso che non sono stati esibiti dal Comune.
V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l'obbligo del Comune resistente di consentire alla parte ricorrente di prendere visione estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
b) condanna il Comune di Melizzano al pagamento in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AU MA, Presidente
RI PR, Consigliere, Estensore
NA BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PR | RI AU MA |
IL SEGRETARIO