CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA AR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4611 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata, con ricorso straordinario, la sentenza della Corte di cassazione - sez. Prima n. 14815 del 18/01/2023 dep. 06/04/2023 - che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di LL VA DI, terza interessata, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro - pronunciatasi, quale Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667 co. 4 cod. proc. pen. - che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca di due immobili di sua proprietà, disposta ex art. 12 sexíes D.L. 306/1992 ( ora art. 240 bis cod. pen.) con la sentenza n. 614/2011 della medesima Corte di appello, emessa in data 10/06/2011, irrevocabile in data 24/06/2013, nei confronti del coniuge, ON GU, condannato per il reato di usura. 2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Pasquale Di Iacovo, è affidato a un unico motivo. Posto che il Giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso della DI sul rilievo che la stessa, quale intestarla fittizia dei beni di cui invoca la revoca della confisca, non ha rivendicato la proprietà dei due cespiti, tanto da risultare carente di interesse, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, dal momento che, invece, la ricorrente aveva sempre rivendicato la proprietà dei beni immobili in questione, in tutti gli atti processuali, fin dall'atto introduttivo del procedimento di esecuzione, con l'opposizione all'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della confisca e nel ricorso per cassazione. In ogni caso, nella stessa sentenza contenente la statuizione di confisca, si è precisato che i beni immobili di proprietà della ricorrente erano di fatto anche nella disponibilità del coniuge convivente, nel senso che essi non erano stati mai nella disponibilità esclusiva del GU. Trattasi, dunque, di errore decisivo ai fini del giudizio, e che ha portato all'omesso esame del motivo di ricorso e deve essere emendato. 2.1. Con successiva memoria, il difensore della ricorrente ha replicato alle conclusioni del procuratore Generale, insistendo nei motivi e concludendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminare allo scrutinio del merito è la valutazione di ammissibilità del ricorso. 1. In primo luogo, il collegio rileva che la DI, terza interessata, ha legittimamente esercitato il suo diritto alla restituzione dei beni confiscati attivando l'incidente di esecuzione, ribadendo che il terzo estraneo al giudizio non ha diritto di impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene sottoposto a sequestro preventivo, ma può chiederne la restituzione, esperendo incidente d'esecuzione, sia nel corso del procedimento, sia dopo la sua definizione e, avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito, può proporre opposizione e, successivamente, ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, n. 42107 del 30/10/2008 - dep. 12/11/2008, Banca Antonveneta S.p.a,, Rv. 241844; cass. Sez. 2, n. 14146 del 14/03/2001 - dep. 05/04/2001, Coln s.n.c.in proc. Chiazzese e altri, Rv. 218641). 1.1. L'incidente di esecuzione proposto si concludeva, tuttavia, con la pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale sentenza è stata impugnata con ricorso straordinario dalla stessa terza interessata, che deduce errore percettivo, in quanto, 2 contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento di cui si chiede la correzione, la DI aveva, in ogni fase del giudizio, rivendicato l'effettiva titolarità dei beni confiscati. 2. La DI ricorre, dunque, avverso una decisione in tema di confisca, quale terza interessata, non condannata nel giudizio penale;
i_n tale situazione, non è legittimata ad azionare il rimedio del ricorso straordinario, dal momento che, nel caso di specie, esso investe una pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma si é limitata a pronunciarsi su una istanza, del terzo interessato, di restituzione di beni confiscati. 2.1.Sin dalle prime decisioni sui limiti di applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen.- che prevede che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato" - la Corte di cassazione ha affermato che il ricorso straordinario, contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può aver ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna ( Sez. Un. n. 16103 del 27/03/2002, 'Basile'), dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, secondo l'interpretazione logico-sistematica della norma, introdotta dal legislatore proprio al fine di eliminare errori di fatto verificatisi nel corso del giudizio di legittimità in danno del condannato. ( Sez. Un. n. 13199 del 21/07/2016 Cc. ..4dep. 17/03/2017 +Nunziata). Si è detto, inoltre, che le disposizioni di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile;
Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo). In tale ottica, insistendo sulla natura derogatoria della nuova normativa, costituente un'evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, e sul suo carattere tassativo, si è affermato che solo i provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna sono suscettibili di essere impugnati, dovendo intendersi per sentenze di condanna, tenuto conto che si tratta di pronunce del giudice di legittimità, quelle di rigetto o che dichiarano l'inammissibilità di ricorsi proposti contro sentenze di condanna ( Sez. 5, n. 30373 del 16/06/2006, Rv. 235323 ). 2.2. In applicazione di questi principi, che, come si è visto, assumono la pronuncia di condanna a presupposto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha negato la ricorribilità straordinaria per errore di fatto, oltre che ai provvedimenti emessi in fase cautelare, in cui non si pronuncia alcuna condanna ( sez. 1, sentenza n. 47932 del 9/11/2012, Rv. 253858,), a quelle che dichiarano inammissibile una istanza di rimessione del processo (Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030), a quelle di consegna per un mandato di arresto europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione (Sez. F, n. 34819 del 02/09/2008, Mandaglio, Rv. 240717). Nei casi esemplificati, caratterizzati dal fatto che si tratta di procedimenti ante iudicatum, l'inapplicabilità del rimedio straordinario è stato giustificato, evidentemente, in base alla mera constatazione che si tratta di tipologie di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. La stessa giurisprudenza ha negato il ricorso straordinario anche in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile: così, in materia di indennizzo per ingiusta detenzione (Sez. 3, n.6835 del 28/01/2004, Mongiardo, Rv. 228495; Sez. 3, n. 3 1265 del 11/12/2008, Gullì, Rv. 242164), di riabilitazione (Sez. 4, n. 42725 del 03/10/2007, Mediati, Rv. 238302) in materia di esecuzione (Sez. 5, n. 48103 del 22/10/2010, Sarno, Rv. 245385; Sez. 5, n. 2727 del 12/11/2009, Baiguini, Rv. 245923), di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772) e di confisca (Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv. 245090): in tali casi, l'esclusione dall'ambito di applicazione del ricorso straordinario viene giustificata considerando che la decisione della Corte di cassazione non perfeziona alcuna fattispecie di giudicato. 2.3. Occorre ancora ricordare che, con la già richiamata sentenza ‘Nunziata', in cui si è affermato che la nozione di "condannato", di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, le Sezioni Unite hanno affermato che l'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che, per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come, appunto, i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. Allo stesso modo, si dovrà negare il ricorso straordinario in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile, in cui la pronuncia della Cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come le decisioni in trema di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione. 2.5. Le Sezioni Unite 'Nunziata' si sono soffermate sulle pronunce riguardati decisioni adottate dal Giudice dell'esecuzione, e hanno affermato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. In motivazione, le Sezioni Unite hanno indicato, a mero titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito;
c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna. 4 Il passaggio argomentativo che orienta l'interprete nella verifica dell'applicabilità del ricorso di cui all'art. 625-bis anche ad altri procedimenti di esecuzione, diversi rispetto a quelli esemplificativamente indicati, risultando esplicativo del percorso che ha condotto il massimo Consesso alla conclusione anzidetta, è quello in cui le Sezioni Unite affermano che, ai fini della proponibilità del rimedio in questione, deve venire in rilievo «un provvedimento che, collocandosi nel cono d'ombra dell'accertamento della responsabilità penale (o anche civile) della persona interessata, riaffermi comunque l'ambito del giudicato stesso». A chiarire ulteriormente il concetto, le Sezioni Unite hanno poi obiettato, alla tesi secondo cui la materia dell'esecuzione non si attaglia al ricorso straordinario — non perfezionando alcuna fattispecie di giudicato e non conducendo all'applicazione di una sanzione penale — che, al contrario, talvolta il Giudice dell'esecuzione interviene a stabilizzare il giudicato, sicché, sotto questo profilo, non vi sarebbe ragione per impedire l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 625-bis all'esecuzione, almeno nei casi in cui la decisione della Cassazione è in grado di determinare l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto;
di qui indicando, in via meramente esemplificativa, i casi di procedimenti di esecuzione sopra ricordati, inclusi nell'ambito del rimedio straordinario di cui si discute perché, quando si occupa di continuazione o di tenuta del titolo esecutivo ovvero, ancora, di abolitio criminis, la Corte di cassazione interviene direttamente sul giudicato, "manipolandolo", ovvero mettendone in discussione lo stesso perfezionamento. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16556 del 2023; Rv. 284398). 2.7. Se questa è, dunque, la logica sottesa al principio enunciato, il Collegio non ravvisa detta ratio nel caso in esame, e, come anticipato, ritiene che debba essere confermato e ribadito l'orientamento già ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che esclude la possibilità di esperire il ricorso straordinario per asserito errore di fatto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di confisca dei beni (Sez. 6, n. 20684 del 09/05/2016 Rv. 266745; Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013 Rv. 256647; Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009 Rv. 245090; Sez. 6^, n. 4124 del 17.1.2007, Rv. 235612; Sez. 5^,n. 30373 del 13.9.2006, Rv. 235323). Invero, sul piano sistematico, la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale ( Sez. U, n. 1 del 22/01/1983 Cc. (dep. 26/04/1983 ), Costa, Rv. 158681; Sez. U, n. 6 del 26/10/1985 Cc. (dep. 15/11/1985 ), Piromalli, Rv. 171061, con riferimento alla confisca conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., affermandone l'obbligatorietà anche nel caso di bene nella titolarità di terzi estranei al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., qualora sussistano le condizioni di legge), che segue l'accertamento del reato, sul quale la decisione che abbia ad oggetto detta statuizione non produce alcun effetto di stabilizzazione del giudicato di condanna. La decisione della Corte di cassazione sull'istanza di restituzione di beni confiscati non incide in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, tanto più laddove, come nel caso di specie, il ricorrente sia il terzo interessato, non condannato, che risulta del tutto privo di legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario, riservato ai "condannati". 3. Ad abundatiam, il Collegio ritiene che debba anche essere esclusa la possibilità di emendare il vizio dedotto attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. 5 proc. pen, aderendo, piuttosto, all'orientamento che ritiene inammissibile il ricorso a tale procedura per ovviare ad errori di fatto contenuti nella sentenza di legittimità, che sono emendabili esclusivamente con il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di tali di errori (Sez. 6 - , n. 8337 del 27/01/2021, Rv. 280971). Si tratta, infatti, di una emenda irrealizzabile per definizione, atteso che l'art. 130 c.p.p. richiede, come indispensabile presupposto, che l'errore materiale eliminabile "non comporti una modificazione essenziale dell'atto" affetto da errore, laddove l'accoglimento della domanda correttiva della ricorrente darebbe luogo a una radicale trasformazione del contenuto decisorio della sentenza di legittimità suppostamente errata, modificandone il decisum da giudizio di inammissibilità dell'originario ricorso in giudizio di ammissibilità dell'impugnazione. L'orientamento al quale il Collegio aderisce ha già chiarito che l'opposta tesi (della ammissibilità ex art. 130 cod. proc. pen., espressa, da ultimo, da Sez. 2, n. 29451 del 08/05/2018, Rv. 273061; Sez. 5, n. 20724 del 16/04/2012, Rv. 252528) è contraria ai principi di diritto espressi, in più occasioni, dalle Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279; Sez. Un. sentenza n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543), in riferimento alla natura di vero e proprio mezzo di impugnazione del ricorso straordinario per errore di fatto, esso rappresentando un'evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625-bis cod. proc. pen., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato;
si è anche detto che le disposizioni sul ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità. 3.1. Poiché oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna, in coerenza, deve escludersi, per le decisioni di legittimità aventi un diverso contenuto decisorio, che l'eventuale errore, utile, in linea di principio, alla proposizione del rimedio straordinario, possa essere fatto valere con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.: quest'ultimo, infatti, è uno strumento di correzione destinato a non avere alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice. Se, dunque, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, il rimedio in questione non sarà mai esperibile laddove la correzione si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta (in termini, in particolare, la citata sentenza delle sezioni unite n. 8 del 18/05/1994, Armati). 3.2. Anche l'argomento speso dalla tesi qui non condivisa, secondo cui il ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per emendare errori di fatto inficianti le sentenze di legittimità non prospettabili con il ricorso straordinario, è soluzione che trova autorevole conforto 6 nella sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 2000, è stato già confutato con argomenti condivisi dal Collegio ( cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 40162 del 28/09/2015, Rv. 264806, recentemente ribadita da Sez. 5, ordinanza n. 23140 del 10/7/2020, n.m. e Sez. 4, sentenza n. 10397 del 14/11/2017, dep. 2018, n.m.). Si è detto, in proposito, che il riferimento a siffatto arresto della Corte Costituzionale (con il quale venne dichiarata inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte in direzione degli artt. 629 e 630 del codice di rito nella parte in cui non prevedevano la revisione delle decisioni di legittimità per errore di fatto, materiale e meramente percettivo, nella lettura degli atti interni al giudizio) non è dirimente. Con tale decisione, infatti, la Consulta ebbe ad evidenziare come l'errore "percettivo" in cui incorra il giudice di legittimità, che si traduca in indebita compromissione del "diritto a fruire del controllo di legittimità", non possa non avere "un necessario rimedio". Monito, questo, del giudice delle leggi che non rimase inascoltato dal legislatore, il quale, pochi mesi dopo, ebbe ad introdurre nell'ordinamento processuale penale, attraverso l'art. 625-bis c.p.p. (legge 26 marzo 2001 n. 128), l'istituto dell'impugnazione straordinaria, pur se con i rigorosi limiti, oggettivi e soggettivi, sopra rimarcati. 3.3. In conclusione, deve affermarsi che non è ammissibile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso sentenza del Giudice di legittimità che si sia pronunciato sull'istanza di restituzione di bene confiscato formulata dal terzo interessato non condannato, né è consentita la possibilità di emendare il vizio dedotto attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod.proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 f II Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4611 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata, con ricorso straordinario, la sentenza della Corte di cassazione - sez. Prima n. 14815 del 18/01/2023 dep. 06/04/2023 - che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di LL VA DI, terza interessata, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro - pronunciatasi, quale Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667 co. 4 cod. proc. pen. - che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca di due immobili di sua proprietà, disposta ex art. 12 sexíes D.L. 306/1992 ( ora art. 240 bis cod. pen.) con la sentenza n. 614/2011 della medesima Corte di appello, emessa in data 10/06/2011, irrevocabile in data 24/06/2013, nei confronti del coniuge, ON GU, condannato per il reato di usura. 2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Pasquale Di Iacovo, è affidato a un unico motivo. Posto che il Giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso della DI sul rilievo che la stessa, quale intestarla fittizia dei beni di cui invoca la revoca della confisca, non ha rivendicato la proprietà dei due cespiti, tanto da risultare carente di interesse, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, dal momento che, invece, la ricorrente aveva sempre rivendicato la proprietà dei beni immobili in questione, in tutti gli atti processuali, fin dall'atto introduttivo del procedimento di esecuzione, con l'opposizione all'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della confisca e nel ricorso per cassazione. In ogni caso, nella stessa sentenza contenente la statuizione di confisca, si è precisato che i beni immobili di proprietà della ricorrente erano di fatto anche nella disponibilità del coniuge convivente, nel senso che essi non erano stati mai nella disponibilità esclusiva del GU. Trattasi, dunque, di errore decisivo ai fini del giudizio, e che ha portato all'omesso esame del motivo di ricorso e deve essere emendato. 2.1. Con successiva memoria, il difensore della ricorrente ha replicato alle conclusioni del procuratore Generale, insistendo nei motivi e concludendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminare allo scrutinio del merito è la valutazione di ammissibilità del ricorso. 1. In primo luogo, il collegio rileva che la DI, terza interessata, ha legittimamente esercitato il suo diritto alla restituzione dei beni confiscati attivando l'incidente di esecuzione, ribadendo che il terzo estraneo al giudizio non ha diritto di impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene sottoposto a sequestro preventivo, ma può chiederne la restituzione, esperendo incidente d'esecuzione, sia nel corso del procedimento, sia dopo la sua definizione e, avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito, può proporre opposizione e, successivamente, ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, n. 42107 del 30/10/2008 - dep. 12/11/2008, Banca Antonveneta S.p.a,, Rv. 241844; cass. Sez. 2, n. 14146 del 14/03/2001 - dep. 05/04/2001, Coln s.n.c.in proc. Chiazzese e altri, Rv. 218641). 1.1. L'incidente di esecuzione proposto si concludeva, tuttavia, con la pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale sentenza è stata impugnata con ricorso straordinario dalla stessa terza interessata, che deduce errore percettivo, in quanto, 2 contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento di cui si chiede la correzione, la DI aveva, in ogni fase del giudizio, rivendicato l'effettiva titolarità dei beni confiscati. 2. La DI ricorre, dunque, avverso una decisione in tema di confisca, quale terza interessata, non condannata nel giudizio penale;
i_n tale situazione, non è legittimata ad azionare il rimedio del ricorso straordinario, dal momento che, nel caso di specie, esso investe una pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma si é limitata a pronunciarsi su una istanza, del terzo interessato, di restituzione di beni confiscati. 2.1.Sin dalle prime decisioni sui limiti di applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen.- che prevede che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato" - la Corte di cassazione ha affermato che il ricorso straordinario, contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può aver ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna ( Sez. Un. n. 16103 del 27/03/2002, 'Basile'), dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, secondo l'interpretazione logico-sistematica della norma, introdotta dal legislatore proprio al fine di eliminare errori di fatto verificatisi nel corso del giudizio di legittimità in danno del condannato. ( Sez. Un. n. 13199 del 21/07/2016 Cc. ..4dep. 17/03/2017 +Nunziata). Si è detto, inoltre, che le disposizioni di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile;
Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo). In tale ottica, insistendo sulla natura derogatoria della nuova normativa, costituente un'evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, e sul suo carattere tassativo, si è affermato che solo i provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna sono suscettibili di essere impugnati, dovendo intendersi per sentenze di condanna, tenuto conto che si tratta di pronunce del giudice di legittimità, quelle di rigetto o che dichiarano l'inammissibilità di ricorsi proposti contro sentenze di condanna ( Sez. 5, n. 30373 del 16/06/2006, Rv. 235323 ). 2.2. In applicazione di questi principi, che, come si è visto, assumono la pronuncia di condanna a presupposto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha negato la ricorribilità straordinaria per errore di fatto, oltre che ai provvedimenti emessi in fase cautelare, in cui non si pronuncia alcuna condanna ( sez. 1, sentenza n. 47932 del 9/11/2012, Rv. 253858,), a quelle che dichiarano inammissibile una istanza di rimessione del processo (Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030), a quelle di consegna per un mandato di arresto europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione (Sez. F, n. 34819 del 02/09/2008, Mandaglio, Rv. 240717). Nei casi esemplificati, caratterizzati dal fatto che si tratta di procedimenti ante iudicatum, l'inapplicabilità del rimedio straordinario è stato giustificato, evidentemente, in base alla mera constatazione che si tratta di tipologie di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. La stessa giurisprudenza ha negato il ricorso straordinario anche in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile: così, in materia di indennizzo per ingiusta detenzione (Sez. 3, n.6835 del 28/01/2004, Mongiardo, Rv. 228495; Sez. 3, n. 3 1265 del 11/12/2008, Gullì, Rv. 242164), di riabilitazione (Sez. 4, n. 42725 del 03/10/2007, Mediati, Rv. 238302) in materia di esecuzione (Sez. 5, n. 48103 del 22/10/2010, Sarno, Rv. 245385; Sez. 5, n. 2727 del 12/11/2009, Baiguini, Rv. 245923), di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772) e di confisca (Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv. 245090): in tali casi, l'esclusione dall'ambito di applicazione del ricorso straordinario viene giustificata considerando che la decisione della Corte di cassazione non perfeziona alcuna fattispecie di giudicato. 2.3. Occorre ancora ricordare che, con la già richiamata sentenza ‘Nunziata', in cui si è affermato che la nozione di "condannato", di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, le Sezioni Unite hanno affermato che l'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che, per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come, appunto, i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. Allo stesso modo, si dovrà negare il ricorso straordinario in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile, in cui la pronuncia della Cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come le decisioni in trema di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione. 2.5. Le Sezioni Unite 'Nunziata' si sono soffermate sulle pronunce riguardati decisioni adottate dal Giudice dell'esecuzione, e hanno affermato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. In motivazione, le Sezioni Unite hanno indicato, a mero titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito;
c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna. 4 Il passaggio argomentativo che orienta l'interprete nella verifica dell'applicabilità del ricorso di cui all'art. 625-bis anche ad altri procedimenti di esecuzione, diversi rispetto a quelli esemplificativamente indicati, risultando esplicativo del percorso che ha condotto il massimo Consesso alla conclusione anzidetta, è quello in cui le Sezioni Unite affermano che, ai fini della proponibilità del rimedio in questione, deve venire in rilievo «un provvedimento che, collocandosi nel cono d'ombra dell'accertamento della responsabilità penale (o anche civile) della persona interessata, riaffermi comunque l'ambito del giudicato stesso». A chiarire ulteriormente il concetto, le Sezioni Unite hanno poi obiettato, alla tesi secondo cui la materia dell'esecuzione non si attaglia al ricorso straordinario — non perfezionando alcuna fattispecie di giudicato e non conducendo all'applicazione di una sanzione penale — che, al contrario, talvolta il Giudice dell'esecuzione interviene a stabilizzare il giudicato, sicché, sotto questo profilo, non vi sarebbe ragione per impedire l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 625-bis all'esecuzione, almeno nei casi in cui la decisione della Cassazione è in grado di determinare l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto;
di qui indicando, in via meramente esemplificativa, i casi di procedimenti di esecuzione sopra ricordati, inclusi nell'ambito del rimedio straordinario di cui si discute perché, quando si occupa di continuazione o di tenuta del titolo esecutivo ovvero, ancora, di abolitio criminis, la Corte di cassazione interviene direttamente sul giudicato, "manipolandolo", ovvero mettendone in discussione lo stesso perfezionamento. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16556 del 2023; Rv. 284398). 2.7. Se questa è, dunque, la logica sottesa al principio enunciato, il Collegio non ravvisa detta ratio nel caso in esame, e, come anticipato, ritiene che debba essere confermato e ribadito l'orientamento già ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che esclude la possibilità di esperire il ricorso straordinario per asserito errore di fatto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di confisca dei beni (Sez. 6, n. 20684 del 09/05/2016 Rv. 266745; Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013 Rv. 256647; Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009 Rv. 245090; Sez. 6^, n. 4124 del 17.1.2007, Rv. 235612; Sez. 5^,n. 30373 del 13.9.2006, Rv. 235323). Invero, sul piano sistematico, la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale ( Sez. U, n. 1 del 22/01/1983 Cc. (dep. 26/04/1983 ), Costa, Rv. 158681; Sez. U, n. 6 del 26/10/1985 Cc. (dep. 15/11/1985 ), Piromalli, Rv. 171061, con riferimento alla confisca conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., affermandone l'obbligatorietà anche nel caso di bene nella titolarità di terzi estranei al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., qualora sussistano le condizioni di legge), che segue l'accertamento del reato, sul quale la decisione che abbia ad oggetto detta statuizione non produce alcun effetto di stabilizzazione del giudicato di condanna. La decisione della Corte di cassazione sull'istanza di restituzione di beni confiscati non incide in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, tanto più laddove, come nel caso di specie, il ricorrente sia il terzo interessato, non condannato, che risulta del tutto privo di legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario, riservato ai "condannati". 3. Ad abundatiam, il Collegio ritiene che debba anche essere esclusa la possibilità di emendare il vizio dedotto attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. 5 proc. pen, aderendo, piuttosto, all'orientamento che ritiene inammissibile il ricorso a tale procedura per ovviare ad errori di fatto contenuti nella sentenza di legittimità, che sono emendabili esclusivamente con il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di tali di errori (Sez. 6 - , n. 8337 del 27/01/2021, Rv. 280971). Si tratta, infatti, di una emenda irrealizzabile per definizione, atteso che l'art. 130 c.p.p. richiede, come indispensabile presupposto, che l'errore materiale eliminabile "non comporti una modificazione essenziale dell'atto" affetto da errore, laddove l'accoglimento della domanda correttiva della ricorrente darebbe luogo a una radicale trasformazione del contenuto decisorio della sentenza di legittimità suppostamente errata, modificandone il decisum da giudizio di inammissibilità dell'originario ricorso in giudizio di ammissibilità dell'impugnazione. L'orientamento al quale il Collegio aderisce ha già chiarito che l'opposta tesi (della ammissibilità ex art. 130 cod. proc. pen., espressa, da ultimo, da Sez. 2, n. 29451 del 08/05/2018, Rv. 273061; Sez. 5, n. 20724 del 16/04/2012, Rv. 252528) è contraria ai principi di diritto espressi, in più occasioni, dalle Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279; Sez. Un. sentenza n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543), in riferimento alla natura di vero e proprio mezzo di impugnazione del ricorso straordinario per errore di fatto, esso rappresentando un'evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625-bis cod. proc. pen., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato;
si è anche detto che le disposizioni sul ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità. 3.1. Poiché oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna, in coerenza, deve escludersi, per le decisioni di legittimità aventi un diverso contenuto decisorio, che l'eventuale errore, utile, in linea di principio, alla proposizione del rimedio straordinario, possa essere fatto valere con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.: quest'ultimo, infatti, è uno strumento di correzione destinato a non avere alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice. Se, dunque, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, il rimedio in questione non sarà mai esperibile laddove la correzione si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta (in termini, in particolare, la citata sentenza delle sezioni unite n. 8 del 18/05/1994, Armati). 3.2. Anche l'argomento speso dalla tesi qui non condivisa, secondo cui il ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per emendare errori di fatto inficianti le sentenze di legittimità non prospettabili con il ricorso straordinario, è soluzione che trova autorevole conforto 6 nella sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 2000, è stato già confutato con argomenti condivisi dal Collegio ( cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 40162 del 28/09/2015, Rv. 264806, recentemente ribadita da Sez. 5, ordinanza n. 23140 del 10/7/2020, n.m. e Sez. 4, sentenza n. 10397 del 14/11/2017, dep. 2018, n.m.). Si è detto, in proposito, che il riferimento a siffatto arresto della Corte Costituzionale (con il quale venne dichiarata inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte in direzione degli artt. 629 e 630 del codice di rito nella parte in cui non prevedevano la revisione delle decisioni di legittimità per errore di fatto, materiale e meramente percettivo, nella lettura degli atti interni al giudizio) non è dirimente. Con tale decisione, infatti, la Consulta ebbe ad evidenziare come l'errore "percettivo" in cui incorra il giudice di legittimità, che si traduca in indebita compromissione del "diritto a fruire del controllo di legittimità", non possa non avere "un necessario rimedio". Monito, questo, del giudice delle leggi che non rimase inascoltato dal legislatore, il quale, pochi mesi dopo, ebbe ad introdurre nell'ordinamento processuale penale, attraverso l'art. 625-bis c.p.p. (legge 26 marzo 2001 n. 128), l'istituto dell'impugnazione straordinaria, pur se con i rigorosi limiti, oggettivi e soggettivi, sopra rimarcati. 3.3. In conclusione, deve affermarsi che non è ammissibile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso sentenza del Giudice di legittimità che si sia pronunciato sull'istanza di restituzione di bene confiscato formulata dal terzo interessato non condannato, né è consentita la possibilità di emendare il vizio dedotto attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod.proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 f II Consigliere estensore