Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03375/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2022, proposto da
Comune di Castello d’Agogna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Marino, Paola Cannata e Elena Cardamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) della nota A.N.A.S. CDG.ST MI. Registro Ufficiale. U. 0665635 del 28 settembre 2022, Contratto ANAS 7000000253992, notificata a mezzo P.E.C. il 29 settembre 2022, emessa da A.N.A.S. S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Struttura Territoriale Lombardia, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per l'installazione di due dissuasori innovativi lungo la S.S. 494 “Vigevanese”, al km 46+780 lato dx e al km 46+805 lato sx, in Comune di Castello d'Agogna;
2) di ogni altro atto a questi antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale e comunque connesso, in particolare dei pareri tecnici di cui alla nota A.N.A.S. CDG.ST MI. Registro Ufficiale U.0293490 del 6.5.2022 e del 7.9.2022, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la domanda oggetto dell’odierno scrutinio il Comune ricorrente gravava la nota del 28 settembre 2022 pel tramite della quale AN aveva rigettato la istanza formulata da esso Comune in data 14 gennaio 2022, e volta alla installazione di due dissuasori innovativi lungo la S.S. 494 “Vigevanese” al km 46+780 lato dx e al km 46+805 lato sx nel territorio comunale, qualificando tali dissuasori nei termini di “segnali complementari” ex art. 42, comma 2, del codice della strada; carattere ostativo, indi, alla loro installazione avrebbero assunto la carenza delle caratteristiche tecniche e costruttive che detti segnali complementari connotano.
A mezzi di gravame la Amministrazione comunale essenzialmente deduceva:
- eccesso di potere per errore di diritto, carenza di potere per errata applicazione degli artt. 2, 4, 7 del codice della strada e art. 5 del regolamento d.p.r. n.495/1992. illogicità, contraddittorietà, omessa valutazione di elementi e documenti rilevanti, travisamento dei fatti, vertendosi in tema di meri elementi arredo urbano, peraltro da collocare in una strada rientrante nel centro abitato e, quindi, di una mera traversa interna, in relazione alla quale AN non avrebbe competenze; talchè la istanza sarebbe stata trasmessa dal Comune ad essa AN per così dire “a titolo di cortesia”, non essendovi tenuto;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d. lgs. n. 285/92 con riferimento a quando disposto dagli artt. 172, 173 e segg. del d.p.r. n.495/1992. difetto di interpretazione degli artt. 172, 173 e segg. del d.p.r. n.495/1992. disparità di trattamento, incoerenza, irragionevolezza, contraddittorietà tra i presupposti ed il dispositivo, eccesso di potere per errore di fatto, illogicità, contraddittorietà, incongruità, omessa valutazione di elementi e documenti rilevanti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, vertendosi in tema di dissuasori qualificabili come “arredo urbano”, “ finalizzato alla diffusione della buona educazione stradale indirizzato ai bambini in quanto favorisce l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada ”.
Si costituiva AN, instando per la reiezione del gravame e la causa, illustrate le rispettive posizioni con scritti conclusionali e di replica, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso, i cui mezzi ben sono suscettibili di congiunto scrutinio, non è fondato.
Va, in via liminare, rammentato il corpo prescrittivo del codice della strada che quivi viene in rilievo per cui:
- “ per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada ” (art. 26, comma 3);
- “ il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione ” (art. 22, comma 10);
- “ sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione ” (art. 42, commi 2 e 3, nella versione ratione temporis vigente); il comma 2, di poi, è stato modificato dall’art. 23, comma 1, lett. b), L. 25 novembre 2024, n. 177, per cui “ Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli ” esplicitando, per ciò che qui interessa, ciò che era già racchiusa -in guisa ellittica ed omnicomprensiva- nella precedente dictio , per cui sono segnali complementari tutti i dispositivi, e anche gli interventi sulla infrastruttura stradale, volti a “ rallentare la velocità ”, anche sub specie di dispositivi aventi la funzione di “ moderare il traffico ”;
- “ Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonchè quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione ” (art. 45, comma 6).
Orbene, nella fattispecie che ne occupa, siccome emerge dalla documentazione tecnica e anche da quella fotografica versata in atti:
- si verte in tema di sagome, ovvero di “ colarati pupazzi ”, aventi le sembianze di scolari in procinto di attraversare la strada;
- sono per certo idonei ad attirare la attenzione dell’automobilista, inducendolo a rallentare; del resto, è lo stesso Comune che -nell’affermare l’intendimento di incrementare, pel tramite della installazione delle sagome che ne occupano, la “ consapevolezza dei conducenti di potersi trovare percorrendo il territorio comunale di fronte a scolari e studenti attraversanti la via pubblica ” (pag. 3, memoria di replica in vista della udienza camerale) apertis verbis riconosce la loro, per vero pacifica, sussumibilità nel paradigma normativo, a mente del quale è segnale complementare qualsivoglia dispositivo (ora anche intervento sulla infrastruttura stradale) quodammodo idoneo a determinare il rallentamento della velocità dell’automobilista; viene in rilievo, indi, l’aspetto finalistico del “dispositivo” e, indi, la sua oggettiva idoneità a determinare tale effetto (rallentamento della velocità); trattasi, d’altra parte, giustappunto del “fine” perseguito dal Comune, che ancora expressis verbis riconosce di avere installato i manufatti de quibus per “ tutelare l’incolumiità dei bambini inducendo i conducenti dei veicoli, resisi conto che la strada è attraversata da scolari, a comportarsi con cautela nella guisa nell’attraversamento del tratto viario interno all’abitato ” (pagg. 4-5, memoria del 9 gennaio 2026).
Acclarata la riconducibilità dei dissuasori de quibus nel genus dei “ segnali complementari ”, ne discende il mancato assolvimento -irrefragabile e, per vero, non contestato dallo stesso Comune che solo tenta di diversamente qualificarli, come elementi di “arredo urbano”, proprio nella consapevolezza della indiscussa carenza delle caratteristiche tecniche normativamente conformanti i “ segnali complementari ” e non anche gli elementi di “ arredo urbano ”- delle prescrizioni tecniche che governano i segni complementari (regolamento attuativo del codice della strada) in appresso compendiate:
- materiali tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli (art.173 comma 8);
- caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonché i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rinfrangenti, stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici (art. 173 comma 9);
- delineatori speciali, utilizzati come dispositivi permanenti in galleria, strade di montagna, curve strette e tornanti, intersezioni a T, in curva, come delineatori di accesso e/o luminosi di delineazione;
- delineatori speciali temporanei, usati nelle zone di cantiere o in quelle per deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche stabilite dall’art. 33 del d.lgs. 285/92.
In particolare, la installazione dei ridetti segnali complementari - dissuasori deve essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente giustappunto la funzione di verificare il rispetto delle ridette “specifiche tecniche” e, poscia, posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della atrada (art. 180 comma 6, del DPR n.495/1992).
La evidente assenza di tale autorizzazione, e la altrettanto inconfutabile assenza delle caratteristiche tecniche normativamente richieste, rende ex se legittime le valutazioni formulate dalla resistente società pubblica che, ad onta di quanto reputato con il primo mezzo di gravame, ben si è espressa in subiecta materia , atteso che:
- il tenore dell’art. 26, comma 3, del codice della strada inequivocabilmente depone per la necessità del nulla osta dell’ente proprietario della strada;
- nella fattispecie, come reputato da AN, il tratto di strada de quo agitur , della strada 494 “Vigevanese” individuato all’interno del territorio del Comune di Castello d’Agogna, non è classificabile quale “strada urbana di scorrimento” ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. 285/92, mancando le caratteristiche colà enumerate; trattasi, per contro, di strada extraurbana, di tipo C (art. 2, comma 2, del codice); talchè, è ben vero che il tratto di strada attraversa il centro abitato, epperò la sua qualificazione rimane quella di strada extraurbana proprio perché si verte in tema di tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti (art. 2, comma 7, del codice), siccome avviene nel caso in esame.
Talchè, la “ disciplina normativa relativa al regime delle strade extraurbane impone il necessario nulla osta ANAS per l'apertura di accessi e opere non autorizzate, indipendentemente dalla preesistenza degli stessi ” (TAR Sicilia, I, 3 giugno 2024, n. 1875; TAR Lazio, II, 19 gennaio 2024, n. 1016; TAR Lombardia, I, 28 agosto 2019, n. 1931).
Tale ricostruzione, del resto, si appalesa essere stata condivisa dalla stessa Amministrazione civica in sede procedimentale che, non a caso, ha motu proprio provveduto ad eccitare lo scrutinio di AN, con essa provvedendo a dispiegare una lunga interlocuzione, di poi sfociata con la determinazione gravata in questa sede.
Ciò che:
- vale a vieppiù confirmare la esistenza, nella fattispecie procedimentale, delle potestates e dei munera di AN, siccome dapprincipio ben ritenuto dal Comune;
- colora con sfumature financo di inammissibilità il primo mezzo di gravame quivi formulato da esso Comune, comechè patentemente collidente con il contegno serbato in sede procedimentale, inverando in tal guisa una iniziativa processuale “abusiva”, comechè contrastante con il divieto del venire contra factum proprium al lume del quale vagliare (anche) la meritevolezza della successiva (rispetto alla azione amministrativa) condotta tenuta in sede giurisdizionale (TAR Campania, VI, 2 maggio 2025, n. 3507).
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI RU, Presidente
OC MP, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | TI RU |
IL SEGRETARIO