Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
In tema di analisi relative a campioni di alimenti o bevande, deve essere dato avviso alle persone interessate dell'inizio delle operazioni , solo nel caso in cui l'analisi riguardi campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili; negli altri casi, gli interessati hanno la possibilità di chiedere la revisione delle analisi, partecipando ad un nuovo esame delle sostanze, anche con l'assistenza di un consulente tecnico. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si eccepiva l'omesso avviso delle analisi di prima istanza su campioni di pane, osservando che tale sostanza non è deteriorabile, almeno in un arco di tempo ragionevolmente breve, come anche confermato dalla esclusione della stessa dall'elenco delle sostanze alimentari deteriorabili di cui al D.M. 16 dicembre 1993).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2003, n. 21286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21286 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
Dott. Francesco TORIELLO Presidente
1. Dott. Antonio ZUMBO Consigliere
2. Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
3. Dott. Carlo M. GRILLO Consigliere
4. Dott. Vittorio VANGELISTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC CA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 1926/D del 15-25/10/2002, pronunciata dalla Corte di Appello di Catania;
letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale A. Albano con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. R. Candullo, che insiste per l'accoglimento dello stesso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la decisione menzionata in premessa, la Corte di Appello di Catania confermava integralmente la sentenza 4/2/2000 del Tribunale di Ragusa-Sezione distaccata di Vittoria, con la quale US FR era stata condannata alla pena di giorni 10 di arresto e L. 400.000 di ammenda, con conversione della pena detentiva, in ordine al reato (accertato il 6/10/98) di cui agli artt. 5, lett. a), e 6, comma 4, L. n. 283/1962, per aver posto in vendita sostanze alimentari (pane di semola pasta dura) trattate in modo da variarne la composizione naturale (contenuto in ceneri di sostanza secca superiore al limite massimo consentito di 0,95).
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l' imputata, lamentando inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento al disposto dell'art. 1, comma 2, L. n. 283/1962, nel testo modificato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 434/1990), nonché carenza di motivazione circa la non deteriorabilità dell'alimento (pane) sottoposto ad analisi. Sotto il primo profilo evidenzia che le analisi effettuate sui campioni,.prelevati vennero svolte a sua insaputa, pregiudicando quindi il suo diritto di difesa e violando i dettami della Consulta;
sotto il secondo profilo rileva la carenza di prova circa la natura non deteriorabile del pane prelevato e circa l'osservanza delle modalità di corretta conservazione dei campioni da sottoporre ad analisi. All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso è infondato.
È pacifico che, nella fattispecie in esame, la prevenuta non fu messa in condizioni di partecipare alle prime analisi, ma venne avvertita circa il risultato di esse al fine di chiederne la revisione, facoltà di cui, però, non si avvalse. Per quanto concerne l'analisi dei campioni, deve farsi riferimento, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dì procedura penale, all'art. 223 delle norme di attuazione dello stesso, che ha recepito alcuni principi affermati dalla Consulta, durante la vigenza del vecchio codice di rito, e successivamente ribaditi da questa Corte Suprema. Si ricorda, inoltre, che, con sentenza n. 434/1990, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art. 1 L. n. 283/1962 nella parte in cui non prevede che -per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili- il laboratorio competente dia avviso dell' inizio delle operazioni . alle persone interessate, affinché queste possano presenziare ad esse, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
Le procedure di cui all'art. 223 sono state espressamente richiamate poi dal D. L.vo n. 123/1993, concernente i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili.
-Il primo comma dell'art. 223 si riferisce alle analisi di campioni per i quali non è prevista la revisione;
è evidente che in questo caso deve essere assicurata subito un'adeguata difesa ai soggetti interessati alle analisi, giacché altrimenti risulterebbe definitivamente pregiudicata la loro successiva posizione processuale. Ed allora la norma dispone l' obbligo di avvertirli -anche oralmente e senza specifico onere di verbalizzazione- dell'ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate;
detto preavviso costituisce l'unico requisito di utilizzabilità in giudizio delle analisi dei campioni, che sono atti tipicamente amministrativi e non giudiziari, ma hanno piena rilevanza probatoria nell'ambito del processo penale.
-Il secondo comma dell' art. 223 disciplina, invece, l'ipotesi in cui sia prevista la revisione delle analisi ed essa sia richiesta. In tal caso agli interessati ed agli eventuali loro difensori devono essere comunicati -almeno tre giorni prima- la data, l'ora ed il luogo di espletamento esclusivamente delle operazioni di revisione, non essendo in alcun modo garantita la possibilità di partecipazione alle prime analisi.
In definitiva, dunque, il legislatore -considerando che le analisi dei campioni vengono effettuate pur sempre nell'ambito di una fase amministrativa- ha individuato due momenti differenti in cui sorge l'obbligo (pena la inutilizzabilità dei risultati delle stesse) di avvertire gli interessati per assicurare loro un'adeguata tutela: 1) subito dopo il campionamento ed in tempo utile per assistere alle prime analisi, per i campioni per i quali non è prevista la revisione;
2) dopo le prime analisi, quando la revisione sia possibile e venga richiesta dagli interessati, ed almeno tre giorni prima di essa.
Ovviamente la concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi è collegata ad un dato obiettivo: la non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la fisica impossibilità di una reiterazione di esse;
pertanto quando il campione non è deteriorabile, legittimamente viene esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, giacché la revisione consentirebbe comunque, anche se in un momento successivo, di esercitare le garanzie difensive ad essi spettanti (Cass. Sez. III, 13 novembre 1997, n. 11828, Andergassen ed altro). Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, giacché il pane non è considerato alimento deteriorabile, almeno in un arco di tempo ragionevolmente breve, ben poteva essere effettuata -nel senso della attendibilità dei risultati- la revisione delle analisi sui campioni prelevati, se fosse stata richiesta dall'interessata, considerando peraltro il particolare tipo di accertamento (riscontro del contenuto in ceneri), esperibile per un lungo periodo anche su alimenti deteriorabili. Invero anche l'individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili effettuata con D.M. 16 dicembre 1993, che comunque non comprendono il pane, è finalizzata esclusivamente ai controlli microbiologici ufficiali, di cui al D. L.vo 3 marzo 1993, n. 123, e non agli altri tipi di accertamenti, quale quello in questione. In conclusione, nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sarebbe stata utilmente esperibile l'analisi di revisione, per cui l'interessata, per contestare i risultati delle prime analisi "non garantite" del prodotto, avrebbe dovuto avvalersi della possibilità di richiederla. Non avendolo fatto, non può eccepire l'inutilizzabilità processuale delle prime analisi, i cui risultati provano, sotto il profilo oggettivo,la sussistenza della contravvenzione ascrittale.
L' altra doglianza, relativa alla prova del corretto campionamento del prodotto e conservazione dei relativi campioni, oltre che generica, risulta infondata, non avendo i giudici del merito rilevato dagli atti processuali alcun comportamento irregolare da parte dell' autorità di controllo nella sua attività di indagine.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAGGIO 2003.