Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 9249
CASS
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Intempestività della querela

    La Corte ha ritenuto tempestive le querele, poiché le persone offese hanno maturato la ragionevole consapevolezza della volontà dell'imputato di appropriarsi definitivamente delle somme solo in epoca successiva alle date del 6 e 11 giugno 2019, e non prima. La querela è stata presentata il 5 settembre 2019.

  • Inammissibile
    Assenza di motivazione sull'entità della provvisionale

    Il motivo di ricorso relativo alla provvisionale è inammissibile perché il provvedimento di assegnazione della provvisionale non è impugnabile in Cassazione, essendo per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva del risarcimento.

  • Rigettato
    Eccessiva rigorosità della pena base

    La Corte ha argomentato una misura rigorosa della pena detentiva richiamando le modalità del fatto e la sua obiettiva gravità, valorizzando l'intensità del dolo e la callidità dimostrata dall'aver profittato della fiducia amicale e dell'ingenuità degli offesi. Tale ragionamento non è né apparente né manifestamente illogico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 9249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9249
    Data del deposito : 11 marzo 2026

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