CASS
Sentenza 11 marzo 2026
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 9249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9249 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: MB TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Marco Patarnello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, corredate da memoria e nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale, avv. Diamante Ceci, delle parti civili TA RI (avente causa di RI CC) e RO RI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato e la liquidazione delle spese processuali del grado;
letti i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c., in data 23 dicembre 2025 dal difensore dell'imputato, avv. Poalo Paolucci, e la memoria di replica alle conclusioni scritte delle altre parti in data 2 gennaio 2026, con allegate conclusioni scritte, con le quali il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9249 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado, emessa in data 7 marzo 2024 dal Tribunale di Roma, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa, per i delitti di appropriazione indebita contestati, uniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione e la sospensione condizionale della pena. 1.1. La Corte territoriale, investita dall'impugnazione dell'imputato, dichiarava non doversi procedere, limitatamente al reato di appropriazione indebita commesso ai danni di IR Di PA, perché l'azione non doveva essere iniziata per intempestività della querela, rideterminando la pena inflitta per la residua imputazione in anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 900,00 di multa. La Corte confermava nel resto la sentenza impugnata, anche quanto alle statuizioni civili in favore di RI CC e RO RI. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduceva i seguenti argomenti di censura alla decisione di secondo grado impugnata. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio esiziale di motivazione, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 124, cod. pen., lamentando la mancata declaratoria di proscioglimento, per intempestività della querela (5 settembre 2019) anche relativamente agli episodi di appropriazione denunziati da RI CC e RO RI. In particolare, si censura la decisione dei giudici di merito che hanno disatteso la doglianza, già proposta con i motivi di appello svolti sul tema, giacché la conoscenza del perfezionamento della condotta appropriativa deve ritenersi compiuta in tutti i suoi elementi ben prima del giugno 2019, allorquando le persone offese maturarono certezza della volontà dell'imputato di non restituire le somme ricevute con un preciso vincolo di destinazione (l'investimento finanziario). La Corte aveva, viceversa, riconosciuto la tardività della sola querela sporta da ES Di PA, che doveva partecipare della medesima ratio e della medesima sorte. Detto motivo, anche quanto ad utilizzabilità delle fonti di conoscenza indicate nel testo della querela e mai escusse (quali vettori di conoscenza immediata del fatto), verrà in seguito meglio sviluppato con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 23 dicembre 2025. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine all'entità della provvisionale riconosciuta alle parti civili;
in particolare, quanto a misura della stessa, non corrispondente alle risultanze degli atti, come già specificamente argomentato con i motivi di gravame, ignorati sul punto. 2 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la .difesa deduce il vizio esiziale della motivazione, in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, calcolato in misura eccessivamente rigorosa, con la "pena base" calcolata in misura superiore al medio edittale, tenuto conto del minimo (giorni 15 di reclusione, in virtù della sentenza n. 46 del 2024 della Corte costituzionale) e del massimo edittale di cinque anni di reclusione, per i fatti commessi nell'anno 2019. 3. Si è detto degli argomenti sviluppati con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 23 dicembre 2025 (prova della precisa cognizione della volontà di non restituire il denaro ricevuto con preciso vincolo di destinazione ben prima del giugno 2019) e della memoria di replica (in data 2 gennaio 2025) alle conclusioni del P.g. e delle parti civili. 3.1. All'udienza del 9 gennaio 2025, la Corte, sulle conclusioni scritte delle parti, riservava la decisione in camera di consiglio ed all'esito depositava il dispositivo sostenuto dagli argomenti in diritto in appresso sviluppati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il terzo dei motivi di ricorso sono infondati;
il secondo non può essere dedotto afferendo ad un capo della sentenza non suscettibile di irrevocabilità, per la intrinseca natura effimera della determinazione della provvisionale. 1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'improcedibilità dell'azione penale per asserita intempestività delle querele sporte da RI CC e da RO RI il 5 settembre 2019, è infondato in diritto. Il Collegio intende, sul tema, offrire continuità all'orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 24380 del 12 marzo 2015, P., Rv. 264165; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081 - 01; Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732; Sez. 2, n. 10966 del 08/01/2025, Pensavecchio, non mass.), secondo cui la proposizione della querela deve ritenersi tempestiva allorché il fatto si manifesti alla persona offesa in tutti i suoi elementi costitutivi certi, dovendo la decadenza di cui all'art. 124 cod. pen. essere verificata secondo criteri rigorosi e non sulla base di mere supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. Sul tema, la Corte d'appello ha offerto corrette risposte argomentative, ricostruendo la vicenda e spiegando in modo logico le ragioni per le quali è pervenuta (sulla base dell'analisi del contenuto utilizzabile del testo delle querele, acquisite con il consenso delle parti) al convincimento che solo in epoca successiva alle date del 6 e 11 giugno 2019 i querelanti avevano consolidato la ragionevole consapevolezza che l'imputato intendeva acquisire definitivamente al suo patrimonio le somme percepite con un preciso mandato ad investire nel i mercato finanziario. Dunque, la Corte ha correttamente ritenuto tempestive le querele/ presentate il 5 settembre 2019. La ricostruzione sviluppata dai giudici del merito è lineare ed è 3 frutto di un ragionamento intorno art elementi di fatto, il cui peso probatorio appare valutato in modo coerente con le premesse di fatto e privo di vizi logici evidenti. In particolare, non è questione di omesso esame dei testi di riferimento (la cui escussione "di risulta" non risulta richiesta dalla difesa in primo grado), quanto piuttosto della perfetta utilizzabilità (sulla base del consenso prestato dalle parti) del testo contenutistico e narrativo delle querele (sul punto, Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021, dep. 2022, Lamberti, Rv. 282774 - 01), il che peraltro neppure è in fatto controverso. Il testo dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. così dispone: "Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva". Il prestato consenso ha reso l'atto di cui si discute utilizzabile ai fini della decisione, in quanto acquisito al fascicolo per il dibattimento, sul quale, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., deve fondarsi la decisione del giudice, essendosi formato al riguardo un negozio processuale, che l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha concluso esercitando un potere, rientrante nella sua sfera di disponibilità. Inoltre, come affermato da un condivisibile arresto di questa Corte, il disposto di cui all'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., deve essere letto alla luce della previsione di cui all'art. 111, comma quinto, Cost., secondo il quale il principio del contraddittorio è derogabile per il consenso espresso dalla parte titolare del diritto garantito, con la conseguenza che il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo (così Sez. 5, n. 2679 del 06/12/2018, Di Rosa, Rv. 274595). 1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, questo Collegio intende dare continuità al consolidato indirizzo di questa Corte, in punto di doglianze relative al riconoscimento della provvisionale in favore della parte civile: "Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02). 1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, proiettato a censurare la valutazione di merito sulla dosimetria della sanzione (pena base, per il più grave dei reati di appropriazione indebita posto a base della piramide sanzionatoria, anni due e mesi tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa), deve tenersi in considerazione la data del commesso reato (16 aprile 2019). In allora, la forbice sanzionatoria oscillava tra il minimo due anni di reclusione ed il massimo di cinque anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria era indicata tra il minimo euro mille ed il massimo di euro tremila (legge n. 3 del 9 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019). Il giudice di primo grado si è pronunciato con sentenza del 7 marzo 2019, vigente la forbice edittale appena sopra indicata. Nel 2024 (sent. n. 46, dep. 22/03/2024) si è pronunciata la Corte costituzionale che ha lasciato inalterato il massimo edittale, mentre ha espunto 4 dall'ordinamento il minimo di due anni di reclusione;
sicché il minimo edittale alla data della definizione del giudizio di appello era, secondo quanto dispone l'art. 23, primo comma del codice penale, di 15 giorni di reclusione. La Corte territoriale si è dunque sensibilmente discostata dal minimo edittale in allora vigente, misurando la sanzione detentiva irrogata poco sotto la media edittale. Tuttavia, la Corte ha argomentato una misura così rigorosa della pena detentiva richiamando le modalità del fatto e la sua obiettiva gravità (intensità del dolo, valorizzata dalla callidità dimostrata dall'aver profittato della fiducia amicale e della ingenuità degli offesi). Il che corrisponde ad un canone argomentativo che non è né apparente, né manifestamente illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). 2. Il ricorso proposto va pertanto rigettato. 2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. 2.2. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, TA RI (avente causa di RI CC) e RO RI, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del numero delle parti civili, del rito non partecipato dalle parti in presenza e del concreto sforzo argomentativo di resistenza ai motivi introduttivi del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RI TA e RI RO, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Marco Patarnello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, corredate da memoria e nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale, avv. Diamante Ceci, delle parti civili TA RI (avente causa di RI CC) e RO RI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato e la liquidazione delle spese processuali del grado;
letti i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c., in data 23 dicembre 2025 dal difensore dell'imputato, avv. Poalo Paolucci, e la memoria di replica alle conclusioni scritte delle altre parti in data 2 gennaio 2026, con allegate conclusioni scritte, con le quali il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9249 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado, emessa in data 7 marzo 2024 dal Tribunale di Roma, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa, per i delitti di appropriazione indebita contestati, uniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione e la sospensione condizionale della pena. 1.1. La Corte territoriale, investita dall'impugnazione dell'imputato, dichiarava non doversi procedere, limitatamente al reato di appropriazione indebita commesso ai danni di IR Di PA, perché l'azione non doveva essere iniziata per intempestività della querela, rideterminando la pena inflitta per la residua imputazione in anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 900,00 di multa. La Corte confermava nel resto la sentenza impugnata, anche quanto alle statuizioni civili in favore di RI CC e RO RI. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduceva i seguenti argomenti di censura alla decisione di secondo grado impugnata. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio esiziale di motivazione, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 124, cod. pen., lamentando la mancata declaratoria di proscioglimento, per intempestività della querela (5 settembre 2019) anche relativamente agli episodi di appropriazione denunziati da RI CC e RO RI. In particolare, si censura la decisione dei giudici di merito che hanno disatteso la doglianza, già proposta con i motivi di appello svolti sul tema, giacché la conoscenza del perfezionamento della condotta appropriativa deve ritenersi compiuta in tutti i suoi elementi ben prima del giugno 2019, allorquando le persone offese maturarono certezza della volontà dell'imputato di non restituire le somme ricevute con un preciso vincolo di destinazione (l'investimento finanziario). La Corte aveva, viceversa, riconosciuto la tardività della sola querela sporta da ES Di PA, che doveva partecipare della medesima ratio e della medesima sorte. Detto motivo, anche quanto ad utilizzabilità delle fonti di conoscenza indicate nel testo della querela e mai escusse (quali vettori di conoscenza immediata del fatto), verrà in seguito meglio sviluppato con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 23 dicembre 2025. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine all'entità della provvisionale riconosciuta alle parti civili;
in particolare, quanto a misura della stessa, non corrispondente alle risultanze degli atti, come già specificamente argomentato con i motivi di gravame, ignorati sul punto. 2 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la .difesa deduce il vizio esiziale della motivazione, in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, calcolato in misura eccessivamente rigorosa, con la "pena base" calcolata in misura superiore al medio edittale, tenuto conto del minimo (giorni 15 di reclusione, in virtù della sentenza n. 46 del 2024 della Corte costituzionale) e del massimo edittale di cinque anni di reclusione, per i fatti commessi nell'anno 2019. 3. Si è detto degli argomenti sviluppati con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 23 dicembre 2025 (prova della precisa cognizione della volontà di non restituire il denaro ricevuto con preciso vincolo di destinazione ben prima del giugno 2019) e della memoria di replica (in data 2 gennaio 2025) alle conclusioni del P.g. e delle parti civili. 3.1. All'udienza del 9 gennaio 2025, la Corte, sulle conclusioni scritte delle parti, riservava la decisione in camera di consiglio ed all'esito depositava il dispositivo sostenuto dagli argomenti in diritto in appresso sviluppati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il terzo dei motivi di ricorso sono infondati;
il secondo non può essere dedotto afferendo ad un capo della sentenza non suscettibile di irrevocabilità, per la intrinseca natura effimera della determinazione della provvisionale. 1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'improcedibilità dell'azione penale per asserita intempestività delle querele sporte da RI CC e da RO RI il 5 settembre 2019, è infondato in diritto. Il Collegio intende, sul tema, offrire continuità all'orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 24380 del 12 marzo 2015, P., Rv. 264165; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081 - 01; Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732; Sez. 2, n. 10966 del 08/01/2025, Pensavecchio, non mass.), secondo cui la proposizione della querela deve ritenersi tempestiva allorché il fatto si manifesti alla persona offesa in tutti i suoi elementi costitutivi certi, dovendo la decadenza di cui all'art. 124 cod. pen. essere verificata secondo criteri rigorosi e non sulla base di mere supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. Sul tema, la Corte d'appello ha offerto corrette risposte argomentative, ricostruendo la vicenda e spiegando in modo logico le ragioni per le quali è pervenuta (sulla base dell'analisi del contenuto utilizzabile del testo delle querele, acquisite con il consenso delle parti) al convincimento che solo in epoca successiva alle date del 6 e 11 giugno 2019 i querelanti avevano consolidato la ragionevole consapevolezza che l'imputato intendeva acquisire definitivamente al suo patrimonio le somme percepite con un preciso mandato ad investire nel i mercato finanziario. Dunque, la Corte ha correttamente ritenuto tempestive le querele/ presentate il 5 settembre 2019. La ricostruzione sviluppata dai giudici del merito è lineare ed è 3 frutto di un ragionamento intorno art elementi di fatto, il cui peso probatorio appare valutato in modo coerente con le premesse di fatto e privo di vizi logici evidenti. In particolare, non è questione di omesso esame dei testi di riferimento (la cui escussione "di risulta" non risulta richiesta dalla difesa in primo grado), quanto piuttosto della perfetta utilizzabilità (sulla base del consenso prestato dalle parti) del testo contenutistico e narrativo delle querele (sul punto, Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021, dep. 2022, Lamberti, Rv. 282774 - 01), il che peraltro neppure è in fatto controverso. Il testo dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. così dispone: "Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva". Il prestato consenso ha reso l'atto di cui si discute utilizzabile ai fini della decisione, in quanto acquisito al fascicolo per il dibattimento, sul quale, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., deve fondarsi la decisione del giudice, essendosi formato al riguardo un negozio processuale, che l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha concluso esercitando un potere, rientrante nella sua sfera di disponibilità. Inoltre, come affermato da un condivisibile arresto di questa Corte, il disposto di cui all'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., deve essere letto alla luce della previsione di cui all'art. 111, comma quinto, Cost., secondo il quale il principio del contraddittorio è derogabile per il consenso espresso dalla parte titolare del diritto garantito, con la conseguenza che il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo (così Sez. 5, n. 2679 del 06/12/2018, Di Rosa, Rv. 274595). 1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, questo Collegio intende dare continuità al consolidato indirizzo di questa Corte, in punto di doglianze relative al riconoscimento della provvisionale in favore della parte civile: "Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02). 1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, proiettato a censurare la valutazione di merito sulla dosimetria della sanzione (pena base, per il più grave dei reati di appropriazione indebita posto a base della piramide sanzionatoria, anni due e mesi tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa), deve tenersi in considerazione la data del commesso reato (16 aprile 2019). In allora, la forbice sanzionatoria oscillava tra il minimo due anni di reclusione ed il massimo di cinque anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria era indicata tra il minimo euro mille ed il massimo di euro tremila (legge n. 3 del 9 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019). Il giudice di primo grado si è pronunciato con sentenza del 7 marzo 2019, vigente la forbice edittale appena sopra indicata. Nel 2024 (sent. n. 46, dep. 22/03/2024) si è pronunciata la Corte costituzionale che ha lasciato inalterato il massimo edittale, mentre ha espunto 4 dall'ordinamento il minimo di due anni di reclusione;
sicché il minimo edittale alla data della definizione del giudizio di appello era, secondo quanto dispone l'art. 23, primo comma del codice penale, di 15 giorni di reclusione. La Corte territoriale si è dunque sensibilmente discostata dal minimo edittale in allora vigente, misurando la sanzione detentiva irrogata poco sotto la media edittale. Tuttavia, la Corte ha argomentato una misura così rigorosa della pena detentiva richiamando le modalità del fatto e la sua obiettiva gravità (intensità del dolo, valorizzata dalla callidità dimostrata dall'aver profittato della fiducia amicale e della ingenuità degli offesi). Il che corrisponde ad un canone argomentativo che non è né apparente, né manifestamente illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). 2. Il ricorso proposto va pertanto rigettato. 2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. 2.2. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, TA RI (avente causa di RI CC) e RO RI, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del numero delle parti civili, del rito non partecipato dalle parti in presenza e del concreto sforzo argomentativo di resistenza ai motivi introduttivi del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RI TA e RI RO, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente