Decreto cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE PO, rappresentata e difesa dagli avvocati Tullio D'Amora e Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Tullio Damora in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, LE Orbini Michelucci e DE Domini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VA ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Alberto Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BA VA, ON IL, LL AR, NI PP, AR DE e MO CA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Pisa n. 319/2025 prot. n. 26736/2025 del 27 febbraio 2025, pubblicato nell''Albo Ufficiale Informatico in data 27 febbraio 2025, con cui sono stati approvati gli atti “della procedura per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare COMP-01/A, “Critica letteraria e letteratura comparate” (codice selezione PA2024-6-1) presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’università di Pisa, di cui al bando emanato con decreto rettoriale n. 1716/2024 del 24 luglio 2024” nonché di ogni altro o atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, dalla ricorrente tra i quali in particolare, per quanto in ipotesi occorra il Decreto Rettorale n. 1716/2024 del 24 luglio 2024, con cui è stata indetta la procedura selettiva (Bando), i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute del 13 gennaio 2025 e del 22 febbraio 2025, nonché per quanto occorrer possa, del Decreto Rettorale n. 3322/2024 del 23 dicembre 2024, di nomina della Commissione giudicatrice e, ove occorra, l’eventuale provvedimento del Consiglio di Dipartimento relativo alla proposta di chiamata del candidato prescelto, nonché l’eventuale stipula del contratto di chiamata, come atto meramente esecutivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti il 28 luglio 2025:
della Delibera del Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica del 25 marzo 2025 dell’Università di Pisa con cui è stata formulata la proposta di chiamata della Dott.ssa VA ST a professore associato ex art. 18, co. 4, L. 240/2010;
della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa n. 144 del 23 aprile 2025, con cui è stata approvata la proposta di chiamata;
del Decreto Rettorale n. 25 del 29 aprile 2025 di nomina della Dott.ssa VA ST a professore associato, tutti conosciuti dalla ricorrente a seguito del riscontro dell’istanza di accesso avvenuto con pec del 14 maggio 2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa e della Prof.ssa VA ST;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. OV HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Prof.ssa LE PO ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Pisa n. 319/2025 (prot. n. 26736/2025) del 27 febbraio 2025, con cui sono stati approvati gli atti “ della procedura per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare COMP-01/A, “Critica letteraria e letteratura comparate ” (codice selezione PA2024-6-1) presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.
La selezione in esame rientra nella programmazione delle risorse assegnate nell’ambito del Progetto “Dipartimenti di Eccellenza” con fondi MUR.
Alla stessa procedura ha partecipato la ricorrente che ha dichiarato di rivestire attualmente il ruolo di Professoressa associata in Letteratura italiana contemporanea (settore scientifico disciplinare [SSD] LICO-01/A, in precedenza L-FIL-LET/11) presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) e, ancora, altri otto candidati.
Sulla base dei criteri di valutazione stabiliti la Commissione, in precedenza nominata, ha effettuato la valutazione comparativa di pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica, elaborando per ciascun candidato un giudizio descrittivo specifico, attribuendo una valutazione compresa tra insufficiente e ottimo (insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo).
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 1, 2, 3 e ss. dello Statuto dell’Università di Pisa emanato con il decreto del Rettore n. 2711 del 27 febbraio 2012; a parere della ricorrente la Commissione avrebbe modificato i criteri di valutazione dei candidati sulla base degli standard qualitativi fissati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 per la valutazione dell’attività didattica;
2. la violazione degli artt. 1, 2, 3 e ss. dello Statuto dell’Università emanato con il decreto del Rettore n. 2711 del 27 febbraio 2012 e della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ”;
3. la violazione degli artt. 1, 2, 3 e ss. dello Statuto dell’Università emanato con il decreto del Rettore n. 2711 del 27 febbraio 2012; la Commissione non avrebbe predeterminato una “griglia” descrittiva delle modalità di articolazione delle valutazioni in relazione a ciascun parametro, senza adottare un’adeguata motivazione delle ragioni delle valutazioni comparative effettuate sui candidati.
Con successivi motivi aggiunti si è impugnata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura Linguistica del 25 marzo 2025 dell’Università di Pisa con cui è stata formulata la proposta di chiamata della Prof.ssa VA ST a professore associato e, ciò, unitamente all’atto di approvazione della stessa proposta.
Si è costituita l’Università di Pisa, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure proposte e per mancato superamento della prova di resistenza e, ancora, per essere le stesse censure tutte attinenti al merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice.
Ulteriori profili di inammissibilità sarebbero da ricondurre al fatto che la ricorrente non avrebbe immediatamente impugnato i criteri previsti dal bando e, ancora, che i motivi di censura sarebbero finalizzati a sostituire il giudizio della Commissione giudicatrice con quello della stessa ricorrente.
Nel merito l’Università ha contestato le argomentazioni dedotte, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione (contrariamente a quanto sostenuto) sarebbe stata chiamata, non a un semplice confronto quantitativo, ma a valutare l’aderenza del profilo al settore concorsuale, avendo ritenuto di valorizzare il fatto che la candidata ST avesse svolto l’intero suo percorso accademico all’interno del settore concorsuale oggetto di selezione (SSD COMP-01/A), sviluppando una produzione sistematicamente improntata alla comparazione letteraria, alla riflessione teorica e agli studi transnazionali e intermediali.
Analoghe argomentazioni sono state proposte dalla Prof.ssa ST, costituitasi come controinteressata nel presente giudizio.
All’udienza del 13 gennaio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario premettere che la manifesta infondatezza consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, pur non apparendo del tutto infondata l’eccezione diretta a rilevare il mancato superamento della prova della resistenza, non potendo evincersi (almeno ad un primo esame) l’esistenza di circostanze in base alle quali, a fronte di criteri differenti o di una diversa applicazione degli stessi, la ricorrente avrebbe potuto ottenere un punteggio diverso e superiore a quello degli altri candidati, tale da collocarla in posizione di preminenza.
1.1 È comunque da respingere il primo motivo con il quale la ricorrente contesta l’individuazione dei criteri da parte della Commissione, per non aver effettuato un’applicazione pedissequa degli standard di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
1.2 A tal fine è necessario premettere che, una volta pubblicato il bando e pervenute le domande, la Commissione si è riunita nei giorni 20 gennaio e 22 febbraio 2025.
1.3 In occasione della prima seduta, a seguito delle elezioni di Presidente e di Segretario, la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione, mentre nella seconda riunione, oltre alle declaratorie circa l’assenza di cause di incompatibilità e quindi di astensione rispetto ad alcun candidato, i commissari hanno preso visione delle domande dei nove partecipanti.
1.4 Sulla base dei criteri di valutazione stabiliti, i membri della Commissione hanno quindi effettuato la valutazione comparativa di pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica, elaborando per ciascun candidato un giudizio descrittivo specifico, attribuendo a ciascun parametro una valutazione compresa tra insufficiente e ottimo (insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo).
1.5 Nell’ambito di detta valutazione la commissione ha attribuito alla ricorrente solo il giudizio di “discreto”, a fronte di altri partecipanti ai quali è stato attribuito un giudizio complessivo tra buono e ottimo (Dott. BA, ON, NI, AR, tutti con giudizio “buono”, mentre l’unica candidata ad avere ottimo è stata la vincitrice).
1.6 È dirimente constatare che in nessuna norma del regolamento è possibile desumere che la Commissione fosse obbligata ad applicare pedissequamente i criteri contenuti nel D.M. 4 agosto 2011, n. 344, così come invece sostiene la ricorrente.
1.7 Al contrario, l’art. 4 dello stesso regolamento, attribuisce uno specifico potere discrezionale alla Commissione e, ciò, nella parte in cui stabilisce che “ la valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione durante la prima riunione della stessa …; i criteri di valutazione relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica dovranno essere stabiliti tenuto conto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 ”.
Si consideri, inoltre, che i criteri di cui al D.M. citato riguardano specificatamente “la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ”, mentre per altre procedure (come quella in esame) essi rappresentano il solo “perimetro” all’interno del quale si deve svolgere la valutazione, potendo essere diversamente “graduati” anche in base al tipo di selezione che dovrà concretamente svolgersi.
1.8 E’ noto che sul punto un costante orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di precisare che “ la presenza di un elevato tasso di discrezionalità consente al giudice amministrativo di verificare soltanto l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della Commissione non deve apparire in contraddizione ed incongruente con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di talché la valutazione della Commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione ” (T.A.R. Veneto n. 567/2016; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I 10 giugno 2019 n. 1413; Cons. Stato sez. VI, 25 settembre 2006 n. 5608; TAR Calabria n. 671/21).
1.9 Non solo pertanto la predeterminazione dei criteri attiene al potere discrezionale della commissione (in questo senso si veda anche Cons. Stato n. 1869/22), ma nemmeno è dimostrata la violazione dei principi di terzietà e imparzialità, stante il fatto che gli stessi criteri valutativi devono essere determinati durante la prima seduta (come è effettivamente avvenuto), mentre l’apertura e la presa visione delle candidature avviene soltanto dopo la fissazione dei criteri, com’è dimostrato dai verbali della procedura in esame.
2. I criteri così definiti dalla Commissione sono stati comunque adottati nel rispetto delle linee guida di cui al D.M. sopra citato, avendo a riferimento la circostanza che il bando riguardava la copertura di un posto afferente al settore della “ critica letteraria e letteratura comparate ” e, ciò, con l’effetto che deve ritenersi condivisibile l’argomentazione in base alla quale tutte le operazioni valutative della Commissione devono essere ricondotte ed apprezzate esclusivamente con riferimento a tale “tipologia”.
Si consideri, infatti, che per la valutazione dell’attività didattica la Commissione ha previsto che “… si valuteranno le esperienze maturate nell'ambito del settore scientifico disciplinare COMP-01/A, la continuità degli insegnamenti e la titolarità degli stessi ”.
2.1 Sempre nell’espressione di un potere discrezionale la Commissione ha ritenuto di non valorizzare l’attività di assistenza degli studenti nella predisposizione delle tesi di dottorato, essendosi in presenza di un concorso per professore associato e non per professore ordinario.
2.2 Anche la valutazione dell’attività di ricerca scientifica è immune dalle censure dedotte, essendo stata effettuata mediante l’analisi del curriculum, in conformità all’art. 4 del bando e all’art. 6 del regolamento sopra citato.
2.3 Si consideri, inoltre, che l’Università di Pisa, nell’esercizio della propria sfera di autonomia, non ha previsto, all’interno del proprio Regolamento per la chiamata dei docenti, regole generali e astratte valevoli per tutte le procedure di selezione, delegando la predeterminazione delle stesse, nonché dei criteri delle specifiche procedure di chiamata, alle singole Commissioni giudicatrici.
2.4 Si è così stabilito che per la valorizzazione della ricerca, saranno tenuti in considerazione la collaborazione a riviste scientifiche, l’attività di coordinamento e tutoraggio all’interno di équipe di ricerca e l’attività di terza missione, sempre congruenti con il settore COMP-01/A, inserendo la valutazione della “terza missione”, in quanto parte ormai integrante dell’attività accademica, secondo le nuove linee guida ANVUR per il Sistema di Assicurazione Qualità negli Atenei, approvate in data 8 agosto 2024.
2.5 Quanto, invece, ai premi di livello nazionale e internazionale, la Commissione ha scelto di non tenerne conto perché non li ha ritenuti indicatori affidabili e autoevidenti di qualità accademica, potendo verificarsi l’eventualità di dover valutare premi conferiti da istituzioni nazionali o internazionali di cui non sia possibile determinare l’esatto peso e valore accademico.
2.6 È parimenti evidente che la Commissione avrebbe potuto fondarsi solo sui titoli dedotti dai partecipanti alla procedura, non avendo gli strumenti per verificare (come sostiene il ricorrente) i risultati e dell’impatto delle attività scientifiche svolte.
2.7 Altrettanto infondate sono le considerazioni laddove il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe erroneamente considerato (nell’ambito della valutazione della ricerca) il prestigio delle sedi o la collaborazione a riviste scientifiche di settore, aspetti questi ultimi che attengono (anch’essi) al potere discrezionale della commissione e in relazioni ai quali non si rinviene l’esistenza dei profili di eccesso di potere che consentirebbero un sindacato di questo Tribunale.
Più in generale (e anche a prescindere dalle specifiche contestazioni) è dirimente constatare che dall’esame dei verbali è possibile evincere la correttezza dell’operato della Commissione che, in applicazione dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo, ha predisposto dei criteri comprensibili e ragionevoli, in linea col D.M. sopra citato e nel rispetto del regolamento di ateneo, distinguendo tra attività didattica, curriculum, pubblicazioni e fornendo un motivato giudizio complessivo, non numerico, su tali tre parametri.
2.8 Il primo motivo è, pertanto, infondato e va respinto.
2.9 Altrettanto da respingere è anche la seconda censura, con la quale la ricorrente contesta ancora i giudizi della Commissione, sostenendo la pertinenza della propria attività di ricerca rispetto al SSD COMP-01/A “Critica letteraria e letterature comparate”.
3. Sul punto è dirimente constatare che, come risulta dai verbali della Commissione, la Prof.ssa PO presenta un profilo accademico, certamente di rilievo, ma in settore seppur parzialmente differente (L-FIL-LET/11, denominato LICO-01/A) e relativo alla “ Letteratura italiana contemporanea ”, nel cui ambito si è sviluppata la sua attività didattica e scientifica.
3.1 La Commissione ha, infatti, evidenziato che “ le incursioni comparatistiche, anche nelle due monografie citate ...non permettono di definire il profilo di una studiosa vocata alla comparatistica letteraria, mentre gli studi dedicati a LS RA, che ricadono nella disciplina che attualmente insegna, mostrano rigore e accuratezza filologica ”.
Ne consegue che, come evidenzia l’Università, uno studio su LS RA può certamente avvalersi di strumenti teorici e metodologici delle Letterature comparate, ma questo non rende quello studio necessariamente comparatistico.
3.2 Dalla declaratoria del settore LICO-01/A “Letteratura italiana contemporanea” è possibile evincere che “ Oggetto dell’attività scientifica, formativa e culturale del gruppo sono le opere italiane, in lingua e in dialetto, dell’età con-temporanea, fino ai nostri giorni, e i relativi autori… Sul piano dei metodi e degli strumenti, le ricerche del gruppo e le attività didattiche si avvalgono di tutte le più aggiornate metodologie della critica letteraria e dell’analisi testuale, della teoria della letteratura, della filologia d’autore, della lessicografia computazionale e dell’informatica umanistica, dell’intertestualità, non solo letteraria, di archivi e carteggi, documenti sonori e audiovisivi”.
Ne consegue che la “comparazione”, nell’ambito della declaratoria del settore SSD LICO-01, costituisce uno strumento metodologico, funzionale a meglio definire un profilo di studio che attiene all’indagine italianistica contemporaneistica.
3.3 Dette argomentazioni non solo confermano che il profilo della controinteressata risulta più aderente alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire all’interno del dipartimento di Letterature Comparatistiche, ma soprattutto l’assenza dei profili idonei a sindacare un giudizio discrezionale della Commissione.
Come si è avuto modo di anticipare anche questo Tribunale ha chiarito che le valutazioni effettuate dalla Commissione di concorso sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità tecnica: si tratta di valutazioni di merito che non possono essere sindacate in giudizio, se non nei termini di una manifesta illogicità o incongruenza non sussistenti nel caso di specie (T.A.R. Toscana, sez. I, 08/06/2021, n. 855; T.A.R. Lazio, sez. III, 04/03/2024, n. 4277; T.A.R. Toscana, sez. I, 20/04/2023, n. 418; T.A.R. Lazio, sez. III, 06/02/2024, n. 2282; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 03/05/2024, n. 8872; T.A.R. Toscana, sez. IV, 14/10/2024, n. 1158).
3.4 Dette argomentazioni consentono di respingere anche il terzo motivo mediante il quale la ricorrente contesta il fatto che la Commissione non avrebbe previsto una “griglia” descrittiva delle modalità di articolazione delle valutazioni in relazione a ciascun parametro.
3.5 Un costante orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questo Tribunale, ha evidenziato “.. che il criterio di valutazione dei candidati prescelto dalla Commissione non sia per nulla quello quantitativo prospettato in più parti del ricorso […] ma il ben diverso criterio che guarda alla valutazione globale dei candidati e che esclude che sussista una qualche necessità di utilizzare parametri quantitativi, numerici o “griglie” di valutazione che si risolverebbero in quel sistema di “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi” che la Sezione ha già ritenuto inapplicabile all’elevata complessità di valutazione dei concorsi universitari.. ” ( T.A.R. Toscana, sez. IV, 16aprile 2024, n. 459 Tar Toscana, sez. IV, 14.10.2024 n. 1158 e Tar Toscana, sez. IV, 29.03.2025 n. 567).
3.6 Anche nel caso di specie la Commissione ha fatto riferimento ad un sistema di valutazione dei titoli “a corpo” che la giurisprudenza di questo Tribunale ha dovuto affrontare più volte, rilevandone la piena legittimità, in una prospettiva che guarda alla globalità della produzione scientifica e del valore del candidato e che esclude che il “ giudizio di sintesi della commissione …(possa essere ritenuto) viziato solo per il fatto di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato, ma solo qualora non sia possibile comprendere a quali profili lo stesso si riallacci o vi sia una manifesta incongruità fra i profili considerati ed il loro apprezzamento (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 dicembre 2020, n. 1637)”.
3.7 Ne consegue che non risulta condivisibile il tentativo della ricorrente di operare una parcellizzazione dei giudizi, prescindendo dalla considerazione che il compito della commissione che era di porre in essere una valutazione globale dei candidati (in questo senso Tar Toscana, sez. IV, 14.10.2024 n. 1158 e Tar Toscana, sez. IV, 29.03.2025 n. 567).
3.8 Altrettanto infondate sono le argomentazioni contenute nei successivi motivi, laddove si sostiene che il Consiglio di Amministrazione e il Rettore si sarebbero limitati a recepire le valutazioni della Commissione, senza effettuare alcun apprezzamento.
3.9 Dette argomentazioni non considerano i diversi ruoli rivestiti dal Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Amministrazione e Rettore.
4. Se è pur vero che il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di un candidato che non abbia conseguito il giudizio migliore (previa congrua motivazione), in ogni caso, lo stesso organo non è comunque abilitato a duplicare e rinnovare le valutazioni proprie della Commissione, come invece si sostiene.
4.1 Si consideri, inoltre, che nel caso di specie la Commissione aveva avuto cura di porre in essere un giudizio complessivo per ciascun candidato, nell’ambito del quale l’attuale vincitrice aveva ricevuto la valutazione migliore, sulla base di precisi criteri in precedenza determinati.
4.2 Proprio in considerazione di detta valutazione complessiva il Consiglio ha deliberato di proporre la chiamata della Prof.ssa ST, considerando come quest’ultima fosse l’unica ad aver riportato il giudizio complessivo di “ottimo” nei verbali della Commissione giudicatrice e, ciò, senza entrare nel merito tecnico delle valutazioni svolte dalla Commissione.
4.3 Ne consegue che anche gli atti di cui ai motivi aggiunti risultano immuni dalle censure proposte, essendosi in presenza di atti diretti a verificare la regolarità della procedura comparativa posta in essere dalla Commissione.
4.4 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, e i motivi aggiunti, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV HI | CA NI |
IL SEGRETARIO