Sentenza 27 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16104 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 6 1 04 /03 MATTONEDott. Sergio 7722/01 Dott. Natale CAPITANIO 11970/01 Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI 11984/01 Consigliere- Cron.32774 Dott. Giuseppe CELLERINO - Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. | ha pronunciato la seguente Ud.26/05/03 219 ---- SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA ME, domiciliato in ROMA presso LA CNACELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ME CARPAGNANO, BIAGIO CAPACCHIONE, giusta delega in atti;
w ricorrente w w contro ļ ... SPERA VA, SPERA S.A.S. DI SPERA VA & C., CEDEST S.R.L.; M intimati - e sul 2° ricorso n° 11970/01 proposto da: CEDEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale "-2003 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato | 3186 -1- in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI che lo rappresenta e ' difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
ZA ME, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO CAPACCHIONE, ME CARPAGNANO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
SPERA VA, SPERA DI SPERA VA & C S.A.S.; intimati e sul 3° ricorso n 11984/01 proposto da: SPERA VA, in proprio e per la SPERA DI SPERA VA C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati presso lo studio in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, - - dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
ZA ME, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE -2- SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO CAPACCHIONE, ME CARPAGNANO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
CEDEST S.R.L.; intimata avverso la sentenza n. 2086/00 del Tribunale di TRANI depositata il 11/01/01 R.G.N. 5937/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso;
previa riunione dei tre ricorsi;
accoglimento del principale limitatamente al quarto motivo e ricorso quanto di ragione al settimo motivo. Accoglimento per del secondo profilo, comune al ricorso incidentale di SPERA VA S.A.S. SPERA;
accoglimento altresì del terzo motivo di quest'ultimo, con invio al giudice di merito;
dichiarazione di inammissibilità o comunque rigetto di ogni altra censura. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4 aprile 1991 al Pretore di Barletta, EN ZA esponeva di aver lavorato dal 1979 al luglio 1988 alle dipendenze dell'impresa individuale di IO ER e di essere stato subito dopo assunto con le medesime mansioni dalla s.r.l. ST. Il ricorrente affermava ancora che nel novembre 1988 la detta impresa individuale aveva cessato l'attività e molti dei dipendenti erano passati ad una s.a.s. ER. Sostenendo di avere effettivamente lavorato alle dipendenze di quest'ultima, oltreché dello ER, egli chiedeva accertarsi la reale esistenza di un'unica impresa, malgrado l'apparenza di tre soggetti, oppure l'interposizione fittizia della s.r.l. ST nel rapporto di lavoro, in realtà intercorso con la s.a.s. ER. laIl ricorrente chiedeva in conseguenza condanna delle tre imprese in solido oppure, in subordine, dello ER e della ST pro quota, al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento ai sensi della contrattazione collettiva per i dipendenti da imprese commerciali o anche ai sensi dell'art. 36, primo comma, Cost., per lavoro straordinario, scatti di anzianità ed altre voci. Con altro ricorso dell'8 aprile 1991 10 ZA chiedeva accertarsi la sua qualifica di lavoratore dipendente della s.a.s. ER e condannarsi questa ad iscriverlo nei libri paga e matricola. Costituitisi i convenuti e riuniti i ricorsi, il Pretore rigettava le domande con decisione dell'11 novembre 1994, in parte riformata con sentenza dell'11 gennaio 2001 dal Tribunale di Trani, il quale condannava tanto lo ER quanto la s.r.l. ST a pagare allo ZA differenze retributive, con interessi "sulla sorte capitale non rivalutata". Esso osservava, quanto all'asserita interposizione fittizia della ST nel rapporto di lavoro, che l'attore non aveva provato essere state adoperate dalla medesima macchine, attrezzature e capitali forniti dall'interponente s.a.s. ER;
al contrario, la prova documentale dimostrava come la ST avesse usato macchinari propri, acquistandoli prima con un contratto di locazione finanziaria del 27 gennaio 1989 e poi riscattandoli;
essa aveva inoltre investito decine milioni di lire per l'impianto di altredi 5 macchine, aveva impiegato personale proprio ed aveva numerosi committenti propri, così risultando assoggettata ad un rischio economico d'impresa. Infine lo ZA non aveva provato di essere sottoposto al potere direttivo e disciplinare di un soggetto diverso dalla ST, non avendo alcun significato giuridico l'espressione di un testimone, secondo cui unico "punto di riferimento" di tutt'e tre le suddette imprese era lo ER, e risultando dai libri matricola come la società asseritamente interposta avesse assunto personale proprio, anziché trasferirlo per intero dalle altre due imprese;
in ogni caso non si era avuto trasferimento senza il consenso dei trasferiti. Del resto lo stesso ZA aveva affermato in altro processo che le società ST e ER erano "ditte autonome e separate". Accertata in tal modo la sussistenza dei rapporti di lavoro alle dipendenze prima dello ER e poi della s.r.l. ST, il Tribunale escludeva la prescrizione dei crediti di lavoro dedotti in giudizio: dal prospetto fornito dallo ZA ed indicativo del numero dei dipendenti delle due imprese ora dette, risultava come le dimensioni delle medesime potessero assicurare la stabilità 6 reale del rapporto di lavoro, con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione, soltanto nel periodo compreso fra il novembre 1985 ed il settembre 1986. I contratti collettivi susseguitisi nel tempo non erano applicabili per non iscrizione dei datori di lavoro alle associazioni stipulanti. Dalle numerose prove testimoniali era risultato, sia pure con approssimazione, che il. lavoro prestato dallo ZA aveva superato di trenta minuti e per cinque giorni alla settimana le otto ore giornaliere di cui all'art. 11 d.r.l. 15 marzo 1923 n. 692, mentre il metodo di calcolo del compenso era indicato nel contratto collettivo efficace erga nazionale del 28 giugno 1958, reso omnes dal d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481, che stabiliva l'aliquota del venti per cento della paga normale globale. Lo stesso d.P.R. nell'art. 80 stabiliva i modi di calcolo degli scatti di anzianità. Infine il Tribunale escludeva che per le mansioni effettivamente svolte l'appellante avesse diritto, ex art. 36 Cost., a ricevere più di quanto già corrispostogli, anche a titolo di premi di produzione. 7 Contro questa sentenza ricorrono per cassazione ZA in via principale e la s.r.l. ST in lo liquidazione nonché lo ER in via incidentale. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memorie dei ricorrenti incidentali. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutti i ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 1 1. 23 ottobre 1960 n. 1369 e vizi di motivazione, sostenendo, quanto all'interposizione di prestazioni di lavoro, negata dal Tribunale, che questo avrebbe fondato il proprio convincimento su "circostanze assolutamente insignificanti e contrastate da altri fatti indebitamente trascurati». Infatti la società (che il ricorrente considera) interposta acquistò bensì macchinari ma non dimostrò che questi furono usati dal lavoratore, attore in giudizio. Alcuni di questi macchinari vennero inoltre presi dalla società in locazione finanziaria solamente sei mesi dopo la costituzione del rapporto di lavoro in questione. Il passaggio frequente di personale dalla società (asserita) interponente all'interposta dimostrerebbe, ancora, come i 8 rapporti di lavoro facessero capo in realtà solo alla prima, unica sostenitrice del rischio d'impresa. Il ricorrente correda queste doglianze col riassunto di numerose deposizioni testimoniali. Il motivo non è fondato. L'art. 1 1. n. 1369 del 1960 vieta di affidare in appaltoall'imprenditore l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante manodopera assunta e retribuita impiego di ° dall'intermediario (primo dall'appaltatore comma). E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche berico Rall per esecuzione di opere о di servizi, ove Federico: macchine edl'appaltatore impieghi capitali, attrezzature fornite dall'appaltante, quand' anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante (terzo comma). Ι prestatori di lavoro, occupati in violazione del divieto, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze abbia dell'imprenditore che effettivamente utilizzato le loro prestazioni (quinto comma). La tesi sostenuta nel giudizio di merito dall'attuale ricorrente, secondo cui egli avrebbe reso le prestazioni lavorative ad una società appaltatrice in violazione del suddetto divieto, è 9 stata disattesa nella sentenza qui impugnata dal Tribunale, il quale ha accertato come detta società avesse impiegato macchine, capitali ed attrezzature proprie, e non dell'appaltante. Incombeva al lavoratore-attore in giudizio l'onere di provare di essere stato assegnato ad un reparto o ad una mansione che non richiedeva l'uso di quelle macchine o attrezzature. Né il ricorrente indica ora quando e come abbia chiesto di assolvere quell'onere. L'accertamento del Tribunale non è poi contrastato dalla circostanza che una di quelle macchine sia stata acquistata quando il rapporto di lavoro in questione era già iniziato. Che, ancora, vi fossero passaggi di personale da una ad altra società può dimostrare che le medesime fossero economicamente collegate ma non prova la sussistenza di una situazione di interposizione di manodopera (cfr. Cass. 16 febbraio 2000 n. 1733). Con la complessa censura il ricorrente vorrebbe, in realtà ed inammissibilmente, ottenere da questa Corte un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie. Col secondo motivo il medesimo lamenta l'omessa motivazione circa il calcolo del trattamento economico per i giorni festivi, essendo stato 10 diviso il salario mensile per un coefficiente orario inferiore a quello contrattuale. Neppure questo motivo è fondato. Anzitutto il Tribunale ha precisato di non poter fare applicazione della contrattazione collettiva in materia a causa della non iscrizione dei datori di lavoro alle associazioni stipulanti. Né il ricorrente si riferisce ora ad alcuna clausola di contratto individuale. Inoltre la deduzione concernente il coefficiente orario, formulata sia nell'atto introduttivo del giudizio sia nell'atto d'appello, non è stata in realtà trascurata dal Tribunale poiché la consulenza tecnica, su cui la sentenza è basata, prende analiticamente in considerazione, mese per mese, quanto effettivamente percepito dal lavoratore per le ore di lavoro settimanale, calcolando poi la differenza, sì che nessuna spettanza o particolare di fatto può considerarsi omesso. Col terzo motivo il ricorrente principale deduce ancora vizi di motivazione in ordine alla non riconducibilità delle mansioni da lui svolte "ai profili professionali corrispondenti alla qualifica rivendicata". 11 Il motivo non può essere accolto poiché, ferma applicabilità dei contratti suddetta nonla dei profili professionali ivi collettivi indicati, il Tribunale, lungi dall'avere omesso di motivare circa la proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro svolto, ha preso in considerazione analitica molteplici testimonianze, concludendo per la non inferiorità della paga effettivamente percepita dal lavoratore al parametro dell'art. 36, primo comma, Cost. Le attuali censure del ricorrente sollecitano perciò inammissibilmente un nuovo giudizio di fatto. Le stesse considerazioni valgono per rigettare il quarto motivo di ricorso, relativo ad asseriti difetti di motivazione in ordine alla determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., la quale viene effettuata dal giudice in via equitativa e non richiede assoluta corrispondenza al contratto collettivo. Col quinto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 36 cit. e 2099 cod. civ., data dal non avere il Tribunale liquidato la retribuzione corrispondente al lavoro prestato ogni settimana tra la quarantesima e la quarantottesima ora. 12 Il motivo è inammissibile per difetto del suo stesso presupposto ossia perché il Tribunale ha liquidato le spettanze del lavoratore sulla base di un "orario di lavoro che, dal lunedì al venerdì, si svolgeva tendenzialmente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30, non superando quindi i trenta minuti di straordinario al dì, о comunque nel limite delle otto ore e trenta minuti, mentre il sabato, per ammissione dello stesso lavoratore, non superava le otto ore lavorative" (pag. 34). Col sesto motivo il ricorrente sostiene la violazione dell'art. 36 Cost. e vizi di motivazione compenso per lavoro quanto al calcolo del a suo dire sulla straordinario, effettuato retribuzione di cui alla contrattazione collettiva e non su quella percepita effettivamente. La censura è inammissibile poiché, mentre il Tribunale dichiara di liquidare il compenso in questione ai sensi del d.P.R. n. 481 del 1962 (art. 37) ossia sulla base della "paga normale conglobata", maggiorata del venti per cento, il ricorrente non dice in base a quali elementi il consulente tecnico si sarebbe discostato da questa indicazione. Egli incorre così nell'inosservanza 13 dell'art. 366 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., che impone di esporre con completezza le singole doglianze in cassazione, negli aspetti così di fatto come di diritto. Col settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 429 cod. proc. civ. a causa del calcolo degli interessi legali sul capitale spettante al lavoratore e non rivalutato invece che sul capitale gradualmente aumentato per effetto della rivalutazione. Questo motivo è fondato. Con la sentenza 29 gennaio 2001 n. 38 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che gli interessi legali di cui all'art. 429 cit. debbono essere calcolati sul capitale rivalutato, periodica dal momento con scadenza della scadenza dell'inadempimento, ossia quello del dell'obbligazione, fino a soddisfacimento del creditore. Da questa affermazione non è ora motivo di discostarsi onde deve essere cassata la sentenza qui impugnata, che non vi si è uniformata. Poiché sul punto non occorrono nuovi accertamenti di fatto, è possibile sostituire la decisione di merito ai sensi dell'art. 384, primo 14 comma, cod. proc. civ. Con l'unico motivo del ricorso incidentale n. 11970/01 la s.r.l. ST lamenta la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 432 cod. proc. civ., 37 c.c.n.l. 28 giugno 1958 per le aziende commerciali reso efficace erga omnes dal d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481 e vizi di motivazione. Il motivo si articola in due censure. Con la prima la ricorrente sostiene l'erroneità del convincimento del Tribunale, il quale ritenne l'esecuzione di mezz'ora giornaliera di lavoro straordinario pur in difetto di prova. Infatti le deposizioni testimoniali avevano fornito soltanto approssimative, da cui i indicazioni giudici di merito non potevano trarre convincimenti in via equitativa. La censura non è fondata poiché, seppure è vero che le testimonianze fornirono fatti diversi da quello probando, il Tribunale secondo prudente illazione ne trasse una presunzione, legittimamente applicando gli artt. 2727 e 2729 cod. proc. civ. (Cass. 12 maggio 2001 n. 6623). Con la seconda censura la ricorrente nega la legittimità dell'operato del Tribunale, il quale si riferì al contratto collettivo attualmente vigente 15 per determinare la paga-base del lavoratore ed al citato contratto del 1958 per il criterio di calcolo del compenso per il lavoro straordinario. infondata poiché ilèMa anche questa censura contratto attuale è stato applicato dal Tribunale in via non diretta bensì equitativa, ex art. 36 Cost., al fine di determinare la paga spettante al lavoratore con riferimento al costo della vita attuale. Ciò che non impediva di applicare, senza incorrere in alcuna contraddizione, altra norma di diritto 1 la cui validità ed astratta riferibilità la stessa ricorrente non ai casi del genere - per calcolare il compenso in questione. contesta Col primo motivo del ricorso incidentale n. 11984/01 IO ER denuncia la violazione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. e vizi di motivazione, per non avere il Tribunale dichiarato estinti per prescrizione i crediti di lavoro maturati prima del settembre 1981, posto che la prescrizione quinquennale decorse, secondo 10 stesso Tribunale, dal novembre 1985 al settembre 1986. Il motivo non è fondato poiché, con l'eccezione di quest'ultimo ed infrannuale periodo, la prescrizione rimase sospesa per non essere il 16 rapporto di lavoro caratterizzato dalla stabilità reale. Non poté perciò mai maturare il quinquennio di cui all'art. 2948 n. 4 cit. Il secondo motivo del ricorso incidentale n. 11984/01 è identico al già esaminato motivo unico del ricorso incidentale n. 11970/01 onde per il suo rigetto vale quanto già detto in proposito. Col terzo motivo il ricorrente incidentale (n. 11984/01) lamenta la violazione dell'art. 80 741 del 1959 e vizi c.c.n.l. del 1958 cit., 1 1. n. di motivazione, per avere il Tribunale liquidato gli scatti d'anzianità pur avendo il consulente tecnico osservato che per un periodo del rapporto compensata di lavoro l'anzianità era stata dall'impresa sotto altra voce. Il motivo non è ammissibile poiché, come nota lo stesso ricorrente, il consulente tecnico formulò la sua osservazione in via dubitativa ed ipotetica ("può avere rilievo") onde non è censurabile l'interpretazione che di essa abbiano dato i giudici di merito. Per quanto concerne le spese processuali dei giudizi di merito, considerato che le pretese del lavoratore sono state soddisfatte solo in parte e solo sul quantum, si ritiene equo confermare le 17 statuizioni del Tribunale, lasciando a carico dello stesso lavoratore le spese di consulenza tecnica. Con ciò rimane assorbito l'ottavo motivo del ricorso principale, relativo appunto alle spese del giudizio d'appello. Le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il settimo motivo di quello principale e rigetta per il resto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la s.r.l. ST e IO ER а pagare gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato ex art. 429 cod. proc. civ.; conferma le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 maggio 2003. il Presidente: Sergio Mottar II Cons. estensore: Red Proxelly IL CANCELLIERE M arselle Depositata in Cancelleria 27 OTT, 2003. Oggi, IL CANCELLIERE glanselle шие 18