Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1999, n. 11951
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Sentenza 14 luglio 1999

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La norma di cui all'art. 51 secondo comma del D.L.G. 1997 n. 22, che pone a carico del titolare dell'impresa e del responsabile dell'ente l'obbligo del rispetto delle condizioni del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso lo stabilimento di produzione, non prevede un reato proprio, considerata la regola della delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito della responsabilità per l'applicazione della normativa, facendolo coincidere con l'attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale. Ed invero il sistema della responsabilità penale risultante dall'adozione dei vari criteri integrati, che coprono l'intero campo del concorso nel reato, risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, col rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1999, n. 11951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11951
    Data del deposito : 14 luglio 1999

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