Sentenza 14 luglio 1999
Massime • 1
La norma di cui all'art. 51 secondo comma del D.L.G. 1997 n. 22, che pone a carico del titolare dell'impresa e del responsabile dell'ente l'obbligo del rispetto delle condizioni del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso lo stabilimento di produzione, non prevede un reato proprio, considerata la regola della delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito della responsabilità per l'applicazione della normativa, facendolo coincidere con l'attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale. Ed invero il sistema della responsabilità penale risultante dall'adozione dei vari criteri integrati, che coprono l'intero campo del concorso nel reato, risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, col rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1999, n. 11951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11951 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 14/7/1999
Dr. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N.2828
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Carlo GRILLO Consigliere N.22322/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1^) PUBBLICO MINISTERO presso la Pretura di Genova;
2^) EL AV, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del TO di Genova 3 febbraio 1998 n. 629, pronunciata nel processo penale a carico di SO BR TO, FR EN e EL AV, che, assolvendo gli altri due imputati, ha dichiarato il ON colpevole del reato p. e p. a) dagli artt. 3 c. 2 lett. b) e 14 c. 3 D.L.vo 1992 n. 95, accertato in Genova il 21 febbraio 1995, e lo ha condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di L. 4 milioni di ammenda col beneficio della non menzione della condanna;
e che ha assolto tutti gl'imputati dai reati p. e p. b) dagli artt. 16 e 26 D.P.R. 1982 n. 915; c) dagli artt. 19 D.P.R. 1982 n. 915, 3 c. 5 e 9 octies c. 3 L. 1988 n. 475, accertati in Genova il 21 febbraio 1995; d) dagli artt. 3 c. 3 e 9 octies c. 3 L. 1988 n. 475, in Genova il 28 febbraio 1994, accertato il 21 febbraio 1995.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G. in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto dichiararsi 1,inammissibilità di entrambi i ricorsi;
Letta la memoria del difensore, avv. Enrico de Vincentiis, pervenuta il 30 giugno 1999;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra indicata - con cui il ON è stato condannato quale colpevole del reato ascrittogli al capo a) perché, nella sua qualità capofficina dell'impresa Genoa Terminal s.p.a., eseguiva uno scarico di olii usati con effetti nocivi per il suolo, con assoluzione dello stesso e dei suoi coimputati dal medesimo e da tutti gli altri reati contestati, propongono ricorso per cassazione il condannato (che impugna contestualmente l'ordinanza dibattimentale 3 febbraio 1998 con la quale è stata rigettata la sua istanza di perizia tecnica) e il P.M., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
il ON:
1. Nullità della sentenza e ordinanza impugnate ai sensi dell'art. 606 lett. b) e d) c.p.p. per il mancato accoglimento dell'istanza di perizia tecnica sui liquidi che provenivano dal pozzetto di raccolta della fossa di ispezione dei veicoli;
2. La motivazione della sentenza fa ricorso ad un argomento inidoneo a dimostrare l'effetto nocivo per il suolo degli scarichi, qual è la mancanza di vegetazione nella zona, non considerando che si tratta di una massicciata ferroviaria, per sua natura spoglia.
3. La sentenza del TO dev'essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato ON estinto per sopravvenuta prescrizione. Il fatto è stato accertato il 21 febbraio 1995 e in quella data è stato eseguito il sequestro sia del tubo di scarico che del congegno di aspirazione, per cui da quella data è cessato lo scarico contestato (motivo aggiunto).
il P.M.
4. Il TO ha erroneamente interpretato e applicato la norma dell'art. 51 c. 2 D.L.vo 1997 n. 22 ritenendo che il reato di deposito incontrollato dei propri rifiuti presso il luogo di produzione possa essere materialmente commesso esclusivamente dai titolari di imprese o responsabili di enti e, quindi, che la norma configuri un reato proprio ed esclusivo di questi, in contrasto con il principio di delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale e l'ipotizzabilità del concorso nel reato;
in realtà, la norma non può voler indicare che le condotte ivi incriminate possano essere attuate solo dai soggetti titolari del potere di direzione e rappresentanza degli enti ed imprese, ma la portata reale dell'imperfetta formulazione del precetto sembra essere quella di delimitare la responsabilità per il deposito incontrollato dei propri rifiuti presso lo stabilimento di produzione solo all'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e degli enti, sicché chiunque ponga in essere le condotte ivi sanzionate, purché nell'ambito di un'attività di produzione di beni o servizi organizzata in forma imprenditoriale societaria o comunque istituzionale, può essere considerato responsabile del reato ed in primo luogo il soggetto esercente poteri di vigilanza e direzione.
Erroneamente pertanto il TO ha escluso la responsabilità del capoofficina nello stoccaggio delle batterie esauste in quanto soggetto non contemplato dalla norma in questione e quella dell'ing. CH, in quanto la delega di funzioni ad esso rilasciata, specificamente orientata alle competenze in materia infortunistica, non poteva ritenersi valida ed efficace relativamente alla materia ambientale;
ed ha escluso la responsabilità del legale rappresentante dell'azienda, dr. MU, perché soggetto non materialmente coinvolto nel controllo delle attività della Genoa Terminal, controllo della società affidato per deleghe funzionali a soggetti quali l'ing. CH.
Il ricorso del ON è inammissibile.
Il primo motivo d'impugnazione è, infatti, manifestamente infondato, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che il TO in dibattimento non ha ritenuto di disporre perizia d'ufficio sul contenuto del pozzetto di raccolta ai sensi dell'art. 507 c.p.p., esercitando, quindi, una facoltà discrezionale il cui diniego, se correttamente motivato, è insindacabile nel giudizio di legittimità (v., per tutte, Cass., Sez. III, 12 febbraio 1997 n. 1235 ric. P.M. in proc. Adragna).
Della mancanza di un'effettiva necessità di disporre d'ufficio la perizia il TO ha dato un'esauriente motivazione, elencando le prove di carattere testimoniale e di natura tecnica (risultati delle ispezioni e delle analisi e documentazione fotografica), che hanno portato alla precisa ricostruzione dello stato dei luoghi e all'accertamento della condotta incriminata. Da tale disamina è emerso che all'interno della fossa di ispezione degli automezzi vi era un pozzetto di raccolta dei reflui provenienti dai motori ispezionati, nel quale era situata una pompa di aspirazione che convogliava i reflui del pozzetto mediante un rubinetto o in un bidone all'interno dell'officina o in una pozzanghera all'esterno, in prossimità della ferrovia, attraverso un tubo di collegamento che partiva dal pozzetto e fuoriusciva dal muro perimetrale sul retro dell'officina. Il verbalizzante ha riferito che secondo le informazioni ricevute il sistema serviva a evitare l'allagamento della fossa durante le piogge notturne, per cui, quando non c'era nessuno nell'officina si attivava la deviazione esterna a scopo di prevenzione.
Pertanto i risultati delle analisi - che hanno rivelato un'identità di composizione dei liquidi rispettivamente prelevati dal pozzetto di raccolta e dalla pozzanghera, che contenevano oli minerali dello stesso tipo sia pur con una minore concentrazione in quest'ultima - sono resi del tutto scontati dal sistema di collegamento accertato, a dimostrazione della superfluità di una perizia tecnica coerentemente ritenuta dal TO. D'altronde la motivazione della non necessità della perizia tecnica appare corretta anche se riferita ai soli liquidi presenti nel pozzetto di raccolta, dato che la presenza nello stesso di sostanze oleose, e perciò inquinanti, risultava già ampiamente dimostrata in base alle prove raccolte, consistenti nella funzione stessa del pozzetto in quanto collocato in fondo alla fossa di ispezione dei motori, nella provenienza dei liquidi e nell'analisi di essi.
Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. La constatazione del TO che il suolo impregnato d'olio appariva del tutto privo di vegetazione, a dimostrazione della nocività dello scarico, non può evidentemente essere confutata facendo riferimento alla mancanza di vegetazione tipica della massicciata ferroviaria, che riguarda la porzione di suolo occupata dai binari. Peraltro il dato è superfluo, in quanto quello per cui è stata pronunciata condanna è un reato di mero pericolo.
Analogamente infondato è il motivo aggiunto proposto dal ricorrente, perché è pacifico che il reato è stato commesso il 21 febbraio 1995, sicché il periodo prescrittivo triennale, aumentato fino alla metà per le interruzioni ai sensi dell'art. 160 c.p., verrà a scadenza soltanto il 21 agosto 1999, per cui la prescrizione eccepita non è ancora maturata.
Per quanto riguarda il ricorso del P.M., si osserva che il TO nella motivazione del suo provvedimento ha affrontato espressamente il problema della colpevolezza ed ha eseguito sul punto un'accurata analisi in relazione a ciascun imputato, sia in merito al reato contestato al capo a), per il quale la decisione assolutoria degl'imputati MU e CH non è stata impugnata, sia per quello contestato al capo b), cui l'impugnazione proposta si riferisce. Per il reato sub a), il TO ha rilevato in ordine alla posizione del MU, presidente della Genoa Terminal S.p.A., che lo stesso P.M. ne aveva chiesto l'assoluzione sia con riguardo alle dimensioni dell'impresa, sia con riferimento a una serie di deleghe operative il cui rilascio emergeva dall'organigramma, in seguito alle quali al presidente rimaneva l'amministrazione finanziaria della società. Lo stesso Giudice nel valutare la condotta del CH, ha fatto riferimento alla competenza delegata di responsabile esclusivo della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro con ampi poteri di spesa, sicché a lui competeva soltanto il controllo della pulizia della fossa d'ispezione al fine di evitare il rischio di cadute, segnalando che dall'organigramma prodotto dalla difesa risultava l'esistenza di un direttore tecnico, al quale faceva riferimento anche il capo officina, titolare della delega per le scelte operative concernenti i sistemi di lavoro;
ma ha anche adottato un criterio di fatto, escludendo la possibilità, oltre che il dovere, di questo imputato di accertare l'esistenza del rubinetto di deviazione degli scoli all'esterno.
In base a quest'ultimo criterio il TO ha ritenuto la colpevolezza del capofficina ON per il reato di cui al capo a) considerando che questi conosceva l'esistenza dello scarico irregolare ed aveva il compito sia di segnalarla al direttore tecnico, trovando con lui una soluzione diversa per la raccolta dei reflui del pozzetto, sia di regolarne l'uso allo scopo di impedire il travaso di essi all'interno e all'esterno dell'officina. I criteri adottati dal primo Giudice rispondono al principio, ricordato dal P.M., per cui la fattispecie di cui all'art. 51 c. 2 D.L.vo 1997 n. 22, che pone a carico del titolare dell'impresa e del responsabile dell'ente l'obbligo del rispetto delle condizioni del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso lo stabilimento di produzione, non prevede un reato proprio, considerata la regola della delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito della responsabilità per l'applicazione della normativa, facendolo coincidere con l'attività di produzione di beni o di servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale.
I criteri per la determinazione della responsabilità riguardano in primo luogo il titolare dell'impresa, come colui al quale fanno capo i poteri di rappresentanza e di direzione;
ma anche coloro che sono da lui delegati alla direzione e vigilanza dei singoli settori in cui l'organizzazione imprenditoriale è ripartita, dotati di autonomia e muniti dei necessari poteri organizzativi e di spesa, e coloro che svolgono in concreto le varie attività, i quali, ponendo materialmente in essere la condotta incriminata, concorrono nel reato insieme con i titolari del potere di direzione e di vigilanza. Il sistema della responsabilità penale risultante dall'adozione dei vari criteri integrati, che coprono l'intero campo del concorso nel reato, risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, col rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale e astratta. Non sembra che il TO si sia attenuto a criteri diversi per quanto riguarda il reato contestato al capo b). Infatti, per il CH la colpevolezza è stata esclusa in quanto delegato alla prevenzione infortuni;
mentre la posizione soggettiva del MU è espressamente rapportata alla definizione datane ai fini del reato di cui al capo a), con la precisazione che, trattandosi di deposito temporaneo di rifiuti propri nel luogo di produzione, l'imprenditore aveva probabilmente delegato il direttore tecnico, che non è stato mai incriminato.
Per il ON, in effetti, si è fatto riferimento alla mancanza della qualifica soggettiva di imprenditore o titolare di un ente, ma anche alla mancanza di una delega espressa nei suoi confronti;
e d'altra parte, la condanna per il reato contestato al capo a), pronunciata in base alla realizzazione di una condotta diretta a realizzare la condotta incriminata, esclude che per il reato concorrente di cui al capo b) il criterio adottato sia stato, invece, meramente formale. In realtà, il riferimento alla responsabilità del direttore tecnico, alle cui dipendenze il capofficina era subordinato, dimostra come la diversa soluzione data rispetto al fatto contestato sub a), dipenda in realtà dalla differenza tra le due fattispecie concrete e dai differenti poteri che il capofficina conseguentemente aveva per affrontarle: mentre poteva e doveva risolvere direttamente il problema del versamento dei reflui oleosi nella pozza all'esterno, non aveva alcuna autonomia per stabilire la destinazione che doveva esser data al deposito temporaneo delle batterie scariche, quali rifiuti propri.
Pertanto il ricorso del P.M. dev'essere rigettato, perché non v'è in effetti alcuna effettiva divergenza fra i principi esposti dal ricorrente e la soluzione adottata nella decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso di ON AV, che condanna al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 1999