Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE 0 2 9 5 0 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 5554/98 Cron. 6198 - Consigliere Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Dott. Pasquale PICONE Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.18/01/01 Rel. Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 6479/97 del Tribunale di ROMA, 252 -1- depositata il 25/03/97 R.G.N. 69346/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 5554-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'8.8.91, NI ST adiva il Pretore del lavoro di Roma perché, accertata la sua invalidità civile totale, fosse riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità (ex art. 12 lg. n. 118/71) e all'indennità di accompagnamento (ex art. 1 lg. n. 18/80). L'Amministrazione resisteva con memoria ed il Pretore, acquisita C.T.U., nel far proprie le conclusioni cui era pervenuto il consulente "con approfondita ed adeguata indagine", accoglieva la domanda, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità, ma escludendo il diritto a percepire anche l'indennità di accompagnamento. La sentenza pretorile veniva appellata dall'assistito dinanzi al Tribunale di Roma, con ricorso depositato il 6.10.94, sostenendosi che il Pretore aveva a torto escluso il diritto all'indennità di accompagnamento, e ciò sulla scorta di una relazione del consulente di parte. Il Tribunale ha respinto il gravame, sull'assunto che “le conclusioni (del CTU), fondate su una approfondita visita di NI ST e su serio esame della documentazione medica e sorrette da motivazione adeguata e immune da vizi, vanno senz'altro condivise. In particolare, continua il Tribunale, la loro validità non è per nulla intaccata dalle considerazioni del CT di parte." Avverso la suddetta decisione il NI propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo illustrato da memoria. Resiste il Ministero con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE هنا 3 Il ricorrente con un unico motivo censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della lg. n. 18/1980 e per insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare il ricorrente censura la sentenza di merito per la mancata valutazione della situazione di pericolo in cui un soggetto malato psichico può compiere atti inconsulti, in assenza di specifici accertamenti che il CTU avrebbe omesso di effettuare;
inoltre il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che la capacità di deambulare escludeva comunque la capacità dell'assistito di compiere gli atti quotidiani della vita, in quanto privo di autosufficienza. Il ricorso è infondato. Il collegio di merito, attraverso una ragionata accettazione delle risultanze della consulenza espletata in primo grado, ha escluso che il quadro patologico riscontrato nell'assistito integrasse l'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessita' di assistenza continua. Inoltre il Tribunale, con motivazione coerente ed immune da vizi, si è fatto anche carico di contestare la rilevanza di quanto affermato dal CT di parte- e sostanzialmente ripetuto in questa sede dal ricorrente- sottolineando il carattere saltuario ed eventuale degli episodi di mancanza di autocontrollo. Del resto, proprio la decisione di questa Corte che il ricorrente cita a sostegno del proprio assunto, nell' affermare che ai fini dell'indennita' di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta anche ad un soggetto affetto da malattia psichica, ove alla totale inabilita' al lavoro (per effetto della malattia) si aggiunga l'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto هذا 4 permanente di un accompagnatore o il bisogno di assistenza continua per l'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita, tale incapacita' e' riferibile anche alla mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per se' e per gli altri, aggiunge poi sempreche', peraltro, tale situazione non abbia carattere solo eventuale, non essendo riconducibile al concetto di assistenza continua, necessaria per il compimento degli atti del vivere quotidiano, un'assistenza finalizzata alla prevenzione od al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente, o comunque pericolose, della malattia (Cass. n. 4664/1993). Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza data dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980, alternativamente all'impossibilita' di deambulazione e all'incapacita' di attendere agli atti della vita quotidiana con il relativo bisogno di un'assistenza continuativa esprime l'esigenza della necessita' di un aiuto permanente, si' da doversi escludere la rilevanza della mera impossibilita' dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalita' degli atti quotidiani della vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico, ecc. - non ha diritto all'indennita' di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle piu' dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attivita' comportano (Cass. n. 14293/1999). E' infine appena il caso di ricordare che in tema di valutazione della situazione di non autosufficienza, ai fini del riconoscimento del diritto 5 all'indennita' di accompagnamento in favore di invalido civile, sfugge al sindacato di legittimita' lo specifico apprezzamento che il giudice di merito faccia delle risultanze degli esami clinici e strumentali e della loro incidenza sulla detta situazione, potendo solo censurarsi sotto il profilo della adeguatezza la motivazione che detto giudice abbia fornito della negata connessione fra le infermita' accertate e l'autosufficienza dell'invalido (Cass. n.5252/1998). Il ricorso va in conclusione respinto, non essendovi luogo a provvedere sulle spese, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. Il Relatore Il Presidente Lafrans farth Пор но bе lmis Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1. MAR. 2001 A M E R P IL CANCELLIERE 1805 3 3 0 1 5 A I . S . T S D , R A N T O A ' , L 3 L L A 7 L S - O E E 8 B - D P I 1 S I D I 1 S N N A E E G T S S G O I O G A P A E D L M E O I , T A O A T I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E 6