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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2023, n. 10362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10362 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN BE, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 3/3/2022 dalla Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PP AR, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
lette le conclusioni dell'Avvocato Fortunato De Felice, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in ordine al reato di evasione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10362 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 07/02/2023 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, SI deduce la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato e al secondo difensore di fiducia, avvocato Fabio Rinelli. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità assoluta del giudizio di appello a seguito dell'omessa citazione dell'imputato, nonché del secondo difensore nominato di fiducia. Rappresenta il ricorrente, infatti, che il decreto di citazione veniva notificato "in proprio" al solo avvocato De Felice, mentre la notifica inviata al domicilio dell'imputato non si perfezionava. Inoltre, nel verbale di udienza del 3 marzo 2022 si dava atto che l'imputato era detenuto per altra causa, sicchè la notifica si sarebbe dovuta eseguire presso il luogo di reclusione. Sottolinea il difensore come non potrebbe neppure sostenersi che l'imputato aveva avuto ugualmente contezza del decreto di citazione tramite il suo difensore, atteso che la notifica era stata effettuata a quest'ultimo "in proprio", a nulla rilevando che nel modulo fosse richiamato anche il disposto dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. e dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il difensore, infatti, avrebbe dovuto ricevere un'ulteriore ed autonoma notifica, non più "in proprio", ma nella veste di difensore dell'imputato. 2.1. La tesi non è condivisibile, dovendosi preliminarmente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio di omessa notifica della vocatio in iudicium sussiste solo nel caso di totale assenza di un atto astrattamente idoneo a portare l'imputato a conoscenza del processo. Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pur con forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità 2 assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. ( Sez.U, n.119 del 27/10/2004, dep.2005, Palumbo, Rv. 229539; in senso conf. Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.2017, Amato, Rv. 269028). In applicazione di tale regola, la giurisprudenza ha risolto fattispecie del tutto analoghe a quella in esame ritenendo che la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (Sez.2, n. 45990 del 7/11/2007, Spitaleri, Rv.238509). Con specifico riguardo al giudizio di appello, si è affermato che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.4, 15081 dell'8/4/2010, Cusmano, Rv. 247033) Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite in una recente pronuncia che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame. Si è ritenuto, infatti, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771). Alla luce di tali considerazioni, la nullità dedotta avrebbe al più natura di nullità a regime intermedio, in quanto tale sanata dall'omessa eccezione che andava formulata dal difensore immediatamente dopo la costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. 2.2. Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando l'indicazione 3 contenuta nel verbale di udienza, secondo cui l'imputato sarebbe stato detenuto per altra causa. Sul tema, infatti, le Sezioni unite sono recentemente intervenute ritenendo che qualora al giudice procedente risulti lo stato di detenzione, anche per altra causa, dell'imputato, la notifica della citazione in giudizio va eseguita presso l'istituto ove il predetto risulti detenuto. Tuttavia, la notifica non effettuata nel luogo di detenzione, dà luogo ad una nullità a regime intermedio e, quindi, soggetta alla causa generale di sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 12778 del 27/2/2020, Rv. 278869). Ne consegue che anche la predetta nullità, in quanto a regime intermedio, andava necessariamente dedotta dal difensore di fiducia presente all'udienza. 2.3. Analoga conclusione vale anche per l'omessa notifica al secondo difensore di fiducia, atteso che in tal caso si verte sicuramente in un'ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sicchè era onere del difensore presente in udienza sollevare la relativa eccezione. La nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. La Corte ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice. (Sez.U, n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244187). 3. Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello - con motivazione immune da censure in questa sede - ha ampiamente illustrato le ragioni per cui il fatto non poteva considerarsi di minima offensività, sottolineando, in particolare, come l'imputato si fosse notevolmente allontanato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciiiari. In particolare, l'imputato veniva individuato in una regione diversa e neppure confinante con quella in cui era ristretto, circostanza che incide sulla durata dell'allontanamento e, soprattutto, sulla maggiore difficoltà del ritrovamento dell'evaso, il che giustifica la negazione della particolare tenuità del fatto. 4. Gli ultimi due motivi di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il criterio di commisurazione della pena, sono manifestamente infondati, in quanto si fondano su una generica doglianza avverso la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello. Invero, nella sentenza impugnata sono stati indicati - sia pur con la dovuta sinteticità - plurimi elementi 4 Il Consigliere estensore Il Presidente di fatto idonei ad escludere la sussistenza dell'attenuante, nonché a giustificare l'entità della pena irrogata, essendo stata anche valorizzata la commissione di ulteriori gravi reati nelle more del nuovo arresto, a riprova della gravità complessiva della condotta. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 febbraio 2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PP AR, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
lette le conclusioni dell'Avvocato Fortunato De Felice, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in ordine al reato di evasione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10362 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 07/02/2023 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, SI deduce la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato e al secondo difensore di fiducia, avvocato Fabio Rinelli. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità assoluta del giudizio di appello a seguito dell'omessa citazione dell'imputato, nonché del secondo difensore nominato di fiducia. Rappresenta il ricorrente, infatti, che il decreto di citazione veniva notificato "in proprio" al solo avvocato De Felice, mentre la notifica inviata al domicilio dell'imputato non si perfezionava. Inoltre, nel verbale di udienza del 3 marzo 2022 si dava atto che l'imputato era detenuto per altra causa, sicchè la notifica si sarebbe dovuta eseguire presso il luogo di reclusione. Sottolinea il difensore come non potrebbe neppure sostenersi che l'imputato aveva avuto ugualmente contezza del decreto di citazione tramite il suo difensore, atteso che la notifica era stata effettuata a quest'ultimo "in proprio", a nulla rilevando che nel modulo fosse richiamato anche il disposto dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. e dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il difensore, infatti, avrebbe dovuto ricevere un'ulteriore ed autonoma notifica, non più "in proprio", ma nella veste di difensore dell'imputato. 2.1. La tesi non è condivisibile, dovendosi preliminarmente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio di omessa notifica della vocatio in iudicium sussiste solo nel caso di totale assenza di un atto astrattamente idoneo a portare l'imputato a conoscenza del processo. Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pur con forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità 2 assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. ( Sez.U, n.119 del 27/10/2004, dep.2005, Palumbo, Rv. 229539; in senso conf. Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.2017, Amato, Rv. 269028). In applicazione di tale regola, la giurisprudenza ha risolto fattispecie del tutto analoghe a quella in esame ritenendo che la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (Sez.2, n. 45990 del 7/11/2007, Spitaleri, Rv.238509). Con specifico riguardo al giudizio di appello, si è affermato che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.4, 15081 dell'8/4/2010, Cusmano, Rv. 247033) Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite in una recente pronuncia che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame. Si è ritenuto, infatti, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771). Alla luce di tali considerazioni, la nullità dedotta avrebbe al più natura di nullità a regime intermedio, in quanto tale sanata dall'omessa eccezione che andava formulata dal difensore immediatamente dopo la costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. 2.2. Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando l'indicazione 3 contenuta nel verbale di udienza, secondo cui l'imputato sarebbe stato detenuto per altra causa. Sul tema, infatti, le Sezioni unite sono recentemente intervenute ritenendo che qualora al giudice procedente risulti lo stato di detenzione, anche per altra causa, dell'imputato, la notifica della citazione in giudizio va eseguita presso l'istituto ove il predetto risulti detenuto. Tuttavia, la notifica non effettuata nel luogo di detenzione, dà luogo ad una nullità a regime intermedio e, quindi, soggetta alla causa generale di sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 12778 del 27/2/2020, Rv. 278869). Ne consegue che anche la predetta nullità, in quanto a regime intermedio, andava necessariamente dedotta dal difensore di fiducia presente all'udienza. 2.3. Analoga conclusione vale anche per l'omessa notifica al secondo difensore di fiducia, atteso che in tal caso si verte sicuramente in un'ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sicchè era onere del difensore presente in udienza sollevare la relativa eccezione. La nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. La Corte ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice. (Sez.U, n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244187). 3. Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello - con motivazione immune da censure in questa sede - ha ampiamente illustrato le ragioni per cui il fatto non poteva considerarsi di minima offensività, sottolineando, in particolare, come l'imputato si fosse notevolmente allontanato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciiiari. In particolare, l'imputato veniva individuato in una regione diversa e neppure confinante con quella in cui era ristretto, circostanza che incide sulla durata dell'allontanamento e, soprattutto, sulla maggiore difficoltà del ritrovamento dell'evaso, il che giustifica la negazione della particolare tenuità del fatto. 4. Gli ultimi due motivi di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il criterio di commisurazione della pena, sono manifestamente infondati, in quanto si fondano su una generica doglianza avverso la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello. Invero, nella sentenza impugnata sono stati indicati - sia pur con la dovuta sinteticità - plurimi elementi 4 Il Consigliere estensore Il Presidente di fatto idonei ad escludere la sussistenza dell'attenuante, nonché a giustificare l'entità della pena irrogata, essendo stata anche valorizzata la commissione di ulteriori gravi reati nelle more del nuovo arresto, a riprova della gravità complessiva della condotta. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 febbraio 2023