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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1317/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv. Stefano Ciappini ( e Matteo Email_1 Urbinati ( ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'avv. Stefano Ciappini sito a Rimini in Via Perleoni n.8
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- RESISTENTE -
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi a malattie professionali (ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
tendino-patia degenerativa della cuffia dei rotatori bilaterale;
epicondilite cronica bilaterale;
sin-drome del tunnel carpale bilaterale, più evidente a destra;
discopatie lombari con ernia discale L3-L4) non riconosciute ed indennizzate dall' . CP_1
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione di prove orali e documentali e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata .
L'anamnesi lavorativa del ricorrente è compiutamente descritta nell'atto introduttivo del giudizio nei seguenti termini testuali : “…Periodo 01.09.1976 – 31.12.1979: parte ricorrente ha lavorato come apprendista artigiano presso la Ditta UC NO di Novafeltria dove si occupava della foratura dei pezzi di metallo attraverso l'utilizzo del trapano manuale a colonna, della saldatura di parti metalliche, della costruzione di ringhiere, porte e finestre in metallo nonché della loro verniciatura. I “pezzi” sottoposti alle predette lavorazioni avevano pesi variabili (dal chilogrammo fino ai 500 kg.). Quelli meno pesanti venivano movimentati manualmente mentre quelli più pesanti con il “carro-ponte”. Inoltre la “raddrizzatura” delle ringhiere veniva effettuata manualmente utilizzando mazza e martello. Periodi 01.01.1980 – 30.09.1981 / 01.10.1982 – 26.03.1985: parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta “Di Mario Sebastiano” come operaio metalmeccanico. Si occupava dell'assemblaggio dei basamenti in ferro e della loro saldatura, della molatura dei basamenti in ghisa e della loro stuccatura, della levigatura con la “carteggiattrice” nonché della verniciatura dei pezzi. Per lo svolgimento di tali mansioni utilizzava chiavi inglesi, trapano, flessibile e mola. Tutti strumenti vibranti che venivano utilizzata per l'intera durata del turno lavorativo. La saldatura a filo molto spesso comportava l'assunzione di posture incongrue con le braccia costrette, il più delle volte, in sospensione rispetto al piano di lavoro. Con una mano infatti era necessario mantenere la maschera di protezione mentre con l'altra si utilizzava la torcia di saldatura. Periodo 01.05.1985 – 31.12.1985: parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta “Baldani Costruzioni” come operaio-manovale. Si occupava di scaricare i sacchi di cemento del peso di 50 kg. e della sua preparazione caricando la betoniera con il badile. Effettuava, altresì la demolizione delle pareti con mazza e scalpello Creava inoltre le “tracce” per gli impianti elettrici utilizzando il martello pneumatico o martello e scalpello. Altri strumenti utilizzati quotidianamente durante il turno lavorativo erano il flessibile (per tagliare le parti in ferro delle strutture), il trapano manuale nonché il motopicco (martello demolitore). Parte ricorrente si occupava anche della piegatura del ferro per l'assemblaggio delle gabbie del cemento armato. Periodi 01.08.1986 – 01.12.1986 / 01.05.1987 – 15.12.1987: parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta dove ricopriva il ruolo di operaio Parte_2 edile svolgendo le medesime mansioni del precedente periodo lavorativo presso la ditta Baldani. Periodo 01.03.1988 – 31.12.2018: parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta R.E.V. Srl come operaio metalmeccanico. Inizialmente si occupava della costruzione di colonne di ferro e pilastri metallici che servivano come basamento o supporto dei macchinari cingolati ed impianti per la frantumazione di materiali inerti. Successivamente era addetto all'assemblaggio di altre parti dei macchinari che venivano saldati e molati, nonché della preparazione e montaggio degli impianti oleo dinamici delle citate macchine, con raccordature di varie dimensioni, sempre tirate e montate a mano. Si occupava, altresì, del montaggio della “cofanatura” del motore e dei vari carter di tali macchinari. Le lamiere venivano manovrate a mano ed adattate a seconda della necessità. In una prima fase di pre-montaggio saldava a filo la lamiera della “cofanatura” che veniva poi “molata” con orbitale e flessibile per eliminare le imperfezioni e poi forata con il trapano nelle parti necessarie alla sua installazione. Utilizzava inoltre diverse chiavi per smontare/montare le viti dal motore, dal cofano nonché del radiatore. La saldatura avveniva mantenendo con una mano la maschera protettiva e con l'altra la torcia da saldatura. Si occupava anche dell'assemblaggio, della saldatura e della molatura dei “coni” dei frantoi nonché dell'installazione degli impianti idraulici su tali macchinari. Per tale attività utilizzava tubazioni in ferro dalla misura variabile (dai 17mm ai 65 mm) che venivano tagliate con il flessibile o tagliatubi e raccordate fra loro manualmente con le apposite chiavi. Gli strumenti utilizzati quotidianamente dal ricorrente erano torcia da saldatura, maschera, trapano e levigatrice, flessibile, martello/mazza, fiamma ossidrica. Durante l'intero turno lavorativo (otto ore) parte ricorrente utilizzava continuativamente strumenti vibranti o effettuava lavorazioni che comportavano l'assunzione di posizioni incongrue, il sollevamento di pesi importanti e l'effettuazione di prese di forza. Il tutto all'interno di un ambiente (azienda metalmeccanica dedita alla produzione di macchine per il trattamento di materiali inerti) estremamente rumoroso ed otolesivo. In tutte le lavorazioni si utilizzavamo mazze e martelli per la battitura delle lamiere e per il montaggio delle varie parti metalliche che dovevano essere
“incastrate” a forza, trattandosi di pezzi di peso notevole…”. I testi e colleghi di lavoro della parte ricorrente hanno integralmente confermato in aula le circostanze in fatto di cui al ricorso relative alle modalità con le quali il ricorrente espletava le suddette attività lavorative :
, sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1. vero che Testimone_1 parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta R.E.V. Srl come operaio metalmeccanico dal 01.03.1988 al 31.12.2018? : Confermo la circostanza . ADR: Sono a conoscenza del fatto perché anche io ho lavorato alla RE dal 2010 al 2019 .
2. vero che inizialmente si occupava della costruzione e montaggio di colonne di ferro e pilastri metallici che servivano come basamento o supporto dei macchinari cingolati ed impianti per la frantumazione di materiali inerti? : Lui anche nel 2010 si occupava di queste lavorazioni.
3. Vero che, successivamente, era addetto all'assemblaggio di altre parti dei macchinari che venivano saldati e molati, nonché della preparazione e montaggio degli impianti oleo dinamici delle citate macchine, con raccordature di varie dimensioni, sempre tirate e montate a mano? : Confermo la circostanza . ADR: Questo è successo dopo qualche anno che ero stato assunto.
4. Vero che si occupava, altresì, del montaggio della “cofanatura” del motore e dei vari carter di tali macchinari ed in tali lavorazioni le lamiere venivano manovrate a mano ed adattate a seconda della necessità? : Confermo la circostanza .
5. Vero che, in una prima fase di pre-montaggio saldava a filo la lamiera della “cofanatura” che veniva poi “molata” con orbitale e flessibile per eliminare le imperfezioni e poi forata con il trapano nelle parti necessarie alla sua installazione? : Confermo la circostanza .
6. Vero che utilizzava inoltre diverse chiavi ed avvitatori, anche ad aria compressa per montare e smontare le viti dal motore, dal cofano nonché del radiatore? : Confermo la circostanza .
7. Vero che la saldatura avveniva mantenendo con una mano la maschera protettiva e con l'altra la torcia da saldatura? : Confermo la circostanza .
8. Vero che si occupava anche dell'assemblaggio, della saldatura e della molatura dei “coni” dei frantoi nonché dell'installazione degli impianti idraulici su tali macchinari. Per tale attività utilizzava tubazioni in ferro dalla misura variabile (dai 17mm ai 65 mm) che venivano tagliate con il flessibile o tagliatubi e raccordate fra loro manualmente con le apposite chiavi? : Confermo la circostanza .
9. Vero che gli strumenti utilizzati quotidianamente dal ricorrente erano torcia da saldatura, maschera, trapano e levigatrice, flessibile, martello/mazza, fiamma ossidrica, avvitatori ad aria compressa? : Confermo la circostanza . 10. Vero che il ricorrente si occupava quotidianamente della “battitura” delle lamiere metalliche? : Confermo la circostanza . 11. Vero che durante l'intero turno lavorativo (otto ore) parte ricorrente utilizzava strumenti vibranti o ad aria compressa ed effettuava lavorazioni che comportavano l'assunzione di posizioni incongrue, il sollevamento di pesi superiori ai 30/40 kg e l'effettuazione di prese di forza? : Confermo la circostanza . 12. Vero che le lavorazioni avvenivano all'interno di un ambiente (azienda metalmeccanica dedita alla produzione di macchine per il trattamento di materiali inerti) estremamente rumoroso? : Confermo la circostanza . 13. Vero che nelle varie lavorazioni si utilizzavamo mazze e martelli per la battitura delle lamiere e per il montaggio delle varie parti metalliche che dovevano essere “incastrate” a forza, trattandosi di pezzi di peso e dimensione notevoli? : Confermo la circostanza …”.
, sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1. vero che Parte_3 parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta R.E.V. Srl come operaio metalmeccanico dal 01.03.1988 al 31.12.2018? : Confermo la circostanza . ADR: Sono a conoscenza del fatto perché anche io ho lavorato alla RE dal 1981 al 2018 con le stesse mansioni .
2. vero che inizialmente si occupava della costruzione e montaggio di colonne di ferro e pilastri metallici che servivano come basamento o supporto dei macchinari cingolati ed impianti per la frantumazione di materiali inerti? : Confermo : questo è accaduto dagli anni 1990 in poi .
3. Vero che, successivamente, era addetto all'assemblaggio di altre parti dei macchinari che venivano saldati e molati, nonché della preparazione e montaggio degli impianti oleo dinamici delle citate macchine, con raccordature di varie dimensioni, sempre tirate e montate a mano? : Confermo la circostanza . ADR: Questo è successo dalla fine dal 1995 .
4. Vero che si occupava, altresì, del montaggio della “cofanatura” del motore e dei vari carter di tali macchinari ed in tali lavorazioni le lamiere venivano manovrate a mano ed adattate a seconda della necessità? : Confermo la circostanza .
5. Vero che, in una prima fase di pre-montaggio saldava a filo la lamiera della “cofanatura” che veniva poi
“molata” con orbitale e flessibile per eliminare le imperfezioni e poi forata con il trapano nelle parti necessarie alla sua installazione? : Confermo la circostanza .
6. Vero che utilizzava inoltre diverse chiavi ed avvitatori, anche ad aria compressa per montare e smontare le viti dal motore, dal cofano nonché dal radiatore? : Confermo la circostanza .
7. Vero che la saldatura avveniva mantenendo con una mano la maschera protettiva e con l'altra la torcia da saldatura? : Confermo la circostanza .
8. Vero che si occupava anche dell'assemblaggio, della saldatura e della molatura dei “coni” dei frantoi nonché dell'installazione degli impianti idraulici su tali macchinari. Per tale attività utilizzava tubazioni in ferro dalla misura variabile (dai 17mm ai 65 mm) che venivano tagliate con il flessibile o tagliatubi e raccordate fra loro manualmente con le apposite chiavi? : Confermo la circostanza .
9. Vero che gli strumenti utilizzati quotidianamente dal ricorrente erano torcia da saldatura, maschera, trapano e levigatrice, flessibile, martello/mazza, fiamma ossidrica, avvitatori ad aria compressa? : Confermo la circostanza . 10. Vero che il ricorrente si occupava quotidianamente della “battitura” delle lamiere metalliche? : Confermo la circostanza . 11. Vero che durante l'intero turno lavorativo (otto ore) parte ricorrente utilizzava strumenti vibranti o ad aria compressa ed effettuava lavorazioni che comportavano l'assunzione di posizioni incongrue, il sollevamento di pesi superiori ai 30/40 kg e l'effettuazione di prese di forza? : Confermo la circostanza . 12. Vero che le lavorazioni avvenivano all'interno di un ambiente (azienda metalmeccanica dedita alla produzione di macchine per il trattamento di materiali inerti) estremamente rumoroso? : Confermo la circostanza . 13. Vero che nelle varie lavorazioni si utilizzavamo mazze e martelli per la battitura delle lamiere e per il montaggio delle varie parti metalliche che dovevano essere “incastrate” a forza, trattandosi di pezzi di peso e dimensione notevoli? : Confermo la circostanza . 14. Dica il teste quali lavori aveva svolto il prima di essere assunto dalla RE SR : Penso che Parte_1
prima di essere assunto dalla RE SR , più o meno abbia fatto gli Parte_1 stessi lavori presso la ditta DI IO SE di AB …”.
, sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1. vero che parte Parte_4 ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta R.E.V. Srl come operaio metalmeccanico dal 01.03.1988 al 31.12.2018? : Confermo la circostanza . ADR: Sono a conoscenza del fatto perché anche io ho lavorato alla RE dal 15\05\198 al novembre 2019 : io andavo fuori ma gli ultimi dieci anni ho lavorato all'interno della fabbrica con il ricorrente al quale passavo il lavoro .
2. vero che inizialmente si occupava della costruzione e montaggio di colonne di ferro e pilastri metallici che servivano come basamento o supporto dei macchinari cingolati ed impianti per la frantumazione di materiali inerti? : Confermo questo è accaduto dagli anni 1990 in poi .
3. Vero che, successivamente, era addetto all'assemblaggio di altre parti dei macchinari che venivano saldati e molati, nonché della preparazione e montaggio degli impianti oleo dinamici delle citate macchine, con raccordature di varie dimensioni, sempre tirate e montate a mano? : Confermo la circostanza .
4. Vero che si occupava, altresì, del montaggio della “cofanatura” del motore e dei vari carter di tali macchinari ed in tali lavorazioni le lamiere venivano manovrate a mano ed adattate a seconda della necessità? : Confermo la circostanza .
5. Vero che, in una prima fase di pre-montaggio saldava a filo la lamiera della “cofanatura” che veniva poi “molata” con orbitale e flessibile per eliminare le imperfezioni e poi forata con il trapano nelle parti necessarie alla sua installazione? : Confermo la circostanza .
6. Vero che utilizzava inoltre diverse chiavi ed avvitatori, anche ad aria compressa per montare e smontare le viti dal motore, dal cofano nonché dal radiatore? : Confermo la circostanza .
7. Vero che la saldatura avveniva mantenendo con una mano la maschera protettiva e con l'altra la torcia da saldatura? : Confermo la circostanza .
8. Vero che si occupava anche dell'assemblaggio, della saldatura e della molatura dei “coni” dei frantoi nonché dell'installazione degli impianti idraulici su tali macchinari. Per tale attività utilizzava tubazioni in ferro dalla misura variabile (dai 17mm ai 65 mm) che venivano tagliate con il flessibile o tagliatubi e raccordate fra loro manualmente con le apposite chiavi? : Confermo la circostanza .
9. Vero che gli strumenti utilizzati quotidianamente dal ricorrente erano torcia da saldatura, maschera, trapano e levigatrice, flessibile, martello/mazza, fiamma ossidrica, avvitatori ad aria compressa? : Confermo la circostanza . 10. Vero che il ricorrente si occupava quotidianamente della “battitura” delle lamiere metalliche? : Confermo la circostanza . 11. Vero che durante l'intero turno lavorativo (otto ore) parte ricorrente utilizzava strumenti vibranti o ad aria compressa ed effettuava lavorazioni che comportavano l'assunzione di posizioni incongrue, il sollevamento di pesi superiori ai 30/40 kg e l'effettuazione di prese di forza? : Confermo la circostanza . 12. Vero che le lavorazioni avvenivano all'interno di un ambiente (azienda metalmeccanica dedita alla produzione di macchine per il trattamento di materiali inerti) estremamente rumoroso? : Confermo la circostanza . 13. Vero che nelle varie lavorazioni si utilizzavamo mazze e martelli per la battitura delle lamiere e per il montaggio delle varie parti metalliche che dovevano essere “incastrate” a forza, trattandosi di pezzi di peso e dimensione notevoli? : Confermo la circostanza . 14. Dica il teste quali lavori aveva svolto il prima di essere assunto dalla RE SR : Parte_1 Parte_1 prima di essere assunto dalla RE SR , ha fatto gli stessi lavori presso la ditta DI IO SE di AB …” .
Sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita del ricorrente e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti e delle acquisite prove testimoniali , ha accertato che sia affetto da patologie (ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale;
tendino-patia degenerativa della cuffia dei rotatori bilaterale;
epicondilite cronica bilaterale;
sin-drome del tunnel carpale bilaterale, più evidente a destra;
discopatie lombari con ernia discale L3-L4) con una componente del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura complessiva del 30% (trenta per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 con decorrenza dalla domanda amministrativa .
Si legge nella relazione del perito : “…CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Il sig. attualmente di 62 anni, ha dunque ha iniziato a lavorare Parte_1 come apprendista artigiano metalmeccanico all'età di 14 anni e ha svolto quell'attività presso diverse ditte e l'attività di operaio in edilizia presso altre ditte fino al pensionamento, avvenuto nel 2018. In questi lavori era esposto a movimentazione manuale di carichi, vibra-zioni e rumori come indicato nel certificato del medico competente del 25.5.2009 e è riportato nei verbali delle precedenti udienze di questa causa. Il 12.2.2020 ha presentato all' la CP_1 denuncia di malattia professionale n. 516639277 (ipoacusia da rumore) e n. 516639279 (periartrite scapolo omerale bilaterale); quindi il 4.12.2020 ha presentato all' la denuncia di malattia professionale n. 518002949 CP_1 (epicondilite bilaterale) e n. 518002950 (sindrome del tunnel carpale bilatera-le); e il 13.5.2021 la denuncia di malattia professionale n. 518005031 (polidiscopatia erniaria lombare). L' archiviava le pratiche per assenza di documentazione CP_1 sufficiente e mancanza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattia denunciata. La successiva visita collegiale rimaneva in fase interlocutoria;
di qui la presente causa. Per le malattie denunciate ha effettuato visite, accertamenti strumentali e di diagnostica per immagini e terapia medica e riabilitativa. Le diagnosi formulate dai medici che hanno redatto le prime certificazioni di malattia professionale sono confermate dalla documentazione esaminata e la sintomatologia si mantiene tuttora;
è segnalata anamnesticamente la comparsa di acufeni, in precedenza non riportata. La Nuova tabella della malattie professionali nell'industria (D.M. del lavoro e delle politiche sociali 10.10.2023) prevede: al n. 71 l'ipoacusia da rumore in diverse situazioni, tra cui: c) martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici;
k) perforazione con martelli pneumatici;
w) altre lavora-zioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano un'esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiore a 80 dB(A); al n. 72 le malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio, tra cui: b) osteo-artropatie (polso, gomito, spalla) nelle lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine e ap-parecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio; al n. 73.b l'ernia discale lombare, nelle lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci;
al n.74 le malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, tra cui: a) tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori, b) epicondilite cronica, c) sindrome del tunnel carpale, specificando le lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che richiedono posture incongrue, impegno di forza, movimenti ripetuti. Secondo la Corte di Cassazione (come riportato nella circolare n. 47 del 24 luglio 2008 della Direzione Generale ) l'adibizione alla lavorazione può CP_1 ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Le patologie da cui è affetto il sig. sono dunque patologie tabellate ma a eziologia multifattoriale;
in Parte_1 considerazione della tipologia e della durata dell'attività lavorativa, ritengo che l'attività prolungata nel tempo da lui svolta sia stata un'attività a rischio di sviluppare una patologia dell'udito, degli arti superiori e del rachide lombo- sacrale e che la concretizzazione di questo rischio, nella sua situazione clinica specifica, sia compatibile con la prospettata patogenesi professionale. La situazione clinica del sig. è caratterizzata da diabete mellito di tipo 2 in Parte_1 trattamento con ipoglicemizzanti orali dal 2012 e ipertensione arteriosa in trattamento da circa 7 anni;
vi è inoltre stata esposizione a rumore come militare e cacciatore;
si tratta di situazioni potenzialmente concorrenti nella determinazione del danno ma che appaiono di modesto rilievo per la loro durate e entità. Sussistono attualmente esiti stabilizzati a carico del senso dell'udito, delle spalle, dei gomiti, dei polsi e del rachide lombo-sacrale, identificabili nella limitazione funzionale e nella dolorabilità osservati, che costituiscono un danno permanente all'integrità psicofisica della persona, valutabile in base ai riferimenti tabellari previsti (le tabelle delle menomazioni, dei coefficienti e dell'indennizzo del danno biologico e dei relativi criteri ap-plicativi nel testo annesso al D.M. 12 luglio 2000 in Supp. Ord. GU n. 172 del 25 luglio 2000). In queste tabelle, tra l'altro, alla voce n. 213, ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti, corrisponde la valutazione fino a 12%; e alla voce n. 192, patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare, corrisponde la valutazione fino a 35%; alla voce n. 224, limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, corrisponde la valutazione di 3%; alla voce n. 227, esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, corrisponde la valutazione fino a 4%; alla voce n. 232, esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezza-bili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità, corrisponde la valutazione fino a 5%; alla voce n. 267, esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale, corrisponde la valuta-zione fino a 4%; alla voce n. 312, deficit uditivo bilaterale parziale, corrisponde la valutazione riportata nella specifica tabella allegata. Tenuto conto dell'anamnesi, della documentazione clinica disponibile, delle evidenze epidemiologiche, della sintomatologia e dell'obiettività attualmente rilevata, in partico-lare delle alterazioni funzionali residue, ritengo che la valutazione del danno biologico permanente riferibile alla componente tecnopatica della patologia in essere possa essere adeguatamente esprimibile (oggi come al tempo della visita medica ) nella misura del CP_1 30% come risultato della valutazione complessiva sulla base del 2,5% per l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
del 7+5% per la tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori destra e sinistra;
del 5% per l'epicondilite cronica bilaterale;
del 5% per la sindrome del tunnel carpale;
dell'8% per le discopatie lombari con ernia discale L3-L4. Non vi è discussione in merito a periodi di inabilità temporanea assoluta. Nei diari generali dell' , sede di Rimini, CP_1 risulta che "segnala due infortuni sul lavoro con invalidità 22%, operato CP_1 menisco e legamento crociato ginocchio destro". Ciò è confermato all'anamnesi e, in assenza di documentazione ulteriore, si può ritenere che la rendita in godimento per i precedenti infortuni sia antecedente alla normativa relativa al danno biologico permanente di cui al D.L. 23.2.2000 n. 38; e quindi come previsto dall'art. 13 del D.L. citato il grado di menomazione conseguente alle nuove malattie professionali deve essere valutato senza tenere conto delle preesistenze…” .
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento della relativa rendita CP_1 corrispondente alla misura del grado accertato pari al 30 % con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 13\11\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante: 1) Accertato che è affetto da patologie (ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale;
tendino-patia degenerativa della cuffia dei rotatori bilaterale;
epicondilite cronica bilaterale;
sin-drome del tunnel carpale bilaterale, più evidente a destra;
discopatie lombari con ernia discale L3-L4) contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti nella misura complessiva del 30% (trenta per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000, condanna l' al CP_1 pagamento della relativa rendita corrispondente alla misura del grado complessivamente accertato del 30% a favore del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.500,00 , oltre al rimborso delle spese generali e ad IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 06\11\2023.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'