CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20472 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Brescia emessa in data 3/2/2026 nel processo a carico di NO AR, n. in Nigeria il 29/6/1986 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN IA De NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Mariella De Masellis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all’omessa statuizione in ordine alla confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, applicava a NO AR la pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di truffa ex artt. 81 cpv, 640 bis cod.pen. All’imputata si addebita di aver reso false dichiarazioni circa il periodo di residenza in Italia in guisa da ottenere dall’INPS l’erogazione del reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra il maggio 2019 e il marzo 2022. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20472 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia lamentando con unico motivo l’illegalità della pena, avendo il giudice omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi degli artt. 640quater e 322 ter cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte, risolvendo il contrasto insorto sulla questione, ha autorevolmente affermato che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [...], Savin, Rv. 279348 – 03). 1.1 Nella specie il titolo di reato ascritto all’imputata prevede, ai sensi degli artt. 648-quater e 322-ter cod.pen., la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, la cui omessa applicazione configura un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevabile a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. senza che valga ad escluderla la circostanza che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 - 01). 2.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione in ordine alla confisca obbligatoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IA De NT RG NI
udita la relazione del Cons. AN IA De NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Mariella De Masellis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all’omessa statuizione in ordine alla confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, applicava a NO AR la pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di truffa ex artt. 81 cpv, 640 bis cod.pen. All’imputata si addebita di aver reso false dichiarazioni circa il periodo di residenza in Italia in guisa da ottenere dall’INPS l’erogazione del reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra il maggio 2019 e il marzo 2022. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20472 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia lamentando con unico motivo l’illegalità della pena, avendo il giudice omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi degli artt. 640quater e 322 ter cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte, risolvendo il contrasto insorto sulla questione, ha autorevolmente affermato che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [...], Savin, Rv. 279348 – 03). 1.1 Nella specie il titolo di reato ascritto all’imputata prevede, ai sensi degli artt. 648-quater e 322-ter cod.pen., la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, la cui omessa applicazione configura un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevabile a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. senza che valga ad escluderla la circostanza che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 - 01). 2.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione in ordine alla confisca obbligatoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IA De NT RG NI