Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3070
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Sentenza 30 marzo 1999

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In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 154 - secondo il quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile o amministrativa con il Comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato - va inteso per quanto riguarda il fatto generatore della lite con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute, ma anche a quelle in cui quel soggetto non faccia valere interessi personali e privati, ma, ancorché in modo errato o infondato, interessi della collettività (nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "connessione" in relazione ad una controversia instaurata dal Comune, nei confronti di alcuni consiglieri, avente ad oggetto le spese ed il risarcimento dei danni sopportati a seguito di un procedimento penale per abuso in atti d'ufficio instaurato a carico del sindaco precedente, su denuncia dei predetti consiglieri, concluso con sentenza di proscioglimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3070
    Data del deposito : 30 marzo 1999

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