Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 154 - secondo il quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile o amministrativa con il Comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato - va inteso per quanto riguarda il fatto generatore della lite con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute, ma anche a quelle in cui quel soggetto non faccia valere interessi personali e privati, ma, ancorché in modo errato o infondato, interessi della collettività (nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "connessione" in relazione ad una controversia instaurata dal Comune, nei confronti di alcuni consiglieri, avente ad oggetto le spese ed il risarcimento dei danni sopportati a seguito di un procedimento penale per abuso in atti d'ufficio instaurato a carico del sindaco precedente, su denuncia dei predetti consiglieri, concluso con sentenza di proscioglimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIBIA 150, presso l'avvocato GIUSEPPE TISCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO NUNZIANTE, giusta procura speciale per Notaio Arturo Antonio Pasquale di Ischia rep. n. 46214 del 5.6.1998;
- ricorrente -
contro
SC LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. D. ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato UGO IACCARINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO IACCARINO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ON RI,
D'IO EN,
SI OR,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 11255/98 proposto da:
D'IO EN, ON RI, SI OR, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SC LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. D. ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato UGO IACCARINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO IACCARINO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, NT RT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1190/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per i resistenti, l'Avvocato Iaccarino, che ha chiesto l'accoglimento o il rigetto dei ricorsi;
udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato Imbardelli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NC GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RT ON elettore del Comune di Casamicciola Terme chiedeva al Tribunale di Napoli, di annullare o di revocare in parte, la delibera del consiglio del predetto Comune avente ad oggetto la convalida della elezione del sindaco e dei consiglieri comunali a seguito della consultazione amministrativa del 1997. Chiedeva pertanto fosse pronunciata la decadenza delle cariche dei consiglieri SI ON, RO ON e NC D'MB e che fosse annullato il provvedimento di nomina dell'assessore TO LA. Sosteneva che per i predetti sussisteva la causa di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1^, n. 4, del d.p.r. n.154 del 1981, in conseguenza della pendenza di un giudizio, promosso dal Comune davanti al Tribunale di Napoli, avente ad oggetto le spese ed il risarcimento dei danni sopportati a seguito di un procedimento penale per abuso in atti di ufficio instaurato a carico del sindaco precedente su denuncia dei predetti consiglieri ed assessore, concluso con sentenza di proscioglimento. Resistevano i predetti consiglieri comunali ed il predetto assessore.
Il tribunale accoglieva la domanda, dichiarava la decadenza dei tre consiglieri ed annullava la nomina ad assessore del LA. I soccombenti proponevano reclamo alla Corte d'appello di Napoli che respingeva l'impugnazione. Il secondo giudice dichiarava improcedibile l'impugnazione del ON per mancato deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 82 del d.p.r. n. 570 del 1960 entro dieci giorni dalla notifica di copia del ricorso, riteneva manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 82, comma terzo, del d.p.r. n. 570 del 1960, nella parte relativa alla decorrenza del termine stabilito per il deposito degli atti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. Quindi riteneva sussistente la ipotesi della lite pendente tra comune e reclamanti, peraltro priva del carattere di pretestuosità, ed escludeva la ricorrenza della esimente di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 154 del 1981.
Riteneva, infatti, l'ipotesi che dette luogo alla denuncia penale di cui si è detto non rientrante nei compiti istituzionali di un amministratore comunale e sotto tale aspetto che fosse irrilevante la qualità di pubblico ufficiale. Riteneva pure che la eliminazione della causa di innegabilità, capace in astratto di evitare la pronuncia di decadenza in questione, deve comunque avvenire, sulla scorta della sentenza della corte costituzionale n. 160 del 1997, entro dieci giorni dalla notifica del ricorso che chiede la decadenza stessa, in armonia con il termine previsto allo stesso fine nel procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della legge n. 154 del 1981. Contro questa sentenza ricorrono in cassazione RO ON e con separato ricorso, NC D'MB, SI ON e TO LA. Resiste con controricorso RT ON. ON e BA depositano memoria.
MOTIVI DELIA DECISIONE
1) I due ricorsi debbono essere riuniti.
2) Il ricorso del ON deve essere dichiarato inammissibile, come sostiene il resistente. Egli infatti non ha impugnato la pronuncia con la quale la sentenza della Corte di merito ha dichiarato improcedibile la sua impugnazione, per il mancato deposito di cui si è detto in narrativa.
2) Deve essere esaminato il ricorso di D'MB, ON e LA. Esso è stato notificato a ON con un giorno di ritardo rispetto al termine di venti giorni dal deposito della sentenza impugnata ma le notifiche effettuate dai ricorrenti alle altre parti sono state tempestive. Dunque l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 331 c.p.c., anche per le cause elettorali (cfr. cass. n. 9320 del 1993) è superata dal fatto che il ON ha depositato controricorso e memoria spiegando una compiuta difesa, (cass. n. 8895 del 1994). I ricorrenti con il loro unico mezzo censurano la violazione dell'art. 3, u.c., della l. n. 154 del 1981. Lamentano anche la motivazione inadeguata sul punto. Sostengono che erroneamente la Corte di merito ha escluso la "connessione con l'esercizio del mandato" in ordine alla lite pendente in questione, sul rilievo che essa ebbe a nascere da una denuncia penale. Erroneamente il giudice del merito ha ritenuto che tale esimente debba essere correlata esclusivamente a compiti indicati dalla legge, tra i quali non vi rientra quello di sporgere denuncia alla autorità giudiziaria. Invece il pubblico amministratore in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a fornire al giudice la notitia criminis di cui, per ragioni del suo ufficio, è venuto a conoscenza.
Lamentano anche, sia pure in modo meno organico, che è stata esclusa nella specie la caratteristica pretestuosa della pretesa fatta valere attraverso la lite pendente suddetta.
3) Osserva la corte che la giurisprudenza della Cassazione sul punto dei cosiddetti fatti "connessi" con l'esercizio del mandato di cui alla cennata previsione dell'art. 3 della legge n. 154 del 1981, ha messo a punto un orientamento stabile che il collegio condivide, in base al quale si esclude una nozione restrittiva in quanto limitata agli specifici compiti dell'amministratore, come tali elencati dalla legge.
La ratio della connessione infatti è evitare che una lite la cui origine sta dentro la doverosa tutela degli interessi generali da parte dell'amministratore pubblico ancorché la loro gestione non sia tradotta in atto amministrativo di competenza formale, non fornisca facile occasione di impedimento strumentale al diritto di elettorato passivo, ed agli interessi generali ai quali la Pubblica amministrazione deve confermare la sua attività.
Consegue che con la ampia espressione "connessi" la legge ha inteso significare che possono dare luogo a causa di incompatibilità quei giudizi pendenti nei quali il soggetto della cui incompatibilità si discute fà valere interessi personali e privati. Integrano invece l'esimente quei fatti, generatori di lite, i quali sono compiuti per far valere anche se in modo errato ovvero infondatamente, interessi della collettività inerenti la funzione pubblica in questione, (cass. n. 3503 del 1993). Non rileva pertanto il merito della controversia, bensì che essa abbi avuto origine e ragione nel predetto esercizio. Non contrasta con tale orientamento la soluzione offerta da cass. n. 1666 del 91, citata in sentenza, che essa esattamente afferma la irrilevanza dei motivi del giudizio pendente, giacché l'esimente non ha origine nei motivi del giudizio ma solo nella oggettiva connessione di cui si è detto.
3a) Ciò premesso il collegio rileva che un giudizio intentato dal soggetto giuridico, pubblico, che si afferma dannegiato da una denuncia formale, e dal successivo procedimento penale concluso con sentenza di proscioglimento, proposta da altro soggetto pubblico nella qualità, non può dirsi in via di principio estraneo e dunque non "connesso" nel senso predetto alle funzioni pubbliche in questione.
Il pubblico amministratore, in quanto tale, concosce di atti e di comportamenti anche di altri organi sui quali oggettivamente esercita una sorta di controllo, giacché deve coordinare il suo comportamento di ufficio anche in considerazione di quello di detti altri organi. Egli pertanto per uniformare alla legge, ovvero a ciò che egli ritiene essere la legge, il proprio complessivo agire compie constantemente la valutazione della legittima dell'agire proprio ed altrui. Da tale valutazione può essere indotto a rappresentare alla autorità giudiziaria una situazione che ritiene giustifichi una indagine. Il fatto che, quindi, tale supposizione possa risultare infondata è circostanza che, al di fuori di una ipotesi di calunnia, la quale per l'elemento psicologico che richiede esclude la riferibilità del comportamento stesso ad un interesse pubblico, non rileva ad eliminare la connessione, che invece permane, anche in ordine alle controversie eventualmente conseguenti a quella denuncia al giudice penale.
3b) Non esclude tale conclusione la pacifica mancanza di obbligatorietà di una denuncia siffatta da parte di un pubblico amministratore. La legge non ricorre al concetto di connessione per specificare una automatica discendenza della denuncia dalla funzione pubblica esercitata, ma per identificare una eventuale relazione di fatto, non cristallizzabile preventivamente dentro una elencazione esaustiva, la quale perciò valorizza, caso per caso, gli interessi fatti valere dall'amministratore, che originano la lite. La doglianza è, dunque, fondata, perché la sentenza impugnata per l'appunto ha escluso che una denuncia penale in quanto essa stessa fatto generatore della lite, in via di principio possa consentire di individuare la connessione in parola. 4) Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti la causa non può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso avanzato da RT ON davanti al Tribunale di Napoli con il quale chiedeva di annullare o di revocare la delibera del Consiglio Comunale di Casamicciola n. 46 del 29 novembre 1997. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso n. 10611 del 1998. Accoglie il ricorso n. 11255 del 1998, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso avanzato il 5 dicembre 1997 da RT ON davanti al Tribunale di Napoli avente ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale di Casamicciola n. 46 del 29 novembre 1997. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999