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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27437 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA VI nato a [...] il [...] TE NI nato a [...] il [...] AG LU nato a [...] il [...] GR ST nato a [...] il [...] IC IS nato a [...] il [...] OT ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di accogliere i ricorsi di FO AS, CA ST e SO AS, con annullamento della sentenza, limitatamente alle posizioni di tali ricorrenti, e di dichiarare inammissibili i ricorsi di IN DE, RA CO e PA UI;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27437 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/03/2023 udite le conclusioni dell'avv. Francesca Romana Graziani e dell'avv. Salvatore Timpanaro, per le parti civili, che hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Stefano Rametta, per FO AS, e dell'avv. AR BE MO, per RA CO e PA UI, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 luglio 2018, il Tribunale di Enna, per quanto qui di interesse, emetteva le seguenti pronunce: condannava IN DE per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di tentata estorsione aggravata (capo d), di furto aggravato (capo h), di estorsione aggravata (capo m) e per vari episodi di detenzione e porto di armi (capi c, e, f, g); condannava RA CO per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di porto di armi (capo c), di furto aggravato (capo h) e di furto (capo l, I-bis); condannava PA UI per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di porto di armi (capo c), di furto aggravato (capo h) e di furto (capo I, I-bis); condannava SO AS per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r) e per una rapina aggravata (capo v); condannava CA ST per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r), per furto aggravato (capo s) e per porto illegale di armi con matricola abrasa (capo u); condannava FO AS per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p) e per due estorsioni (capi q, r). La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 novembre 2019, confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo infondati gli appelli proposti dagli imputati. Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di cassazione riteneva parzialmente fondati i ricorsi presentati dagli imputati, annullando con rinvio la sentenza impugnata nei seguenti limiti: nei confronti di IN DE, RA CO, PA UI, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
nei confronti di RA CO e PA UI, anche in ordine al reato di cui al capo I, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; nei 2 confronti di SO AS, CA ST e FO AS, in ordine ai capi q ed r, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Rigettava nel resto i ricorsi. 2. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestata, relativamente al reato di cui al capo I, al RA e al PA, rideterminando le relative pene;
rideterminava anche la pena inflitta allo IN e confermava nel resto la precedente pronuncia di merito. 3. Avverso la "nuova" sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 4. Il ricorso presentato dall'avv. Maria Lucia D'Anna, per IN DE, si compone di tre motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente un'associazione per delinquere di stampo mafioso — che sarebbe stata costituita nel piccolo paese di Troina e che costituirebbe un'articolazione del più ampio gruppo criminale, radicato in Catania e denominato clan Santapaola — basando la propria decisione sulla base delle conversazioni intercettate, delle dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia, dal sindaco Venezia e da AL UI. Tali elementi, tuttavia, sarebbero del tutto insufficienti a dimostrare la sussistenza del sodalizio criminale. Le dichiarazioni del Venezia, invero, sarebbero equivoche e prive <<dei crismi della certezza»; quelle del calabrese proverrebbero da un uomo violento e <> e dunque dalla concreta possibilità di ritenerlo responsabile del reato, il AN, comunque, non potrebbe essere considerato una vittima del reato. Il ricorrente, infine, ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa al riconoscimento dell'aggravante in questione, in ogni caso, sarebbe viziata, essendo basata sulle dichiarazioni rese da AN DI e sulle conversazioni intercettate. Quando alle prime, il ricorrente evidenzia che erano inutilizzabili, atteso che il AN era stato escusso quale teste semplice e non nelle forme stabilite dall'art. 197-bis cod. proc. pen. Quanto alla telefonata del 24 gennaio 2013, posta dalla Corte di appello a base della propria decisione, il ricorrente sostiene che essa sarebbe stata oggetto di un vero e proprio travisamento della prova, atteso che, dal suo contenuto, non emergerebbe alcuna minaccia. 8.2. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Propone sostanzialmente la stessa questione posta con il secondo motivo del ricorso di SO AS, sostenendo che Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche con l'originario gravame, atteso che queste sarebbero rimaste impregiudicate a seguito della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, che le aveva ritenute assorbite. La Corte territoriale, invece, avrebbe erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare su tali questioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di SO AS, CA ST e FO AS devono essere accolti, quelli di RA CO e PA UI devono essere rigettati, quello di IN DE deve essere dichiarato inammissibile. 2. Tutti e tre i motivi del ricorso presentato nell'interesse di IN DE sono inammissibili. 7 La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di IN DE «limitatamente al trattamento sanzionatorio>>, rigettando nel resto il ricorso. Il giudizio di rinvio, pertanto, era limitato alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, essendo preclusa qualsiasi altra questione dalla pronuncia di rigetto emessa dalla Corte di cassazione. Il ricorrente, invece, propone nuovamente le questioni inerenti alla sussistenza del reato associativo, al ruolo di promotore dell'imputato e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., che erano completamente precluse in sede di rinvio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello IN al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili (quelle difese dall'avv. Timpanaro e dall'avv. Pizzuto), che vanno liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. 3. I ricorsi presentati nell'interesse di PA UI e RA CO devono essere rigettati. Deve essere rilevato che la Corte di appello ha così determinato la pena per i due imputati: pena base, per il reato più grave di cui all'art. 416-bis cod. pen., anni nove di reclusione;
aumentata, per la continuazione, ad anni nove, mesi undici e giorni quindici di reclusione. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe errato nel determinare la pena base, avendo individuato il reato più grave nella partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e non nella rapina. In effetti, il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall'uso delle armi, all'epoca dei fatti, era punito con la reclusione da nove a quindici anni, mentre il reato di rapina aggravata, all'epoca dei fatti (6 maggio 2014), era punito con la pena della reclusione da anni quattro e mesi sei a 20 anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro 3.098,00 di multa. Va, tuttavia, ricordato che «in tema di concorso di reati ... per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite>> (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 3, Sentenza n. 6828 del 17/12/2014, Seck, Rv. 262528). Nel caso in esame, pertanto, anche se la Corte di appello avesse individuato il reato più grave nella rapina, facendo riferimento al massimo edittale, non 8 avrebbe potuto comunque determinare per essa una pena base inferiore a quella di anni nove di reclusione, che costituisce il minimo edittale previsto per il reato satellite. I ricorrenti, dunque, risultano privi di un concreto interesse a impugnare, atteso che la pena base, in ogni caso, non potrebbe essere inferiore ad anni nove di reclusione. Al riguardo, va ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata>> (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore delle parti civili, atteso che i ricorsi del RA e del PA avevano a oggetto esclusivamente la pena e, dunque, non avevano alcuna attinenza in ordine alle statuizioni civili. 4. I ricorsi presentati nell'interesse di SO AS, CA ST e FO AS devono essere accolti. 4.1 D primo motivo del ricorso di SO AS, l'unico motivo del ricorso di CA ST e i primi tre motivi del ricorso di FO AS - che possono essere trattati congiuntamente proponendo la medesima questione - sono fondati. La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva chiaramente annullato la sentenza impugnata sul punto relativo alla circostanza dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, ritenendo l'aggravante insussistente e rinviando per nuovo giudizio, esclusivamente in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Appare, dunque, palese che la Corte di appello ha travalicato i limiti del giudizio di rinvio, pronunciandosi su un punto sul quale era già intervenuta preclusione a seguito della decisione della Corte di Cassazione. 4.2. Il secondo motivo del ricorso del SO e il quarto motivo del ricorso del FO - che propongono la medesima questione - sono fondati. La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva ritenuto assorbite le questioni relative al trattamento sanzionatorio (cfr. pagine 35 e 37 della sentenza) e, nell'annullare la sentenza sul punto relativo alla circostanza aggravante, aveva rinviato per un nuovo giudizio proprio «a fini di rideterminazione del trattamento sanzionatorio>>. 9 Al riguardo, va ribadito che, «nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti ...>> (Sez. 4, Sentenza n. 49875 del 20/09/2018, S., Rv. 274044). 4.3. La sentenza impugnata - limitatamente alle posizioni di SO AS, CA ST e FO AS e ai punti relativi alla sussistenza della circostanza dell'aver commesso il fatto in più persone riunite e al trattamento sanzionatorio - deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio terrà conto dell'avvenuta pronuncia sull'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Le spese in favore delle parti civili verranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SO AS, CA ST e FO AS con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, spese in favore delle parti civili al definitivo. Rigetta i ricorsi di RA CO e PA UI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di IN DE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili difese dall'avvocato Timpanaro e dall'avvocato Pizzuto, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 28 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di accogliere i ricorsi di FO AS, CA ST e SO AS, con annullamento della sentenza, limitatamente alle posizioni di tali ricorrenti, e di dichiarare inammissibili i ricorsi di IN DE, RA CO e PA UI;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27437 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/03/2023 udite le conclusioni dell'avv. Francesca Romana Graziani e dell'avv. Salvatore Timpanaro, per le parti civili, che hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Stefano Rametta, per FO AS, e dell'avv. AR BE MO, per RA CO e PA UI, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 luglio 2018, il Tribunale di Enna, per quanto qui di interesse, emetteva le seguenti pronunce: condannava IN DE per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di tentata estorsione aggravata (capo d), di furto aggravato (capo h), di estorsione aggravata (capo m) e per vari episodi di detenzione e porto di armi (capi c, e, f, g); condannava RA CO per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di porto di armi (capo c), di furto aggravato (capo h) e di furto (capo l, I-bis); condannava PA UI per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di porto di armi (capo c), di furto aggravato (capo h) e di furto (capo I, I-bis); condannava SO AS per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r) e per una rapina aggravata (capo v); condannava CA ST per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r), per furto aggravato (capo s) e per porto illegale di armi con matricola abrasa (capo u); condannava FO AS per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p) e per due estorsioni (capi q, r). La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 novembre 2019, confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo infondati gli appelli proposti dagli imputati. Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di cassazione riteneva parzialmente fondati i ricorsi presentati dagli imputati, annullando con rinvio la sentenza impugnata nei seguenti limiti: nei confronti di IN DE, RA CO, PA UI, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
nei confronti di RA CO e PA UI, anche in ordine al reato di cui al capo I, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; nei 2 confronti di SO AS, CA ST e FO AS, in ordine ai capi q ed r, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Rigettava nel resto i ricorsi. 2. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestata, relativamente al reato di cui al capo I, al RA e al PA, rideterminando le relative pene;
rideterminava anche la pena inflitta allo IN e confermava nel resto la precedente pronuncia di merito. 3. Avverso la "nuova" sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 4. Il ricorso presentato dall'avv. Maria Lucia D'Anna, per IN DE, si compone di tre motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente un'associazione per delinquere di stampo mafioso — che sarebbe stata costituita nel piccolo paese di Troina e che costituirebbe un'articolazione del più ampio gruppo criminale, radicato in Catania e denominato clan Santapaola — basando la propria decisione sulla base delle conversazioni intercettate, delle dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia, dal sindaco Venezia e da AL UI. Tali elementi, tuttavia, sarebbero del tutto insufficienti a dimostrare la sussistenza del sodalizio criminale. Le dichiarazioni del Venezia, invero, sarebbero equivoche e prive <<dei crismi della certezza»; quelle del calabrese proverrebbero da un uomo violento e <
aumentata, per la continuazione, ad anni nove, mesi undici e giorni quindici di reclusione. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe errato nel determinare la pena base, avendo individuato il reato più grave nella partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e non nella rapina. In effetti, il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall'uso delle armi, all'epoca dei fatti, era punito con la reclusione da nove a quindici anni, mentre il reato di rapina aggravata, all'epoca dei fatti (6 maggio 2014), era punito con la pena della reclusione da anni quattro e mesi sei a 20 anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro 3.098,00 di multa. Va, tuttavia, ricordato che «in tema di concorso di reati ... per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite>> (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 3, Sentenza n. 6828 del 17/12/2014, Seck, Rv. 262528). Nel caso in esame, pertanto, anche se la Corte di appello avesse individuato il reato più grave nella rapina, facendo riferimento al massimo edittale, non 8 avrebbe potuto comunque determinare per essa una pena base inferiore a quella di anni nove di reclusione, che costituisce il minimo edittale previsto per il reato satellite. I ricorrenti, dunque, risultano privi di un concreto interesse a impugnare, atteso che la pena base, in ogni caso, non potrebbe essere inferiore ad anni nove di reclusione. Al riguardo, va ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata>> (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore delle parti civili, atteso che i ricorsi del RA e del PA avevano a oggetto esclusivamente la pena e, dunque, non avevano alcuna attinenza in ordine alle statuizioni civili. 4. I ricorsi presentati nell'interesse di SO AS, CA ST e FO AS devono essere accolti. 4.1 D primo motivo del ricorso di SO AS, l'unico motivo del ricorso di CA ST e i primi tre motivi del ricorso di FO AS - che possono essere trattati congiuntamente proponendo la medesima questione - sono fondati. La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva chiaramente annullato la sentenza impugnata sul punto relativo alla circostanza dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, ritenendo l'aggravante insussistente e rinviando per nuovo giudizio, esclusivamente in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Appare, dunque, palese che la Corte di appello ha travalicato i limiti del giudizio di rinvio, pronunciandosi su un punto sul quale era già intervenuta preclusione a seguito della decisione della Corte di Cassazione. 4.2. Il secondo motivo del ricorso del SO e il quarto motivo del ricorso del FO - che propongono la medesima questione - sono fondati. La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva ritenuto assorbite le questioni relative al trattamento sanzionatorio (cfr. pagine 35 e 37 della sentenza) e, nell'annullare la sentenza sul punto relativo alla circostanza aggravante, aveva rinviato per un nuovo giudizio proprio «a fini di rideterminazione del trattamento sanzionatorio>>. 9 Al riguardo, va ribadito che, «nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti ...>> (Sez. 4, Sentenza n. 49875 del 20/09/2018, S., Rv. 274044). 4.3. La sentenza impugnata - limitatamente alle posizioni di SO AS, CA ST e FO AS e ai punti relativi alla sussistenza della circostanza dell'aver commesso il fatto in più persone riunite e al trattamento sanzionatorio - deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio terrà conto dell'avvenuta pronuncia sull'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Le spese in favore delle parti civili verranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SO AS, CA ST e FO AS con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, spese in favore delle parti civili al definitivo. Rigetta i ricorsi di RA CO e PA UI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di IN DE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili difese dall'avvocato Timpanaro e dall'avvocato Pizzuto, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 28 marzo 2023.