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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7769 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 7433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025 e vertente
TRA
( ), in Roma elettivamente domiciliata in p.le Parte_1 CodiceFiscale_1
Clodio n. 13 presso lo studio dell'avv. Daniele Berardi che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado,
Appellante
CONTRO
1 (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Pompeo Magno n. 7 presso lo studio dell'avv. Vincenza di Martino che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.
RO UR per procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione,
Appellata
NONCHE'
(P.I. in persona del legale rappresentante p. Controparte_2 P.IVA_2
t. domiciliata in Roma via Domenico Chelini n. 9 presso lo studio dell'avv. Angela
NE che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado,
Appellata terza chiamata
, nuova denominazione di , in persona Controparte_3 Controparte_4
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma via Antonio
Pollaiolo n. 5 presso lo studio dell'avv. Domitilla Nicolò che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado,
Appellata terza chiamata
OGGETTO: appello avverso sentenza n.19043/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 7.10.2019.
FATTO
Con atto regolarmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria da essa proposta in danno del (che aveva chiamato in causa la società CP_5
manutentrice della strada che, a sua volta, aveva chiamato in manleva la propria compagnia assicuratrice) avente ad oggetto i danni subiti a causa della caduta in cui era incorsa il giorno 4.10.13 alle ore 15,05 in via F. Denza in Roma all'altezza del
2 civico 31, allorquando era inciampata in una grata di scolo sconnessa, coperta da fogliame che ne impediva la percezione del pericolo.
L'appellante censurava la sentenza per errata ricostruzione dei fatti in contrasto con l'istruttoria svolta, la descrizione dello stato dei luoghi e la documentazione versata in atti.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la condanna del o CP_5
della terza chiamata, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati complessivamente in €. 50.093,50, sulla base delle risultanze del C.T.U., oltre alle spese per la C.T.U., pari ad €. 610,00 (IVA inclusa) ed a quella per la C.T.P. in sede di C.T.U. pari ad €. 366,00, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte di Appello adita, nonché alle spese e compensi di lite di primo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con atto del 19.2.20, si costituiva , la quale rilevava l'infondatezza CP_1
dell'appello e concludeva per il rigetto del gravame. In caso di riforma della sentenza,
proponeva appello condizionato chiamando in manleva la con Controparte_3
la quale aveva in essere un contratto assicurativo.
Con comparsa del 21.2.2020 si costituiva la quale chiedeva il Controparte_2
rigetto dell'appello ed in subordine, in caso anche di solo parziale accoglimento del medesimo, chiedeva di essere manlevata da In ogni caso, chiedeva la CP_3
condanna dell'appellante all'onere di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Angela NE.
Con atto del 9.3.2020, si costituiva , la quale chiedeva il Controparte_3
rigetto dell'appello.
All'udienza cartolare dell'8.5.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Le censure, che possono essere unitariamente vagliate atteso che afferiscono alla valutazione delle risultanze istruttorie e della responsabilità di , vanno CP_1
disattese.
Va subito dato atto della discrepanza sui dati fattuali dedotti ed allegati dall'attrice in primo grado, rispetto alla ricostruzione del fatto formulata in appello, nonchè
dell'eccezione sollevata da più parti convenute a non voler accettare il contraddittorio sui fatti nuovi dedotti.
Inoltre, va anche rilevato, in fatto, come la stessa appellante collochi temporalmente le foto prodotte in un periodo successivo all'incidente (dopo la sua guarigione),
svuotandole di ogni efficacia probante.
Ed ancora, i testi assunti hanno dichiarato di non aver visto le modalità della caduta e nulla hanno potuto riferire in merito alle cause dell'accaduto, affermando di essere intervenuti a prestare soccorso alla he aveva ancora il piede/scarpa incastrato Pt_1
nella griglia in cui era inciampata.
La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui sarebbe caduta inciampando nella griglia mal posta – o apertasi al suo passaggio- in evidente stato di abbandono e coperta da fogliame, appare insufficiente ad ascrivere la caduta alla condizione della strada, essendo astrattamente plausibile una diversa ricostruzione dell'accaduto, in ragione di circostanze indipendenti ed imputabili all'andatura e alle modalità
d'incedere dell'attrice. Peraltro dall'esame dello stato dei luoghi attraverso le foto allegate, si evince che la grata correva al margine del marciapiede, lasciandolo ampiamente libero;
sicché se la avesse camminato sul marciapiede, anziché Pt_1
sulla grata piena di foglie, avrebbe evitato la caduta.
4 Inoltre, il fatto è avvenuto di giorno, in condizioni di tempo ottimali e su un tratto di strada che l'appellante ben conosceva in quanto lo percorreva regolarmente. Sul
punto, si rammenta, infatti che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art.
2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità
eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante
sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode” (Cass. 20986/23).
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato
presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”
(Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024); e ancora “la condotta del danneggiato, che entri
in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un
criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva
efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass. 12663/2024),
soprattutto se sussiste “l'agevole prevedibilità e percepibilità dello stato di pericolo”
(Cass. 21675/23).
5 Nel caso in esame, anche a voler ipotizzare che i fatti si siano verificati nel modo dedotto dall'attrice, l'uso della normale diligenza -prestando attenzione alla strada e facendo attenzione a camminare sul tratto sgombero da foglie- avrebbe consentito di scongiurare il sinistro.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, quindi, in ogni caso interrotto dal comportamento incauto tenuto dall'attrice.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita, secondo i minimi tariffari per il corrispondente grado di complessità delle questioni dibattute;
mentre,
sono compensate riguardo alla compagnia assicurativa, nei cui confronti l'appellante non ha avanzato richieste e che, all'esito del giudizio, è sostanzialmente rimasta estranea alla contesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma n. a conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese e competenze del presente grado Parte_1
di giudizio nei confronti di , ed dell'avv. Angela NE, procuratrice CP_1
distrattaria di liquidate in €. 3473,00, per ciascuna appellata, Controparte_2
oltre al rimborso delle spese forfettarie, cap e iva come per legge.
-compensa le spese con Controparte_3
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle
parti in causa.
6 Roma, 2.12.2025
IL RELATORE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg
IL PRESIDENTE
Dr. Marianna D'Avino
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