Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia, fatta esclusivamente per la redazione dei motivi a sostegno dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, non ha effetto nel procedimento incidentale "de libertate".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2008, n. 39039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39039 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
39 0 39 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/09/2008
SENTENZA
N. 1175/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
1. Dott. ROTELLA MARIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.OLDI PAOLO 10 N. 022398/2008
3. Dott. PALLA STEFANO "
"4. Dott.DIDONE ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) PI GE N. IL 08/01/1944
avverso ORDINANZA del 27/05/2008
TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
PALLA STEFANO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A.Mura
-
difensor Avv. FATTO E DIRITTO
L'Avvocato Rosario Ummarino,nell'interesse di ON Gennaro, con atto del 7.6.08 ha chiesto al
Tribunale per il riesame di Napoli l'annullamento dell'ordinanza emessa il 27.5.08 che confermava quella applicativa della misura custodiale in carcere.
Sostiene il difensore che poiché il ON in data 20.5.08 lo aveva nominato quale difensore di fiducia, ai sensi dell'art.96 c.p.p., aveva diritto all'avviso del decreto di fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art.309, comma 8, c.p.p., la cui omissione aveva determinato la nullità del provvedimento del tribunale del riesame e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.
Il tribunale partenopeo, qualificata l'istanza come ricorso per cassazione, ne ha disposto la trasmissione a questa Corte.
Il ricorso è inammissibile.
A norma del combinato disposto di cui agli artt.96, comma 2, e 123, comma 1, c.p.p., la nomina del difensore di fiducia è fatta dall'imputato < con dichiarazione resa all'autorità procedente > ovvero,
nel caso come di specie di imputato detenuto con atto ricevuto dal direttore >, cui segue l'immediata comunicazione all'autorità competente.
Orbene, nel caso in esame, l'Avv. Rosario Ummarino è stato da ON Gennaro, con dichiarazione resa, ex art.123 c.p.p., in data 20.5.08, indicato solo come il difensore cui venivano riservati i motivi a sostegno dell'appello proposto avverso la sentenza 12.5.08 emessa nei suoi confronti dal Tribunale monocratico di Napoli.
Nessun riferimento, in tale atto, vi è alla procedura incidentale de libertate, per cui all'Avv.
Ummarino non spettava di certo il preteso avviso di cui all'art.309, comma 8, c.p.p. per il giudizio dinanzi al Tribunale per il riesame, bensì solo quello relativo al giudizio principale conclusosi con la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice monocratico partenopeo il 12.5.08, avviso,
quest'ultimo, che risulta ritualmente dato.
1 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 23 settembre 2008
Stefano Fame IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE estensore Котенісоfomenico oront
DEPOSITATA IN CANCELLERIA]
add) 16 071.2008
ILCANCELLIERE C1 них оц Carmela Lanzuise