Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
È inammissibile - per il principio di tassatività delle impugnazioni - il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il GIP abbia rigettato, in sede di opposizione a decreto penale, l'istanza di oblazione non già sulla scorta dell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 162 bis cod. pen., ma sull'(erroneamente) ritenuta inapplicabilità dell'istituto: tale diniego tuttavia determinando una nullità a regime intermedio, nulla osta sia alla proposizione nel susseguente giudizio della relativa eccezione, sia alla riproposizione della domanda di oblazione (all'ipotesi in questione non estendendosi il divieto di cui al comma 3 dell'art. 464 cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2003, n. 48622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48622 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Marzano Francesco Presidente
Dott. De Biase Arcangelo Consigliere
Dott. Federico Giovanni Consigliere
Dott. Chiliberti Alfonso Consigliere
Dott. Palmieri Ettore Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT RT, n. il 18/7/1956;
avverso l'ordinanza del 12/12/2002 GIP Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Chiliberti Alfonso;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Con atto del 31/1/2003 RT NT ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 12/12/2002 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di ammissione all'oblazione formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, c.p.p.. Lamenta il ricorrente che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che detto reato sia tuttora punito con pena congiunta, nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. 274/2000, sostenendo che detto decreto prevede la possibilità di applicare la pena dell'ammenda alternativamente non già all'arresto, ma alla permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità. Rileva in contrario il NT che il G.I.P. non ha fatto buon governo dell'art. 2, comma 3, c.p., e dell'art. 52, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 274, in quanto l'alternatività a dette nuove sanzioni può intendersi come alternatività alla pena dell'arresto in virtù dell'analogia in bonam partem.
Osserva questa Corte che preliminare all'esame di ogni ricorso è la verifica delle condizioni di impugnabilità soggettiva ed oggettiva:
orbene, il ricorso in questione non supera il vaglio dell'impugnabilità oggettiva, in quanto l'art. 568, comma 1, c.p.p. fissa il principio della tassatività delle impugnazioni, di tal che non è consentita impugnazione laddove la legge non lo preveda. In via generale, e salve le previsioni particolari, quali quelle in tema di riesame personale o reale, il comma 2 di detto articolo, sulla falsariga dell'art. 111 Cost., prevede la ricorribilità per cassazione di ogni sentenza (salve le ipotesi in cui possa aversi conflitto) e di ogni provvedimento sulla libertà personale, e l'art. 593 prevede i casi di appellabilità, che riguardano unicamente sentenze.
L'ordinanza con la quale il g.i.p. rigetta l'istanza di oblazione, non già sulla scorta dell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 162 bis c.p., ma sull'affermata inapplicabilità dell'istituto, sebbene erroneo secondo l'unanime giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. pen., sez. IV, 27/11/2002, n. 40121), non fa parte della tipologia di provvedimenti avverso i quali è consentita impugnazione, in quanto non può dirsi sentenza nè ha contenuto decisorio.
Del pari non può dirsi che il provvedimento in questione costituisca atto abnorme che, secondo una costruzione dottrinaria ormai pacificamente accolta dalla giurisprudenza, è suscettibile di ricorso per cassazione.
Ed infatti sono abnormi gli atti che, per la stranezza e la singolarità del loro contenuto, stanno al di fuori delle norme legislative e dell'intero sistema processuale, sì che non rientrano nei poteri dell'organo decidente, siccome incompatibili con i principi generali del sistema: in sostanza non sono inquadrabili nel sistema processuale o sono adottati per fini diversi da quelli cui sono destinati dall'ordinamento. Anche se il nuovo codice di rito non li ha espressamente previsti, la Relazione ministeriale afferma che l'impugnabilità di tali provvedimenti va ricondotta al generale rimedio del ricorso per cassazione, non essendo possibile definire e tipizzare l'atto abnorme.
L'atto con il quale il giudice nega l'oblazione discrezionale, anche se fondato su motivazioni erronee, rientra nel tipo ed è un provvedimento previsto, di tal che non se ne può ritenere l'impugnabilità neanche a tale titolo.
Va peraltro detto che il diniego di oblazione conseguente non già ad una valutazione negativa, ma ad un erroneo convincimento dell'astratta impossibilità di consentirla comporta una nullità a regime intermedio, venendosi a negare all'imputato facoltà che vanno comprese nel diritto di intervento, diritto che non consiste solo nella sua presenza materiale alle attività processuali, ma dev'essere inteso anche nel senso di possibilità di esercitare i diritti che l'ordinamento processuale riconosce. Pertanto colui che ha richiesto di essere ammesso all'oblazione ha il diritto di far valere nel giudizio detta nullità, così come può reiterare l'istanza di oblazione, non ostandovi l'art. 464, comma 3, c.p.p., che vieta di richiedere l'oblazione nel giudizio conseguente all'opposizione: ed infatti detto divieto dev'essere logicamente inteso nel senso che non possa formularsi ex nuovo una domanda di oblazione mai presentata fino ad allora, ma non anche che sia vietato riformularla dopo che è stata rigettata, valendo il principio di conservazione, che salva la richiesta dalla decadenza. È ovvio che i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, di tal che il rigetto in sede di giudizio dell'eccezione di nullità (o - per le stesse ragioni per cui si è ritenuto di non dover ammettere la primitiva istanza - della domanda di oblazione riproposta) fa si che siffatta ordinanza di rigetto possa essere impugnata assieme alla sentenza in cui culmina il procedimento, e quest'ultima può essere impugnata anche solo a cagione dell'ordinanza: nel caso di specie l'ordinanza ha negato all'imputato lo scrutinio di ammissibilità dell'oblazione discrezionale, negandogli la facoltà di valutazione della richiesta (che può anche portare ad un esito negativo della domanda, ma non per un'affermata e preliminare inapplicabilità dell'istituto, bensì all'esito di una valutazione di merito). Ne consegue che il provvedimento non può essere impugnato autonomamente, ma assieme alla sentenza che conclude il giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 180 c.p.p., avendo avuto funzione conservativa l'eccezione di nullità o essendosi riprodotto il vizio per effetto del nuovo conforme provvedimento.
L'impugnazione della sola ordinanza va dunque dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ma ritiene questa Corte che non debba farsi luogo, stante la novità della questione che esclude che il ricorrente versi in colpa, alla condanna del ricorrente al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende (Corte Cost. 13/6/2000, n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.