Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11779 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA
MA GR NC LI MICALI GIOVANBATTISTA ON OV LO ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11779/2026 Roma, li, 27/03/2026
Presidente-
Sent. n. sez. 361/2026
- Relatore -
CC 29/01/2026
R.G.N. 32142/2025
SENTENZA
ON AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 15 settembre 2025 rigettava l'opposizione proposta da ON EL avverso l'ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato non validamente espiata la pena residua di mesi sei e giorni quattro di reclusione in affidamento in prova.
2. La decisione avversata aveva a fondamento i carichi pendenti del condannato che erano costituti da una contestazione di usura dal 2016 al 2020 e da una tentata estorsione commessa nell'agosto del 2020. Il Tribunale, pur dando atto che non vi era accertamento della responsabilità del ON in relazione a tali reati, in ragione degli elementi di prova assunti in dibattimento riteneva che fossero sintomatiche del fallimento della finalità rieducativa della misura alternativa le condotte tenute dal medesimo nei confronti di una persona offesa, poi deceduta, affetta da grave malattia neoplastica che la aveva poi portata al decesso, sebbene compiute qualche mese dopo la conclusione del periodo di affidamento.
3. Avverso detta decisione propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando la violazione dell'art. 47 Ord. pen. Il ricorrente rileva come le condotte attuate nell'agosto 2020 si pongono al di fuori del perimetro temporale della misura alternativa, conclusasi nel maggio, essendo ad esse successive e non potendosi dunque fare loro riferimento per valutare l'esito di una prova già conclusasi positivamente.
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CA 1 Seriale: 39012580c902c667-Firmato Da: MA GR NC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 291a7744795223d0
Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: RO QUALIFIED Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
Inoltre, il giudizio di merito era ancora pendente e la revoca è intervenuta in difetto di un accertamento giudiziale circa la responsabilità per tali comportamenti.
4. Il Sostituto Procuratore generale Lucia Odello depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Infatti, mentre la revoca dell'affidamento, ai sensi dell'art. 47 comma 11 ord. pen., interviene in ragione di uno specifico comportamento del condannato, tenuto durante la misura, contrario alla legge o alle prescrizioni imposte, tale da non consentire la prosecuzione della misura, la valutazione finale circa dell'esito complessivo della prova involge una orizzonte più ampio, che ricomprende il comportamento globale del condannato, al fine di valutare se, pur in assenza di condotte che avrebbero potuto portare alla revoca della misura, si possa affermare che vi sia stato un concreto recupero del medesimo, ovvero che la adesione al programma e alle prescrizioni sia stata meramente formale e di superficie. Circa la delimitazione dell'orizzonte cronologico di tale valutazione si sono succeduti nella giurisprudenza di legittimità due opposti orientamenti;
secondo un primo orientamento, più risalente, l'esame della condotta dell'affidato in prova andrebbe limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito della stessa (Sez. 1, n. 3712 del 22/05/2000, dep. 26/06/2000, Bertini, Rv. 216281; Sez. 1, n. 2874 del 15/05/1998, dep. 6/06/1998, Milan, Rv. 210782; Sez. 1, n. 2811 del 15/05/1998, dep. 28/09/1998, Allegrucci, Rv. 211404). Secondo un più recente e ormai consolidato indirizzo interpretativo, invece, al termine dell'esperimento della prova il Tribunale di sorveglianza ben può tenere conto di qualsiasi elemento fattuale sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura, valutando anche fatti e comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi possono costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata, così in motivazione, Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482-01. A tal fine, il Tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, essendo illegittima la valutazione negativa dell'esito della misura fondata sulla commissione di reati dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dalla fine della prova: così Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, dep. 8/07/2008, De Clemente, Rv. 240478; Sez. 1, n. 25257 del 22/04/2004, dep. 4/06/2004, Arena, Rv. 228136), operando quindi una autonoma delibazione sia della attribuibilità al condannato della violazione, sia della concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, dep. 13/03/2002, Martola, Rv. 220877; Sez. 1, n. 3727 del 9/01/2009, dep. 27/01/2009, Barbella, Rv. 242526; Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, dep. 1/07/2008, Carbone, Rv. 240875; Sez. 1, n. 4441 del 22/06/1999, dep. 22/07/1999, Berlingeri, Rv.
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Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MA GR NC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
213924; Sez. 1, n. 3642 del 19/06/1998, dep. 16/09/1998, Quaranta, Rv. 211421). In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull'esito della prova, il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando un'autonoma delibazione in merito all'attribuibilità al condannato della violazione ed alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale. (Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482 - 01) In tema di misure alternative alla detenzione, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie. (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146-01). Il Tribunale di sorveglianza nell'impugnato provvedimento ha fatto corretta applicazione di tale insegnamento e ha formulato una valutazione complessiva circa l'esito della prova non confinata al periodo in cui la stessa si è svolta, ma estesa anche al periodo immediatamente successivo, per accertare che il ricorrente in un periodo contiguo alla cessazione della prova ha realizzato condotte che evidenziano il fallimento della finalità rieducativa della misura La disamina delle argomentazioni esposte nell'impugnato provvedimento alla luce degli insegnamenti di questa Corte restituisce, dunque, una motivazione corretta, logica, priva di discrasie che deve essere ritenuta, dunque, incensurabile in questa sede.
2. Per le ragioni testè indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Maria Greca Zoncu
Il Presidente Giuseppe Santalucia
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Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: RO
QUALIFIED
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Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3