Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11779
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 47 Ord. pen.

    La Corte ritiene che la valutazione dell'esito della prova debba considerare il comportamento globale del condannato, anche successivo alla scadenza della misura, purché prima della formulazione del giudizio sull'esito. I fatti successivi possono essere indici sintomatici del mancato recupero sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato questo principio, valutando condotte del condannato in un periodo contiguo alla cessazione della prova che evidenziano il fallimento della finalità rieducativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11779
    Data del deposito : 27 marzo 2026

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