Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22140 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
prevedere che con lo specifico mandato ad impugnare l'imputato dichiari o elegga domicilio per il giudizio di impugnazione". 6. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge n.134/2022 il legislatore non ha richiamato il riferimento generale all'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di ' citazione a giudizio ( che certamente è atto diverso dall'avviso di celebrazione dell'udienza camerale di cui all'art. 127 cod proc pen). Anche la norma transitoria di cui all'art. 89 dlgs 150/2022, intitolato "disposizioni transitorie in materia di assenza" stabilisce che disposizioni di cui all'art. 581 comma 1 ter e 1 quater si applicano " per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto". E' chiarissima, dunque, l'esclusione dell'ordinanza cautelare dall'ambito di applicabilità della regola in esame, che è invece testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze. 7. In conclusione, può dirsi che con le nuove norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale che ha inspirato la riforma del processo in absentia ( ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato) il legislatore abbia voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità: esigenze, queste, del tutto estranee alla fase cautelare. 8. Deve quindi escludersi l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 cod proc pen per la notifica del decreto di citazione a giudizio. 9. In ogni caso, va ricordato che non è sostenibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di Il Presidente invalidità degli atti processuali, sono invero soggette ad uno stretto principio di tassatività. 10. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, con restituzione degli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore