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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 860/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13038/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250113894164000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il contribuente Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720250113894164000, notificata in data 25 luglio 2025, scaturita dall'esito del controllo formale della dichiarazione Modello Redditi Persone Fisiche 2022, relativa all'anno d'imposta 2021, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
All'esito delle verifiche condotte dall'Ufficio, in data 11 novembre 2024 veniva comunicato al contribuente l'esito del controllo formale con identificativo Numero_1 e codice atto 023092722280. Con tale comunicazione venivano operate le seguenti rettifiche: le spese sanitarie dichiarate per euro 2.356,29 erano ammesse per il solo importo di euro 156,00; i premi per assicurazioni dichiarati per euro1.798,00 erano riconosciuti nella misura di euro 87,00; i contributi e donazioni erogati a Organizzazioni Non
Governative dichiarati per euro 1.400,00 erano integralmente disconosciuti;
le erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale dichiarate per euro 5.970,00 erano interamente confermate.
A seguito della ricezione della comunicazione di esito del controllo, il contribuente provvedeva in data 19 novembre 2024 a trasmettere all'Ufficio Territoriale di Tivoli, mediante posta elettronica indirizzata alla funzionaria responsabile del procedimento, istanza di revisione delle riprese fiscali operate, contestandone sia il merito che la legittimità. A corredo dell'istanza, il contribuente produceva ulteriore documentazione integrativa, costituita da estratti del conto corrente bancario intestato al medesimo, dai quali intendeva dimostrare l'avvenuto pagamento mediante strumenti tracciabili delle spese sanitarie oggetto di rettifica.
A tale istanza di riesame è seguita la notificazione, avvenuta in data 25 luglio 2025, della cartella di pagamento ora impugnata, con la quale vengono richieste maggiori imposte, sanzioni e interessi per complessivi euro 1.205,49.
Il ricorrente conclude chiedendo che questa Corte dichiari la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazioni e insussistenza di legittimo presupposto impositivo, con conseguente annullamento della cartella di pagamento e condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio.
2.L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma si costituisce in giudizio nei termini di legge per resistere alla domanda attorea, chiedendone e argomentando il rigetto, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio.
3. Ha presentato memoria difensiva in replica alle controdeduzioni parte ricorrente che ribadisce di aver correttamente applicato la normativa tributaria circa il principio di cumulabilità, non ricorrendo vizi di legittimità dell'atto né violazioni del quadro normativo di riferimento, circostanze entrambe sussistenti nel caso di specie.
Pertanto ritiene le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative (ONG) compatibili con le altre erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) già riconosciute dall'Ufficio e non eccedenti i limiti di importo previsti dalla norma.
Quanto alla rettifica dei premi per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in riposta alle osservazioni dell'Ufficio produce e allega il contratto di assicurazione per consentire di constatare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione del premio assicurativo per €.1.798,00, di cui è stata già prodotta in sede di controllo, e depositata in allegato al ricorso introduttivo, la quietanza di pagamento (all.1). Circa la rettifica delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione Modello Redditi PF/2023 al Rigo RP1 per un importo di Euro 2.356,00, che sono state ritenute debitamente documentate solo quelle relative agli scontrini fiscali parlanti per acquisto di medicinali e ammesse per complessivi €. 156,00, ribadisce che dagli estratti conto correnti risulta documentalmente provato l'avvenuto pagamento delle spese sanitarie mediante carte di debito intestate al ricorrente e l'assenza di rimborsi riferti al 2021.
All'udienza la parte ricorrente presente conclude come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che il controllo formale disciplinato dall'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973,costituisce una forma di verifica automatizzata della dichiarazione dei redditi, volta ad accertare la corrispondenza tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli in possesso dell'Amministrazione finanziaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione giustificativa degli oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'onere della prova circa la spettanza delle detrazioni e deduzioni fiscali grava interamente sul contribuente, il quale deve fornire all'Amministrazione elementi certi, completi e verificabili che consentano di apprezzare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
2.Il motivo di ricorso che attiene all'azzeramento della deduzione per le erogazioni liberali in favore di
Organizzazioni Non Governative, contestata dal ricorrente con l'assunto che tale contributo sarebbe compatibile con le erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale già riconosciute dall'Ufficio è infondato.
Sul punto, la posizione dell'Amministrazione finanziaria risulta fondata su precise disposizioni normative e sui relativi chiarimenti interpretativi forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate. Occorre premettere che la disciplina delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore è stata oggetto di riforma ad opera del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, il cui articolo 83 ha introdotto un regime agevolativo caratterizzato dal principio di alternatività e dalla espressa previsione di non cumulabilità delle diverse forme di beneficio fiscale.In particolare, l'articolo 83, comma 4, del citato
Codice stabilisce espressamente che, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi contemplate non possono beneficiare, per analoghe erogazioni liberali effettuate a favore dei soggetti indicati nell'articolo
83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre disposizioni agevolative. Si tratta di una norma di chiusura del sistema, volta ad impedire la sovrapposizione e la duplicazione di benefici fiscali in relazione a erogazioni liberali aventi la medesima natura e finalità, ancorché destinate a soggetti formalmente diversi. Il sistema normativo e interpretativo delinea con assoluta chiarezza un regime di incompatibilità tra le due forme di agevolazione. Il contribuente, una volta effettuata la scelta di avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali a favore di ONLUS mediante l'indicazione delle stesse al rigo E36, non può contemporaneamente fruire della deduzione per analoghe erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Governative, ancorché queste ultime abbiano mantenuto la qualifica di ONLUS. La ratio della norma risiede nell'intento del legislatore di evitare che il medesimo contribuente possa beneficiare di una duplice agevolazione fiscale in relazione a liberalità aventi la medesima natura e rivolte a categorie sostanzialmente omogenee di soggetti beneficiari.
Nel caso di specie, il contribuente ha dichiarato erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale per complessivi euro 5.970,00, fruendo della relativa detrazione mediante l'indicazione al rigo E36 della dichiarazione. Tale scelta, legittima e pienamente riconosciuta dall'Ufficio, preclude tuttavia la possibilità di dedurre ulteriori erogazioni liberali a favore della ONG Emergency, ancorché quest'ultima risulti iscritta all'Anagrafe delle ONLUS e riconosciuta come partner delle Nazioni
Unite. La rettifica operata dall'Ufficio risulta pertanto pienamente legittima e conforme al quadro normativo di riferimento. Tanto più che tale indicazione di non cumulabilità è ben chiara anche nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi persone fisiche per l'anno 2021.
3.I motivi di ricorso attinenti alla rettifica dei premi per assicurazione infortuni e spese sanitarie sono fondati.
3.1.In ordine alle spese sanitarie, il ricorrente deduce che la documentazione giustificativa delle prestazioni sanitarie sostenute nel periodo d'imposta 2021 era stata tempestivamente trasmessa su richiesta dell'Ufficio, producendo scontrini, fatture e ticket sanitari, elencati cronologicamente. Lamenta che a seguito del controllo l'Ufficio abbia riconosciuto unicamente le spese per farmaci giustificate dagli scontrini fiscali parlanti per euro 156,00, disconoscendo le restanti spese per un ammontare complessivo di euro 2.154,33, con la motivazione che la documentazione risultava incompleta in merito alla modalità di pagamento e ai rimborsi percepiti. A confutazione di tale rilievo, il ricorrente evidenzia di aver trasmesso con l'istanza di riesame del 19 novembre 2024 gli estratti del conto corrente bancario presso Banca_1, dai quali asserisce sia possibile evincere che tutte le spese sanitarie già documentate erano state pagate mediante carte di debito intestate al contribuente. Afferma altresì che tutte le spese sostenute nell'anno 2021 sarebbero rimaste interamente a carico del contribuente e che gli unici rimborsi percepiti sarebbero relativi all'anno 2020 .Si dà atto che la parte riucorrente ha prodotto nuovamente in giudizio gli estratti conto bancari dell'anno 2021, senza alcun oscuramento delle operazioni, così da consentire di constatare compiutamente anche l'assenza di rimborsi o altre operazioni rilevanti ai fini della corretta determinazione dell'imponibile (all.2-3-4-5 alla memoria in replica alle controdeduzioni).
.Risultano pienamente rispettati i principi fissati anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del
7 luglio 2022 che ha fornito dettagliati chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria per comprovare la spettanza della detrazione. In particolare, è stato precisato che il sostenimento delle spese deve risultareda fattura o da scontrino fiscale parlante per quanto attiene ai medicinali, mentre per le altre prestazioni sanitarie è necessario che dalla documentazione fiscale emerga chiaramente la natura della prestazione e che il pagamento sia avvenuto mediante strumenti tracciabili, circostanza che può essere dimostrata mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore, ovvero mediante prova cartacea della transazione quale ricevuta della carta di debito o di credito, copia del bollettino postale o estratto conto.
3.2.Quanto ai premi per assicurazioni contro gli infortuni, il ricorrente deduce di aver integralmente pagato il premio in data 17 novembre 2021 per euro 1.798,00, come risulta dalla quietanza di rinnovo della polizza trasmessa all'Ufficio, firmata dall'agente di assicurazioni che ha incassato il premio.
In relazione alla contestazione concernente i premi per assicurazioni contro gli infortuni, la posizione dell'Ufficio si fondava sulla necessità di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa tributaria per la fruizione della detrazione rivendicata. L'articolo 15, comma 1, lettera f), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede infatti che la detrazione spetta unicamente per i premi relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto specifici rischi, tra cui quello di invalidità permanente non inferiore al cinque per cento, con esclusione della copertura del rischio di invalidità temporanea. Lamentava l'ufficio anche in sede di controdeduzioni che nel caso di specie, il contribuente ha prodotto in sede di controllo la quietanza di pagamento del premio assicurativo per euro 1.798,00, ma non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la polizza sottoscritta presenti le caratteristiche richieste dalla normativa per beneficiare della detrazione nella misura rivendicata. In particolare, non è stato esibito il contratto di assicurazione dal quale si evinca la tipologia di rischio coperto, i massimali previsti e la quota parte del premio riferibile alla copertura del rischio di invalidità permanente non inferiore al cinque per cento..
Affermava che ove il contribuente intenda contestare l'importo riconosciuto dall'Ufficio, è suo onere produrre in giudizio il contratto di assicurazione completo e in definitiva sollecitava una integrazione probatoria.
La parte contribuente ha prodotto con l'allegato 1 alla memoria il contratto di assicurazione dalla quale si evince che il premio per l'assicurazione per gli infortuni è riferibile al rischio di invalidità permanente .
4. In conclusione la cartella impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha operato le seguenti rettifiche: le spese sanitarie dichiarate per euro 2.356,29 erano ammesse per il solo importo di euro
156,00; i premi per assicurazioni dichiarati per euro1.798,00 erano riconosciuti nella misura di euro 87,00.
Va dichiarata invece la legittimità della cartella nella parte in cui ha disconosciuto contributi e donazioni erogati a Organizzazioni Non Governative dichiarati per euro 1.400,00.
L'Ufficio provvederà al conseguente ricalcolo del dovuto per imposta sanzioni ed interessi.
Sussistono giustificati motivi riguardanti la reciproca soccombenza per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso il 15.01.2026 La Giudice Donatella Ferranti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13038/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250113894164000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il contribuente Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720250113894164000, notificata in data 25 luglio 2025, scaturita dall'esito del controllo formale della dichiarazione Modello Redditi Persone Fisiche 2022, relativa all'anno d'imposta 2021, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
All'esito delle verifiche condotte dall'Ufficio, in data 11 novembre 2024 veniva comunicato al contribuente l'esito del controllo formale con identificativo Numero_1 e codice atto 023092722280. Con tale comunicazione venivano operate le seguenti rettifiche: le spese sanitarie dichiarate per euro 2.356,29 erano ammesse per il solo importo di euro 156,00; i premi per assicurazioni dichiarati per euro1.798,00 erano riconosciuti nella misura di euro 87,00; i contributi e donazioni erogati a Organizzazioni Non
Governative dichiarati per euro 1.400,00 erano integralmente disconosciuti;
le erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale dichiarate per euro 5.970,00 erano interamente confermate.
A seguito della ricezione della comunicazione di esito del controllo, il contribuente provvedeva in data 19 novembre 2024 a trasmettere all'Ufficio Territoriale di Tivoli, mediante posta elettronica indirizzata alla funzionaria responsabile del procedimento, istanza di revisione delle riprese fiscali operate, contestandone sia il merito che la legittimità. A corredo dell'istanza, il contribuente produceva ulteriore documentazione integrativa, costituita da estratti del conto corrente bancario intestato al medesimo, dai quali intendeva dimostrare l'avvenuto pagamento mediante strumenti tracciabili delle spese sanitarie oggetto di rettifica.
A tale istanza di riesame è seguita la notificazione, avvenuta in data 25 luglio 2025, della cartella di pagamento ora impugnata, con la quale vengono richieste maggiori imposte, sanzioni e interessi per complessivi euro 1.205,49.
Il ricorrente conclude chiedendo che questa Corte dichiari la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazioni e insussistenza di legittimo presupposto impositivo, con conseguente annullamento della cartella di pagamento e condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio.
2.L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma si costituisce in giudizio nei termini di legge per resistere alla domanda attorea, chiedendone e argomentando il rigetto, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio.
3. Ha presentato memoria difensiva in replica alle controdeduzioni parte ricorrente che ribadisce di aver correttamente applicato la normativa tributaria circa il principio di cumulabilità, non ricorrendo vizi di legittimità dell'atto né violazioni del quadro normativo di riferimento, circostanze entrambe sussistenti nel caso di specie.
Pertanto ritiene le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative (ONG) compatibili con le altre erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) già riconosciute dall'Ufficio e non eccedenti i limiti di importo previsti dalla norma.
Quanto alla rettifica dei premi per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in riposta alle osservazioni dell'Ufficio produce e allega il contratto di assicurazione per consentire di constatare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione del premio assicurativo per €.1.798,00, di cui è stata già prodotta in sede di controllo, e depositata in allegato al ricorso introduttivo, la quietanza di pagamento (all.1). Circa la rettifica delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione Modello Redditi PF/2023 al Rigo RP1 per un importo di Euro 2.356,00, che sono state ritenute debitamente documentate solo quelle relative agli scontrini fiscali parlanti per acquisto di medicinali e ammesse per complessivi €. 156,00, ribadisce che dagli estratti conto correnti risulta documentalmente provato l'avvenuto pagamento delle spese sanitarie mediante carte di debito intestate al ricorrente e l'assenza di rimborsi riferti al 2021.
All'udienza la parte ricorrente presente conclude come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che il controllo formale disciplinato dall'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973,costituisce una forma di verifica automatizzata della dichiarazione dei redditi, volta ad accertare la corrispondenza tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli in possesso dell'Amministrazione finanziaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione giustificativa degli oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'onere della prova circa la spettanza delle detrazioni e deduzioni fiscali grava interamente sul contribuente, il quale deve fornire all'Amministrazione elementi certi, completi e verificabili che consentano di apprezzare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
2.Il motivo di ricorso che attiene all'azzeramento della deduzione per le erogazioni liberali in favore di
Organizzazioni Non Governative, contestata dal ricorrente con l'assunto che tale contributo sarebbe compatibile con le erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale già riconosciute dall'Ufficio è infondato.
Sul punto, la posizione dell'Amministrazione finanziaria risulta fondata su precise disposizioni normative e sui relativi chiarimenti interpretativi forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate. Occorre premettere che la disciplina delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore è stata oggetto di riforma ad opera del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, il cui articolo 83 ha introdotto un regime agevolativo caratterizzato dal principio di alternatività e dalla espressa previsione di non cumulabilità delle diverse forme di beneficio fiscale.In particolare, l'articolo 83, comma 4, del citato
Codice stabilisce espressamente che, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi contemplate non possono beneficiare, per analoghe erogazioni liberali effettuate a favore dei soggetti indicati nell'articolo
83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre disposizioni agevolative. Si tratta di una norma di chiusura del sistema, volta ad impedire la sovrapposizione e la duplicazione di benefici fiscali in relazione a erogazioni liberali aventi la medesima natura e finalità, ancorché destinate a soggetti formalmente diversi. Il sistema normativo e interpretativo delinea con assoluta chiarezza un regime di incompatibilità tra le due forme di agevolazione. Il contribuente, una volta effettuata la scelta di avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali a favore di ONLUS mediante l'indicazione delle stesse al rigo E36, non può contemporaneamente fruire della deduzione per analoghe erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Governative, ancorché queste ultime abbiano mantenuto la qualifica di ONLUS. La ratio della norma risiede nell'intento del legislatore di evitare che il medesimo contribuente possa beneficiare di una duplice agevolazione fiscale in relazione a liberalità aventi la medesima natura e rivolte a categorie sostanzialmente omogenee di soggetti beneficiari.
Nel caso di specie, il contribuente ha dichiarato erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale per complessivi euro 5.970,00, fruendo della relativa detrazione mediante l'indicazione al rigo E36 della dichiarazione. Tale scelta, legittima e pienamente riconosciuta dall'Ufficio, preclude tuttavia la possibilità di dedurre ulteriori erogazioni liberali a favore della ONG Emergency, ancorché quest'ultima risulti iscritta all'Anagrafe delle ONLUS e riconosciuta come partner delle Nazioni
Unite. La rettifica operata dall'Ufficio risulta pertanto pienamente legittima e conforme al quadro normativo di riferimento. Tanto più che tale indicazione di non cumulabilità è ben chiara anche nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi persone fisiche per l'anno 2021.
3.I motivi di ricorso attinenti alla rettifica dei premi per assicurazione infortuni e spese sanitarie sono fondati.
3.1.In ordine alle spese sanitarie, il ricorrente deduce che la documentazione giustificativa delle prestazioni sanitarie sostenute nel periodo d'imposta 2021 era stata tempestivamente trasmessa su richiesta dell'Ufficio, producendo scontrini, fatture e ticket sanitari, elencati cronologicamente. Lamenta che a seguito del controllo l'Ufficio abbia riconosciuto unicamente le spese per farmaci giustificate dagli scontrini fiscali parlanti per euro 156,00, disconoscendo le restanti spese per un ammontare complessivo di euro 2.154,33, con la motivazione che la documentazione risultava incompleta in merito alla modalità di pagamento e ai rimborsi percepiti. A confutazione di tale rilievo, il ricorrente evidenzia di aver trasmesso con l'istanza di riesame del 19 novembre 2024 gli estratti del conto corrente bancario presso Banca_1, dai quali asserisce sia possibile evincere che tutte le spese sanitarie già documentate erano state pagate mediante carte di debito intestate al contribuente. Afferma altresì che tutte le spese sostenute nell'anno 2021 sarebbero rimaste interamente a carico del contribuente e che gli unici rimborsi percepiti sarebbero relativi all'anno 2020 .Si dà atto che la parte riucorrente ha prodotto nuovamente in giudizio gli estratti conto bancari dell'anno 2021, senza alcun oscuramento delle operazioni, così da consentire di constatare compiutamente anche l'assenza di rimborsi o altre operazioni rilevanti ai fini della corretta determinazione dell'imponibile (all.2-3-4-5 alla memoria in replica alle controdeduzioni).
.Risultano pienamente rispettati i principi fissati anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del
7 luglio 2022 che ha fornito dettagliati chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria per comprovare la spettanza della detrazione. In particolare, è stato precisato che il sostenimento delle spese deve risultareda fattura o da scontrino fiscale parlante per quanto attiene ai medicinali, mentre per le altre prestazioni sanitarie è necessario che dalla documentazione fiscale emerga chiaramente la natura della prestazione e che il pagamento sia avvenuto mediante strumenti tracciabili, circostanza che può essere dimostrata mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore, ovvero mediante prova cartacea della transazione quale ricevuta della carta di debito o di credito, copia del bollettino postale o estratto conto.
3.2.Quanto ai premi per assicurazioni contro gli infortuni, il ricorrente deduce di aver integralmente pagato il premio in data 17 novembre 2021 per euro 1.798,00, come risulta dalla quietanza di rinnovo della polizza trasmessa all'Ufficio, firmata dall'agente di assicurazioni che ha incassato il premio.
In relazione alla contestazione concernente i premi per assicurazioni contro gli infortuni, la posizione dell'Ufficio si fondava sulla necessità di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa tributaria per la fruizione della detrazione rivendicata. L'articolo 15, comma 1, lettera f), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede infatti che la detrazione spetta unicamente per i premi relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto specifici rischi, tra cui quello di invalidità permanente non inferiore al cinque per cento, con esclusione della copertura del rischio di invalidità temporanea. Lamentava l'ufficio anche in sede di controdeduzioni che nel caso di specie, il contribuente ha prodotto in sede di controllo la quietanza di pagamento del premio assicurativo per euro 1.798,00, ma non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la polizza sottoscritta presenti le caratteristiche richieste dalla normativa per beneficiare della detrazione nella misura rivendicata. In particolare, non è stato esibito il contratto di assicurazione dal quale si evinca la tipologia di rischio coperto, i massimali previsti e la quota parte del premio riferibile alla copertura del rischio di invalidità permanente non inferiore al cinque per cento..
Affermava che ove il contribuente intenda contestare l'importo riconosciuto dall'Ufficio, è suo onere produrre in giudizio il contratto di assicurazione completo e in definitiva sollecitava una integrazione probatoria.
La parte contribuente ha prodotto con l'allegato 1 alla memoria il contratto di assicurazione dalla quale si evince che il premio per l'assicurazione per gli infortuni è riferibile al rischio di invalidità permanente .
4. In conclusione la cartella impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha operato le seguenti rettifiche: le spese sanitarie dichiarate per euro 2.356,29 erano ammesse per il solo importo di euro
156,00; i premi per assicurazioni dichiarati per euro1.798,00 erano riconosciuti nella misura di euro 87,00.
Va dichiarata invece la legittimità della cartella nella parte in cui ha disconosciuto contributi e donazioni erogati a Organizzazioni Non Governative dichiarati per euro 1.400,00.
L'Ufficio provvederà al conseguente ricalcolo del dovuto per imposta sanzioni ed interessi.
Sussistono giustificati motivi riguardanti la reciproca soccombenza per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso il 15.01.2026 La Giudice Donatella Ferranti