Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 624 bis tutela i luoghi in cui si svolgono atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone; ai fini della sua operatività è, però, necessario che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività. (In applicazione del principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. nei confronti dell'imputato per avere commesso un furto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2015, n. 10747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10747 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
10747/ 1 6 47 Ле REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3418 Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- Dott. Stefano PALLA UP 17/11/2015- - Consigliere - Dott. Paolo MICHELI R.G.N. 13958/2015 - Consigliere - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Andrea FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: UI AB, nato a [...], il [...]; Di ME DR VA, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 16/4/2014 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di UI AB e Di ME DR VA per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.
2. Avverso la sentenza ricorrono personalmente gli imputati con atti autonomi ma identici nel contenuto ed articolati su due motivi. Con il primo deducono errata applicazione della legge penale e correlato vizi della motivazione in merito alla prospettata inoffensività del fatto. Con il secondo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 624-bis c.p. anziché degli artt. 56 e 624 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti che di seguito verranno illustrati.
2. Invero inammissibile è il primo motivo comune ai due ricorsi, atteso che già con i motivi d'appello era stato prospettato in maniera generica ed assertiva (per non dire congetturale) che i cavi elettrici oggetto del tentato furto avessero valore talmente esiguo da risultare irrilevante ai fini della causazione dell'offesa tipica, talchè legittimamente la Corte territoriale non ha confutato l'obiezione.
3. Coglie invece nel segno il secondo dei motivi proposti dagli imputati. Questa Corte ha già avuto modo di precisare come la previsione di cui all'art. 624-bis c.p. tuteli i luoghi in cui si svolgano atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone e come, pertanto, ai fini della sua operatività sia necessario che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività. In applicazione del principio si è quindi escluso che la fattispecie prevista dalla citata disposizione sia configurabile nel caso il furto venga commesso all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna (Sez. 5, n. 18211 del 10 marzo 2015, Hadovic, Rv. 263458). Nel caso di specie, non solo il fatto è stato parimenti commesso in ore notturne, ma addirittura il capannone industriale e il cortile che ne sono stati il teatro sarebbero stati utilizzati come mero deposito dal loro proprietario, circostanza questa prospettata con i motivi d'appello e del tutto trascurata dalla Corte territoriale, che in ogni caso non ha argomentato sulla sussistenza dei presupposti di fatto necessari per la qualificazione accolta. In altri termini è sì vero che la nozione di "privata dimora" nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di "abitazione", in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, sì che alla suddetta nozione possono essere ricondotti anche i luoghi in cui la persona offesa svolge la sua attività lavorativa, purchè, però e per l'appunto, in essa venga accertato lo svolgimento di tali atti, che nel caso di specie i giudici dell'appello hanno omesso di identificare.
4. La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame. Così deciso il 17/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorciaلصحة Whelozerl Luca Pistorelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA adi 14 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carrale Lanzuise ou jus