Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
L'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti. (Fattispecie relativa al tentativo di aggressione nei confronti di un carabiniere impegnato nell'identificazione dell'agente).
Commentario • 1
- 1. Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: concorso formale e limiti della violenza (Giudice Marta di Stefano)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2010, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 56
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 5002/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IV AN, nato il [...];
avverso la sentenza 2 novembre 2007 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza 31 ottobre 2006 del Tribunale di Cosenza di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Febbraro Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
IA OL, sorvegliato speciale, ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 2 novembre 2007 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza 31 ottobre 2006 del Tribunale di Cosenza, di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, consistita, secondo il capo di imputazione nell'aver pronunciato espressioni minacciose, accompagnate da un violento tentativo di aggressione, nei confronti del carabiniere che -chiamato dal gestore del bar Gioffrè di San Fili - stava procedendo a identificarlo, avendo egli danneggiato dei mobili all'interno del detto bar e rotto un lampione sulla pubblica via. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo l'esistenza di un grossolano errore nella formulazione sia del capo di imputazione che della corrispondente decisione di condanna, fondata sulla mera sussistenza di frasi ingiuriose e minacciose, insufficienti per integrare il delitto di resistenza che tutela la sicurezza e la libertà di azione del pubblico ufficiale, che non sono state in alcun modo compromesse dalla condotta dell'imputato. Il motivo è palesemente infondato in fatto, posto che nella specie è stata ritenuta la sussistenza di un violento tentativo di aggressione.
Quanto alla restante censura, va ribadito che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 c.p., è necessario e sufficiente il verificarsi di atti positivi di minaccia o di aggressione che impediscano al pubblico ufficiale - come avvenuto nella specie - di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie soltanto quelle condotte che si sostanziano in comportamenti inerti di mera disobbedienza o resistenza passiva (Cass. Pen. Sez. 6, 37352/2008 Rv. 241187 Parisi). Inoltre, per risalente giurisprudenza di questa sezione, non è necessario che sia impedita in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'uso della minaccia (o della violenza) per opporsi al compimento di un atto di ufficio, indipendentemente dal concreto verificarsi dell'ostacolo, ne' appare rilevante la circostanza che in concreto il pubblico ufficiale si sia sentito minacciato (Cass. Pen. sez. 6, U.P. 27.4.98 Minati;
sez. 6, U.P.
2.12.99 P.G. e Cospito).
Nella vicenda la condotta dell'imputato - come correttamente motivato dai giudici di merito - ha integrato inoppugnabilmente i profili soggettivi ed oggettivi del contestato delitto e le argomentazioni della decisione impugnata, prive di vizi logico-giuridici hanno dato puntualmente conto dell'iter che ha supportato la decisione di condanna, non censurabile, mediante una diversa ed alternativa lettura della scansione degli eventi, attesa la coerenza dell'apparato motivazionale.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che sì stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende).
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010