Sentenza 16 gennaio 2001
Massime • 1
La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale viene dichiarata nel corso della prova, tenendo conto della gravità di singoli e specifici episodi tali da impedirne la prosecuzione, con una decisione che deve contenere, alla luce della sentenza n. 343 del 1987 della Corte Costituzionale, l'indicazione del "quantum" di pena detentiva da eseguire, in relazione alla limitazione della libertà personale già sofferta e alla gravità della trasgressione; la valutazione complessiva e finale circa l'esito della prova è invece il risultato di un esame globale dell'intero periodo, che, se negativo, impone la dichiarazione di non estinzione della pena anche se non sussistano episodi che abbiano dato luogo a revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2001, n. 12430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12430 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 16/01/2001
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 169
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 050131/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GG BE N. IL 07/02/1947
avverso ORDINANZA del 25/10/1999 CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. Dr. Per l'inammissibilità LA CORTE OSSERVA.
1) La Corte d'appello di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, con ordinanza 25.10.1999 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da GG BE contro l'ordine di carcerazione del P.G. di Venezia.
Il RU era stato ammesso all'affidamento in prova con ordinanza 12.11.1996; poi però, con successiva ordinanza 16.12.1997 il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato non estinta la pena perché l'esito della prova non era stato positivo. Di qui l'ordine di carcerazione emesso dal P.G.
Il RU, nel presentare ricorso alla Corte d'appello, sosteneva che la dichiarazione di non estinzione della pena era abnorme, non essendo prevista dalla legge.
Ma, secondo la Corte d'appello, tale pronuncia non solo non era abnorme, ma era legittima e il ricorso del RU era quindi inammissibile.
2) A mezzo del difensore avv. Angelo Miele propone ricorso per cassazione il RU e deduce violazione della legge penale e processuale penale.
Secondo il ricorrente la Corte d'appello non aveva tenuto conto della sentenza n. 343 del 1987 della Corte costituzionale in base alla quale non era consentito, dopo mesi dalla conclusione del periodo di affidamento in prova, e senza che la misura fosse mai stata revocata, dichiarare non estinta la pena. Tale pronuncia del resto non sarebbe prevista dalla legge: la quale prevede solo la decisione (positiva) di estinzione per esito positivo della prova, ma non anche quella negativa.
Di qui l'abnormità e l'errore di diritto della ordinanza impugnata. 3) Il ricorso è manifestamente infondato.
Si premette che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio dell'udienza camerale per non avere potuto presentare motivi nuovi nei termini di legge a causa di una sua grave malattia. L'istanza non può essere accolta trattandosi di udienza in camera di consiglio, non partecipata e perché il difensore, cui l'avviso di fissazione dell'udienza è stato tempestivamente notificato, ha comunque avuto il tempo sufficiente per far pervenire le sue osservazioni, come in concreto, con la stessa istanza di rinvio, ha fatto.
Venendo al merito del ricorso, si rileva che il dispositivo dell'ordinanza impugnata, secondo cui il ricorso proposto dal RU avverso l'ordine di carcerazione doveva ritenersi inammissibile, è corretto e non merita censure.
In vero contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che dichiarava non estinta la pena, l'interessato avrebbe dovuto, se lo riteneva, proporre impugnazione. Ma, divenuta definitiva questa pronuncia per mancata proposizione del gravame, non era consentito impugnare davanti alla Corte di appello il conseguente ordine di carcerazione (di qui l'inammissibilità, correttamente dichiarata, di quella impugnazione).
Aggiungasi che la pronuncia "in negativo" circa la non estinzione della pena per esito non positivo della prova è legittima. Non è vero che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 non sia più dato al Tribunale di sorveglianza se il periodo di prova sia concluso senza revoche, di dichiarare l'esito non positivo della prova (quasi che, una volta terminato il periodo di prova, nei confronti del soggetto, il quale abbia già di fatto "scontato" una limitazione della sua libertà, non possa porsi in esecuzione la pena detentiva, che costituirebbe una sanzione ulteriore ed aggiuntiva, non giustificata).
Altro è la revoca della misura alternativa: la quale viene dichiarata nel corso della stessa, (tenendo conto della gravità di singoli e specifici episodi tali da impedire la prosecuzione della prova), con una pronuncia che deve contenere, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987, l'indicazione del "quantum" di pena detentiva da eseguirsi, in relazione alla limitazione della libertà personale già sofferta ed alla gravità della trasgressione.
Altro è la valutazione complessiva un esame globale dell'intero periodo ancorché non sussistano episodi che abbiano dato luogo a revoche, e che, se negativa, impone che si dichiari la non estinzione della pena. da ultimo, in tal senso, Cass. Sez. 1^ 04.04.2000 Comero).
Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza era dunque perfettamente legittimo, e a maggior ragione, non abnorme. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si reputa equo fissare in lire un milione, stante l'insussistenza di situazione di mancanza di colpa.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001