Sentenza 14 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POR0696 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA ORTE SUPREM Oggetto OPPOSIZIONE " SEZIONE PRIMA CIVILE A L A L 7 1 E E SANZIONE 3 N D O I 9 AMMINISTRATIVA № Z . sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A T 7 6 R R 9 T A 1 ' - S L I 5 - L G 3 E E Mario DELLI PRISCOLI - Presidente R.G.N. 1394/00 D R E I G A S G D N E E L E S T 4270/00 I N Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere E A S E " Cron. 13649 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Rep. - Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere - Ud. 08/02/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAVONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato NATOLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente ·
contro
LIGURE LEASING SpA;
wage intimata e sul 2° ricorso n° 04270/00 proposto da: LEASING SPA, in persona del legale 2002 LIGURE elettivamente domiciliata 299 rappresentante pro tempore, 1 in ROMA VIA BOEZIO 6, presso l'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANTE MIRENGHI e RAFFAELLA FEMIA, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI SAVONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato NATOLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta procura in calce al controricorso;
А. controricorrente avverso la sentenza n. 76/99 del Pretore di SAVONA, depositata il 09/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Mirenghi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo 1 La Ligure Leasing s.p.a., con ricorso 1 dicembre 1998 al Pretore di Savona, propose opposizione avverso l'avviso di mora n. 8086821 del 29 ottobre 1998, la cartella esattoriale n. 8162999 e il verbale 343/392 del 9 settembre 1993 relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada accertate dalla polizia munici- pale del Comune di Savona. Instauratosi il contraddittorio con il Comune di Savona, il Pretore, con sentenza depositata il 9 aprile 1999, notificata il 9 novembre 1999, accoglieva l'opposizione ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973. Avverso la sentenza il Comune di Savona ha propo- sto ricorso a questa Corte con atto notificato alla controparte il 7 gennaio 2000. La Ligure Leasing s.p.a. resiste con controricorso ricorso incidentale notificato il 16 febbraio 2000, e formulando a sua volta due motivi di impugnazione. Il Comune resiste al ricorso incidentale con controricor- So. Il Comune di savona ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riguardando la stessa sentenza. Con il ricorso principale si denunciano: a) la 3 violazione dell'art. 17, comma 3, del d. P. R. n. 602 del 1973; b) l'omessa applicazione dell'art. 23 del d. P.R. n. 46 del 1999. In relazione al primo profilo si deduce che l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 non é applicabile alla iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma solo alla esa- zione delle imposte sui redditi. In relazione al secon- do profilo si deduce che l'art. 23 del d. lgs. 26 feb- - come tale braio 1999, n. 46, con norma interpretativa - ha espressamente statui- applicabile retroattivamente to l'applicabilità di detto art. 17, nel testo da esso sostituito, esclusivamente in materia di imposte sui redditi ed IVA. Con il ricorso incidentale si ripropongono due motivi che si affermano non esaminati in sede di giudi- zio di opposizione, e cioé: a) la nullità dell'avviso di mora per la mancanza della determinazione o determi- nabilità della contestazione;
b) la nullità del verbale di accertamento, per vizi di forma e di notifica. 2 Il ricorso principale é fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consoli- data nel senso che in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. - 4 206 del codice della strada, che a sua volta richiama l'art. 27 - al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme relative alla esazione delle imposte dirette, non ricomprende l'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza prevista da tale norma a detta riscossione (Cass. 5 maggio 2000, n. 5672; 19 aprile 2000, n. 5071; 23 novembre 1999, n. 1299). Al riguardo questa Corte ha osservato che l'art. 206 del codice della strada e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non rinviano alle singole disposizioni del d. P. R. n. 602 del 1973 (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo essa anteriore all'entrata in vigore del d.lgsl. n. 46 del 1999), ma al sistema di esazione delle imposte dirette, nei limiti in cui lesue norme non debbano intendersi implicitamente o esplici- tamente derogate dalla specificità della disciplina della materia. Da tale principio si è tratta la conseguenza che la decadenza prevista dall'art. 17 del d.p.R. n. 602 del 1973 non sia applicabile alla materia de qua, in quanto la materia della formazione e trasmissione dei ruoli ha ricevuto dagli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del codice della strada una specifica disci- plina, che individua le autorità che predispongono i ruoli e prevede che, una volta formati, essi siano tra- smessi all'Intendente di finanza competente che li dà in carico all'esattore. La disciplina speciale prevale su quella generale e la mancanza della previsione di un termine per la formazione e la consegna dei ruoli im- plica una voluntas legis di non porre alcun termine di decadenza in materia, fermo restando il termine di pre- scrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Per altro verso la lettura dell'art. 17 consente di rilevare la estraneità della materia in questione alle varie fattispecie in esso enunciate, alle quali si termini per la iscrizione a ruolo, fatti-riferiscono specie tutte estranee alla materia de qua. Alla stregua di queste considerazioni il motivo deve essere ritenuto fondato in relazione al primo pro- filo, ancorché non possa riconoscersi all'art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 carattere interpretativo del testo dell'art. 17 vigente prima della sua entrata in vigore applicabile alla fattispecie ratione tempo- ris, concernendo essa una iscrizione a ruolo avvenuta in quanto, avendo l'art. 6 di tale d. lgs. nel 1998 - sostituito il previgente testo dell'art. 17, la inter- pretazione autentica contenuta nell'art. 23 (che ne li- mita l'applicazione alle imposte sui redditi e sul va- lore aggiunto) é espressamente riferita solo alla nuova normativa. Il ricorso incidentale é inammissibile, in quanto si riferisce a motivi non esaminati dal giudice di pri- mo grado in quanto ritenuti - implicitamente assorbi- ti dall'accoglimento dell'opposizione sotto altro pro- filo. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso prin- cipale, la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Savona che farà applicazione del su detto principio di diritto e deciderà sui motivi di merito non esaminati, provvedendo anche sulle spese del giudi- zio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tri- bunale di Savona. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco FelicettiRancesco Mario Delli Priscoli M o ll usco 14 MAG. 2002DEPOSITATAIN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Maria Di NU Marie DiNuoro Oggi, E CANCELLIERE Maria Di NU 26