CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19080 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SH CI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato, avv. ANDREA MASOTTA del Foro di ROMA, trasmesse digitalmente in data 7/4/2023. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19080 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza in data 11/7/2022, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello proposto nell'interesse di HA ND, condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertata a Roma il 6/3/2021. Ha rilevato il collegio che nell'atto di gravame non si erano specificati le ragioni di diritto e gli elementi di fatto per i quali si era ritenuto che il rientro in Italia dell'imputato, senza autorizzazione e prima del termine di cinque anni, benché destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Roma, fosse legittimo, così da dare luogo all'assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
stesso vizio di genericità si è ravvisato per gli ulteriori motivi attinenti al trattamento sa nzionatorio. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Andrea Masotta, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge processuale, con riguardo alla trattazione del gravame con procedura de plano ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., anziché a seguito di rito camerale ordinario, da svolgersi nell'udienza dell'11/7/2022, come era stato comunicato alle parti nel decreto di citazione notificato il 4/5/2022. 2.2. Nell'ulteriore motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con particolare riferimento al motivo di gravame riferito all'eccessività della pena, che non era affatto generico ed aspecifico, bénsì adeguatamente formulato verso una sentenza di primo grado estrema- mente scarna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato si duole della ritenuta e dichiarata genericità dei motivi di appello, peraltro prospettando motivi di ricorso altrettanto generici, nonché manifestamente infondati, come il primo motivo di natura processuale. 1.1. Prendendo le mosse da tale motivo, si rileva che secondo l'esegesi di legittimità, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf, Rv. 279553). Pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha proceduto in camera di consiglio, nella fissata data dell'Il luglio 2022, secondo tale modulo semplificato, non essendo previsto da alcuna disposizione un diverso schema procedurale. 2 1.2. Parimenti inammissibile è la censura di violazione di legge riferita alla declaratoria di inammissibilità per genericità del motivo attinente alla dosimetria della pena. Invero, la lettura del corrispondente motivo di gravame conferma la genericità delle argomentazioni, astrattamente riferite al principio di ragione- volezza desunto dall'art. 3 Cost. e alle finalità rieducative della sanzione penale, ai sensi dell'art. 27 Cost., ma senza concreti agganci alla situazione del HA, che non risulta specificata nemmeno dal richiamo alla "massima partecipazione in sede di convalida con ampia ammissione delle proprie responsabilità". Invero, tali indici erano stati già considerati dal primo giudice, che aveva concesso le circostanze attenuanti generiche proprio "per il buon comportamento processuale e le condizioni di vita familiare". 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato, avv. ANDREA MASOTTA del Foro di ROMA, trasmesse digitalmente in data 7/4/2023. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19080 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza in data 11/7/2022, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello proposto nell'interesse di HA ND, condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertata a Roma il 6/3/2021. Ha rilevato il collegio che nell'atto di gravame non si erano specificati le ragioni di diritto e gli elementi di fatto per i quali si era ritenuto che il rientro in Italia dell'imputato, senza autorizzazione e prima del termine di cinque anni, benché destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Roma, fosse legittimo, così da dare luogo all'assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
stesso vizio di genericità si è ravvisato per gli ulteriori motivi attinenti al trattamento sa nzionatorio. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Andrea Masotta, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge processuale, con riguardo alla trattazione del gravame con procedura de plano ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., anziché a seguito di rito camerale ordinario, da svolgersi nell'udienza dell'11/7/2022, come era stato comunicato alle parti nel decreto di citazione notificato il 4/5/2022. 2.2. Nell'ulteriore motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con particolare riferimento al motivo di gravame riferito all'eccessività della pena, che non era affatto generico ed aspecifico, bénsì adeguatamente formulato verso una sentenza di primo grado estrema- mente scarna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato si duole della ritenuta e dichiarata genericità dei motivi di appello, peraltro prospettando motivi di ricorso altrettanto generici, nonché manifestamente infondati, come il primo motivo di natura processuale. 1.1. Prendendo le mosse da tale motivo, si rileva che secondo l'esegesi di legittimità, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf, Rv. 279553). Pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha proceduto in camera di consiglio, nella fissata data dell'Il luglio 2022, secondo tale modulo semplificato, non essendo previsto da alcuna disposizione un diverso schema procedurale. 2 1.2. Parimenti inammissibile è la censura di violazione di legge riferita alla declaratoria di inammissibilità per genericità del motivo attinente alla dosimetria della pena. Invero, la lettura del corrispondente motivo di gravame conferma la genericità delle argomentazioni, astrattamente riferite al principio di ragione- volezza desunto dall'art. 3 Cost. e alle finalità rieducative della sanzione penale, ai sensi dell'art. 27 Cost., ma senza concreti agganci alla situazione del HA, che non risulta specificata nemmeno dal richiamo alla "massima partecipazione in sede di convalida con ampia ammissione delle proprie responsabilità". Invero, tali indici erano stati già considerati dal primo giudice, che aveva concesso le circostanze attenuanti generiche proprio "per il buon comportamento processuale e le condizioni di vita familiare". 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente