Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38451 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da LUCA RAMACCI VITTORIO PAZIENZA
EMANUELA AI
38451-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1358/2025 CC - 30/10/2025
- Relatore -
R.G.N. 30288/2025
MASSIMO BATTISTINI VI AD
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
BA IM nato a [...] il [...]
In caso diffusione del presente provvedimento mettere la generale e gade Mentificati a nonna dellat. 52 dilge. 1903 in quanto. deposito d'ufficio
avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di Messina richiesta di parte
Imposte della legge
Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
IL FUNZIONARIO IO NA yarani
1. Con ordinanza in data 25/06/2025, il Tribunale del riesame di Messina ha respinto l'istanza, ex art. 309 cod. proc.pen., dell'indagato ed ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti con la quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all'art. 609 bis, 609 ter cod.pen. commesso in danno della minore EL RT AR costretta a subire un rapporto sessuale completo, nonostante il diniego, aggravato dalla minorata difesa, essendo stata la persona offesa indotta da assumere sostanza stupefacente e dall'età della giovane minore degli anni 18, nonché del reato di cui all'art. 610 cod.pen. per aver privato nel frangente della violenza sessuale, la persona offesa, del proprio telefono cellulare impedendole di chiedere aiuto, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, di identico contenuto, gli avv. T. Calderone e F. Di Santo, e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi.
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Vizio di motivazione, nella specie di mancanza e illogicità della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria, assenza di motivazione circa l'iter argomentativo della decisione in presenza di contraddizioni e incongruenze nel narrato della minore, tenuto conto della diagnosi formulata dal DSM dell'infanzia di Messina e delle conclusioni date nell'interpretazione dei giudici della cautela quale atteggiamento di apatia e indifferenza per giudicarla attendibile. Omesso confronto con le deduzioni difensive volte a sottolineare come la messaggistica intercorsa tra la ragazza e l'indagato in data successiva alla asserita violenza sessuale sia logicamente incompatibile con il narrato della stessa. -Violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e vizio di motivazione nella specie mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria. Non avrebbe considerato il tribunale, da cui la mancanza di motivazione, che le dichiarazioni poste a base della misura cautelare promanano da una minore avente "ripetuta tendenza a mentire". Quanto al narrato apparirebbe alquanto inverosimile la mancata reazione della vittima, Parimenti inverosimile che la forza esercitata dall'indagato per vincere la resistenza fisica della ragazza non abbia prodotto alcun segno sul corpo ed infine che dopo l'asserita violenza sessuale l'indagato e la persona offesa siano andati a mangiare dei cornetti al bar. Di poi, le dichiarazioni della persona offesa sarebbero smentite dalle due testimoni, amiche della persona offesa, che hanno raccolto la confessione a loro resa dalla minore frutto delle pressanti pressioni di una di loro e dunque non valutabili ai fini della genuinità del racconto. Infine, i tabulati telefonici smentirebbero il racconto della persona offesa.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, aventi identico contenuto, sono inammissibili.
2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Ed ancora, che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti necessario l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di
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qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Spetta alla Corte di legittimità il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, [...], Rv. 287532-01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, [...], Rv. 276364 - 01; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511-01).
3. Ciò posto, i ricorsi, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati in quanto diretti a contestare la ritenuta gravità indiziaria sia sotto il profilo della violazione di legge che di vizio di motivazione, di identico contenuto, sono inammissibili perché si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, come risulta, del resto, dalla riproduzione di parte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, e sono anche privo di confronto specifico con le ragioni della decisione, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838).
4. Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione aderente al dato probatorio e scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di violenza sessuale nei confronti della minore EL RT AR e di violenza privata (incolpazione provvisoria priva di critica specifica), a fronte della quale il ricorrente oppone una, anche in parte generica, diversa valutazione degli elementi di prova.
5. Il Tribunale, con ampia e diffusa motivazione, che prende in esame tutte le doglianze difensive per disattendere la tesi dell'ordita calunnia (cfr. pag. 12), ha posto al centro del ragionamento e della valenza gravemente indiziaria nei confronti dell'indagato, le dichiarazioni della persona offesa che ha valutato credibile dal punto di vista soggettivo e intrinseco, nonché con riguardo al narrato che aveva raccontato le fasi antecedenti all'allontanamento dalla comitiva, l'arrivo nella casa di campagna a disposizione dell'indagato, il consumo di uno spinello e poi l'aggressione sessuale (la spingeva sul letto e nonostante le manifestazioni di contrarietà, aveva un rapporto sessuale completo cfr. pag. 4 sulle descritte modalità della violenza sessuale), dichiarazioni che avevano trovato significativi elementi di conferma nelle dichiarazioni testimoniali di coloro che avevano ricevuto le confidenze della minore (la sera stessa difronte all'insistenza dell'amica GI alla madre della persona offesa e all'amica RN Gemma, nello stesso
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pomeriggio a casa della minore, ed anche quelle di AL RA sulle attenzioni sessuali dell'indagato verso la persona offesa). Muovendo dal dato obiettivo e non discutibile, perché confortato dal traffico telefonico, era pacifico che la sera del 02/11/2024, l'indagato si era allontanato da solo con la persona offesa, col pretesto di acquistare le sigarette, e che l'allontanamento dalla comitiva era durato almeno 50 minuti nel corso delle quali la giovane era incessantemente chiamata dalla sorella maggiore e dalle amiche. Ma non solo: il prevenuto si allontanava da solo in auto con la ragazzina, come confermato da tutti i soggetti presenti in piazza ed escussi, ma la sortita aveva come destinazione l'abitazione in campagna nella sua disponibilità, luogo teatro del fatto. Il Tribunale ha poi argomentato diffusamente l'attendibilità della minore confrontandosi con il disturbo misto rilevato in sede scolastica dall'ASP di Messina (cfr. pag. 12) escludendone la rilevanza ad inficiare l'attedibilità della minore, pur scarsamente empatica, ma non inattendibile con riguardo all'episodio di violenza sessuale che confermava, pur esprimendo il suo disagio e la volontà di non approfondire. Esclusa la prospettazione difensiva volta ad accreditare un'intenzione calunniosa, il tribunale ha preso in esame la versione difensiva tesa a negare tout court la violenza sessuale senza chiarire se il pacifico allontanamento dalla comitiva e l'arrivo nella di lui casa avesse altre spiegazioni alternative ritenendo la mera negazione dei fatto incompatibile con gli elementi acquisiti in atti.
6. Gli argomenti proposti dalla difesa per confutare la valenza indiziaria sono meramente rivalutativi degli elementi di prova, e diretti a richiedere una alternativa ricostruzione del fatto e non in grado di scalfire la valenza indiziaria grave derivante dalla convergenza delle dichiarazioni della persona offesa con il testimoniale che ha raccolto le confidenze di costei nell'immediatezza del fatto. Segnatamente, come anche rilevato dal Procuratore generale, la "ripetuta tendenza a mentire" era rilevata in ambito scolastico e non vale a superare, secondo il provvedimento impugnato, la ritenuta genuinità del racconto della vittima che, si rammenta, ha comportato un radicale cambiamento di vita in peius essendo stata allontanata dal contesto famigliare. Non si confrontano i ricorrenti con il tema, strettamente correlato sul piano logico, della sottrazione del cellulare alla vittima durante i fatti, in relazione al quale il racconto delle fonti dichiarative si salda con gli esiti dei tabulati (le amiche avevano insistentemente chiamato la persona offesa). Né la gravità indiziaria è intaccata dalle asserite "contraddizioni" ritenute "discordanze obiettivamente trascurabili o, comunque, facilmente spiegabili" (p. 14-15).
7. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi
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dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere extensore EMANUELA AI
ILPresidente LUCA RAMACCI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Depositata in Cancelleria
Oggi, 27 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO IA UA