Articolo 2 della Legge 21 marzo 1953, n. 220
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 aprile 1953
Art. 2.
Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla meta' di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore copofamiglia.
Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e' applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360 , di L. 10,50 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.
Entrata in vigore il 16 aprile 1953