Sentenza 22 novembre 2001
Massime • 1
In tema di mutamento di destinazione d'uso di immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 25 e 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sono soggetti a regime concessorio soltanto quei mutamenti integranti una modificazione urbanistica o edilizia, che deve intervenire fra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, atteso che all'interno della stessa categoria possono realizzarsi mutamenti di fatto senza incidenza sui carichi urbanistici e senza mutamento del relativo regime contributivo. (Fattispecie relativa ad esecuzione di opere interne a locali adibiti ad attività commerciale per la realizzazione di una zona retrostante da adibire a deposito).
Commentario • 1
- 1. La manutenzione straordinaria in edilizia dopo la conversione in legge del decreto “Sblocca Italia”Lorenzotti Fabrizio · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2014
Sommario: 1. Premessa. – 2. La definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria prima dell'entrata in vigore del decreto-legge “Sblocca Italia” e della sua conversione in legge. – 3. Segnali di crisi del concetto consolidato di manutenzione straordinaria. – 4. Il decreto-legge n. 133/2014 e la nuova definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria. – 5. La restrizione degli interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati al permesso di costruire. – 6. La manutenzione straordinaria e la questione del mutamento della destinazione d'uso originaria. – 7. La possibile variazione anche in aumento del carico urbanistico. – 8. La parziale onerosità del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2001, n. 45119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45119 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 22/11/2001
2. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 3267
4. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 25452/2001
sull'impugnazione proposta da EN RE, nato a [...]
il 28.6.1937, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, in sede di riesame, il 21 febbraio 2001;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del
Dott. Antonio Albano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
udito il difensore avv. Paolo Nesta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
disposta la riunione al presente procedimento - per identità di materia - di quello n^ 24812/01, fissato per la medesima udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania, con provvedimento del 2 febbraio 2001, convalidava il sequestro di un'unità immobiliare, disposto in via d'urgenza dal p.m. nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85 a carico di EN RE e di altri, disponendo contestualmente il sequestro preventivo dell'opera.
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 2 febbraio 2001, rigettava la richiesta di riesame avanzata dal RE, osservando che doveva ritenersi nella specie sussistente un illegittimo mutamento della destinazione d'uso dell'opera sequestrata, ancorché i lavori che vi erano stati eseguiti dovessero qualificarsi di manutenzione straordinaria e fossero stati debitamente assentiti con autorizzazione edilizia, rilasciata dalla competente autorità comunale. Ricorre il RE affidandosi a due articolati mezzi di annullamento.
Con il primo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge (artt. 321 e 606 c.p.p.; 20 lett. b), 25 e 26 L. 47/85; 1 e 10 L.10/77; 4 D.L. 398/93 e L. 493/93; L. reg. Campania 20 marzo 1982, n.17), nonché travisamento di fatto ed illogicità della motivazione per palese divergenza fra le premesse e le conclusioni (art. 606 c.p.p.) dell'impugnato provvedimento.
Il ricorrente, in particolare, nega che vi sia stata modifica della destinazione d'uso e precisa che l'unità immobiliare era iscritta in catasto alla cat. C 1 commerciale: i locali prospicienti la strada (via Roma) erano destinati ad attività commerciale e quelli retrostanti servivano a deposito, funzionale allo svolgimento di detta attività. All'origine il fabbricato era stato destinato a bar- gelateria e successivamente a negozio di generi alimentari. Le opere intraprese erano finalizzate a ripristinare la primitiva destinazione, di talché non vi sarebbe stata necessità alcuna di chiedere l'assenso al mutamento di destinazione d'uso. I lavori eseguiti - si afferma - non avrebbero implicato alcuna modifica del regime giuridico cui l'opera era assoggettata e ne era riprova il fatto che la stessa autorità comunale aveva assentito il progettato intervento.
Con il secondo mezzo si deduce violazione ed erronea applicazione di legge (art. 322, 606 c.p.p.) e palese travisamento dei fatti. I giudici avrebbero dovuto riconoscere l'assoluta inesistenza dei presupposti del reato contestato, anche con riferimento alla realizzazione dei pilastri in conglomerato cementizio, che si è erroneamente ritenuto non previsti dall'autorizzazione edilizia. Al contrario, le opere in questione - si afferma - erano state indicate, unitamente ai relativi calcoli statici-strutturali, nell'elaborato tecnico presentato al Comune, nel quale era stato altresì spiegato che l'intervento era teso a rafforzare le fondamenta dell'edificio. Tutte queste deduzioni - si duole il ricorrente - ancorché ritualmente formulate con i motivi aggiunti, non erano state neppure prese in esame dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il Tribunale, invero, ha affermato che le opere realizzate dal RE, assentite da atto autorizzatorio della P.A., dovevano qualificarsi di straordinaria manutenzione, tenuto conto che tale definizione ricomprende concettualmente tutti gli interventi volti a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, purché siano rispettati i divieti di incrementi volumetrici o di superficie e non siano modificate le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari. Nondimeno ha ritenuto sussistente il fumus dell'illecito ipotizzato sia perché il Comune di Torre Orsaia nulla aveva detto sul cambio della destinazione d'uso richiesta dall'indagato, sia perché erano stati realizzati dei pilastri in conglomerato cementizio armato.
L'affermazione non è decisiva ne' pertinente e segnala un vistoso errore del percorso motivazionale che deve essere adeguatamente censurato.
Va anzitutto considerato che - in base al combinato disposto degli art. 8, 25 e 26 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 - è soggetto a regime concessorio solo il mutamento della destinazione d'uso connesso a modifiche strutturali dell'immobile e non pure a modifiche meramente funzionali che da quella tipologia d'intervento interamente prescindano.
Va altresì ricordato che il mutamento di destinazione d'uso di un manufatto, suscettibile di repressione ai fini edilizi, è configurabile soltanto ove vi sia stata trasformazione urbanistica o edilizia del territorio e deve intervenire tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, posto che all'interno della stessa categoria possono realizzarsi mutamenti di fatto, senza incidenze sui carichi urbanistici e senza mutamento del relativo regime contributivo.
Ulteriormente, per stabilire se un determinato intervento edilizio comporti o meno mutamento di destinazione d'uso deve aversi riguardo, seguendo un criterio strettamente cronologico, o all'ultima destinazione urbanistica che all'immobile sia stata impressa con specifico provvedimento dell'autorità urbanistica comunale o, alternativamente, alla situazione di fatto esistente nella zona ove l'immobile è ubicato.
Pur nei limiti nella particolare fase procedimentale, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto - ancorché sommariamente - esaminare i delineati profili dell'illecito, considerando, ad esempio, la qualificazione catastale dell'unità immobiliare, la sua primitiva destinazione e quella definitiva, la natura delle opere realizzate e la loro eventuale difformità da quelle assentite, l'incidenza dell'ipotizzata trasformazione sul carico urbanistico del territorio e quant'altro avrebbe consentito di chiarire il concreto discostamento delle opere realizzate da quelle previste dal progetto di straordinaria manutenzione dell'edificio, assentito con atto della cui legittimità i giudici del riesame non hanno dubitato. Detti giudici, al contrario, hanno attestato il loro giudizio sostanzialmente su di una circostanza indiziariamente inerte, il silenzio della P.A. ("... nulla assentendo...") sul cambio di destinazione d'uso richiesto dal RE e sulla realizzazione di pilastri in conglomerato cementizio armato, senza neppure precisare se tale realizzazione fosse stata prevista nel progetto approvato o nell'elaborato tecnico esibito a corredo e neppure se fosse stato chiarito che l'intervento di manutenzione autorizzato prevedesse il rafforzamento delle fondazioni dell'immobile e le relative modalità di attuazione.
Si tratta, all'evidenza, di una motivazione inidonea a giustificare le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto, posto che non si trattava di verificare la coincidenza degli elementi di fatto rappresentati con le effettive risultanze d'indagine, bensì se quegli stessi elementi consentivano l'astratta configurazione dell'illecito ipotizzato.
L'impugnata ordinanza va conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2001