Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2001, n. 45119
CASS
Sentenza 22 novembre 2001

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Massime1

In tema di mutamento di destinazione d'uso di immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 25 e 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sono soggetti a regime concessorio soltanto quei mutamenti integranti una modificazione urbanistica o edilizia, che deve intervenire fra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, atteso che all'interno della stessa categoria possono realizzarsi mutamenti di fatto senza incidenza sui carichi urbanistici e senza mutamento del relativo regime contributivo. (Fattispecie relativa ad esecuzione di opere interne a locali adibiti ad attività commerciale per la realizzazione di una zona retrostante da adibire a deposito).

Commentario1

  • 1La manutenzione straordinaria in edilizia dopo la conversione in legge del decreto “Sblocca Italia”
    Lorenzotti Fabrizio · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2014

    Sommario: 1. Premessa. – 2. La definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria prima dell'entrata in vigore del decreto-legge “Sblocca Italia” e della sua conversione in legge. – 3. Segnali di crisi del concetto consolidato di manutenzione straordinaria. – 4. Il decreto-legge n. 133/2014 e la nuova definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria. – 5. La restrizione degli interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati al permesso di costruire. – 6. La manutenzione straordinaria e la questione del mutamento della destinazione d'uso originaria. – 7. La possibile variazione anche in aumento del carico urbanistico. – 8. La parziale onerosità del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2001, n. 45119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45119
Data del deposito : 22 novembre 2001

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