Sentenza 13 aprile 2000
Massime • 1
L'omissione del preventivo esame e collaudo da parte dei Vigili del Fuoco per i progetti di nuovi impianti relativi a lavorazioni pericolose è configurabile come reato proprio (potendo essere commesso soltanto da coloro che attivano il nuovo impianto) e come reato permanente (perdurando per volontà dell'agente la lesione del bene giuridico protetto fino all'ottenimento del certificato di prevenzione o alla cessazione dell'attività pericolosa); ne consegue che colui che subentra nella gestione dell'impianto può rispondere della contravvenzione di cui all'art. 32 D.P.R. n. 547 del 1955 solo a titolo di concorso, quale "estraneus" nel reato proprio commesso dal dante causa, sempre che sia provata la sua coscienza e volontà (dolosa o colposa) di cooperare alla condotta contravvenzionale del precedente titolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2000, n. 8346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8346 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 13/04/2000
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere SENTENZA
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 1528
Dott. Carlo GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere 38455/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AB OV, nato a [...] il [...], 2) CI AV, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 20.11.1998 dal pretore di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del SA e annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del CC,
Udito il difensore dell'imputato SA, avv. Enrico Falcolini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere i reati estinti per prescrizione,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 20.11.1998 il pretore di Torino ha dichiarato OV SA e RO OL, quali soci contitolari della autocarrozzeria "OL" fino al 13.11.1995, colpevoli dei seguenti reati:
a1) artt. 37 e 389 lett. b) D.P.R. 547/1955;
a2) artt. 34 lett. c) e 389 lett. b) D.P.R. 547/1955;
a3) artt. 16 e 389 lett. c) D.P.R. 547/1955;
fatti accertati il 9.10.1995, con permanenza sino al 31.11.1995. Ha dichiarato altresì AV CC, quale titolare della "Carrozzeria Ale", subentrata alla predetta autocarrozzeria negli stessi locali dal 13.11.1995, colpevole dei seguenti reati:
b1) artt. 37 e 389 lett. b) D.P.R. 547/1955;
b3) artt. 16 e 389 lett. c) D.P.R. 547/1955;
assolvendolo invece dal reato di cui agli artt. 34 lett. c) e 389 lett. b) D.P.R. 547/1955 (capo b2) della rubrica) perché il fatto non sussiste.
Per l'effetto, il pretore ha condannato il SA e il OL all'ammenda di lire 1.500.000 per il reato a1), all'ammenda di lire 1.500.00 per il reato a 2) e all'ammenda di lire 750.000 per il reato a3). Ha infine condannato il CC all'ammenda di lire 1.000.000 per il reato b1) e all'ammenda di lire 500.000 per il reato b3).
2 - E difensore di SA ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso, lamentando eccessività della pena inflitta.
3 - Il CC ha proposto ricorso deducendo erronea applicazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione. In particolare:
3.1 - in ordine al reato b1), relativo a inesistenza del prescritto certificato di prevenzione incendi, lamenta che il pretore non ha correttamente considerato la circostanza pacifica che i venditori dell'autocarrozzeria gli avevano assicurato per iscritto che l'azienda era in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni delle competenti autorità, necessarie per l'esercizio dell'attività"; e che inoltre non ha considerato che la norma di cui all'art. 37 D.P.R. 547/1955 fa obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi solo a chi inizia un'attività, non a chi rileva un'attività già avviata;
3.2 - in ordine al reato b3), contestatogli per non aver munito di adeguati ripari laterali la scala che portava dal locale carrozzeria al laboratorio di preparazione vernici, il ricorrente sottolinea che la scala era rimasta inutilizzata subito dopo l'acquisto dell'azienda (per il pignoramento del forno, al quale si accedeva dal predetto laboratorio vernici) ed era stata perciò sistemata in magazzino. Motivi della decisione
4 - E ricorso del SA è inammissibile, posto che con esso si chiede una riduzione di pena che è sottratta al potere del giudice di legittimità e riservata al potere discrezionale dei giudici di merito.
Anche la richiesta di declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, formulata nella discussione orale dal difensore, è manifestamente infondata. La permanenza dei reati contestati al SA, infatti, si è protratta sino al 13.11.1995, sicché la prescrizione maturerà solo alla data del 13.5.2000, posto che con decorrenza dal 26.4.1995 la pena prevista per detti reati è quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda (D.Lgs. 19.12.1994 n. 758, art. 26). Consegue per legge, a carico del ricorrente, il pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., che si determina equitativamente come in dispositivo in considerazione del contenuto dell'impugnazione.
5 - Quanto al ricorso del CC, va accolto, per quanto di ragione, il motivo dedotto in ordine al reato b1).
Invero, la norma di cui all'art. 37 del D.P.R. 547/1955 richiede il preventivo esame e collaudo del Corpo dei Vigili del Fuoco solo per i progetti di nuovi impianti relativi a lavorazioni pericolose (di cui al precedente art. 36), salva la norma transitoria in ordine alla modifica di impianti preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 547/1955. Per quello che qui interessa, quindi, destinatari della norma sono coloro che attivano l'impianto pericoloso, cioè, nella fattispecie, SA e OL, che impiantarono l'Autocarrozzeria OL. Si tratta insomma di "un reato proprio".
Orbene, se si considera il reato di natura istantanea, sul presupposto che non può consumarsi oltre il momento in cui è attivato l'impianto pericoloso (così Cass. Sez. III, n. 4006 del 31.3.1998, ud. 12.2.1998, Kot, rv. 210689), è evidente che la relativa responsabilità può essere addebitata ai predetti SA e OL, ma non a chi, come il CC, subentrò nella gestione della carrozzeria molto tempo dopo la sua apertura.
Tuttavia - secondo il collegio - il reato deve considerarsi di natura permanente, giacché la lesione del bene giuridico protetto (la positiva verifica delle misure di sicurezza contro gli incendi, da parte dell'autorità amministrativa competente) perdura per volontà dell'agente sino a che non si ottiene il certificato di prevenzione incendi o sino a che non cessa l'attività produttiva pericolosa. Ma anche seguendo questa tesi più corretta non può affermarsi la responsabilità del CC. Questi infatti potrebbe essere ritenuto colpevole solo a titolo di concorso nel reato contravvenzionale commesso dai suoi danti causa (c.d. concorso dell'estraneus nel reato commesso dall'intraneus). In breve, anche dopo la cessione dell'azienda pericolosa, la commissione del reato da parte dei cedenti (intranei) permarrebbe attraverso il concorso del cessionario (estraneus) Ma agli atti non risulta provato che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, c.p., avesse coscienza e volontà (dolosa o colposa) di cooperare alla condotta contravvenzionale dei precedenti titolari. Infatti (come risulta implicitamente dalla sentenza impugnata) da una parte i venditori gli avevano assicurato per iscritto che l'autocarrozzeria era in regola con tutte le necessarie autorizzazioni, dall'altra egli non aveva avuto alcuna notifica della violazione da parte dell'ispettore della U.S.L., che - anche dopo la compravendita dell'autocarrozzeria - notificò (o tentò di notificare) le violazioni e le prescrizioni solo ai precedenti titolari.
6 - Non può invece accogliersi il ricorso formulato dal CC in ordine al reato b3), contestatogli per non aver munito di adeguati ripari laterali la scala che portava dal locale carrozzeria al laboratorio di preparazione vernici. Secondo la sentenza pretorile, infatti, è plausibile che la scala sia rimasta inutilizzata sotto la gestione CC, posto che il forno per la verniciatura a cui dava accesso era addirittura pignorato;
ma è certo che essa sia restata nei locali della carrozzeria (e non trasferita in qualche magazzino, come asserito dal ricorrente). Ne deriva in linea di diritto la responsabilità del CC in ordine alla contestata contravvenzione, giacché questa non sussiste solo se lo strumento di lavoro privo delle necessarie misure antinfortunistiche è trasferito fuori dai luoghi di lavoro, sottraendolo così alla possibilità stessa di essere usato dai lavoratori. Al riguardo la giurisprudenza di questa corte è costante, avendo statuito che "il datore di lavoro ha l'obbligo di munire dei dispositivi di sicurezza le macchine introdotte nel suo stabilimento, anche se lasciate inoperose. L'obbligo cessa solo quando le macchine sono tolte dallo stabilimento o comunque materialmente sottratte alla disponibilità dei lavoratori, giacché solo in tale momento vien meno la possibilità materiale di usarle e quindi cessa il pericolo per la salute e l'integrità risica dei lavoratori, che la normativa intende tutelare. In altri termini presupposto della responsabilità penale del datore di lavoro nella soggetta materia non è l'effettiva utilizzazione della macchina, ma piuttosto la sua astratta utilizzabilità" (Cass. Sez. III, sent. 0 3149 del 06/04/1993, ud. 12/02/1993, P.M. in proc. Storchi, rv. 193642; Cass. Sez. III, sent. 0 2043 del 23/02/1996, ud. 23/01/1996, rv. P.M. in proc. Mencaroni 205386).
7 - In conclusione, la impugnata sentenza va annullata solo limitatamente al reato b1) contestato al CC, sicché resta eliminata la condanna inflitta per questo reato a lire 1.000.000 di ammenda. Va invece respinto il ricorso del CC in ordine al reato b3), per il quale resta confermata la condanna all'ammenda di lire 500.000.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso di SA OV, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC AV in ordine al reato di cui agli artt. 37 e 389 lett. b) D.P.R. 547/1955, per non aver commesso il fatto;
e rigetta nel resto il ricorso del medesimo CC.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2000